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Mediappalti Il Punto
concreta, quindi, non è prevista come meramente non erano posseduti dall’odierna appellata) (Cons.
eventuale perché necessaria per la posa in opera Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918).
o l’installazione della fornitura medesima, bensì è
specificamente ed analiticamente individuata nel Ne consegue che i requisiti di qualificazione
capitolato speciale d’appalto». e capacità prescritti dal Codice dei Contratti
pubblici per ciascuna prestazione di lavori,
Il TAR fa proprio l’orientamento secondo cui servizi e forniture contemplata nel contratto
«l’operatore economico, che partecipa alla devono essere posseduti da ciascun
gara pubblica indetta per l’affidamento di un concorrente o in proprio o mediante il ricorso
contratto misto, deve possedere i requisiti di all’istituto dell’associazione temporanea
qualificazione e capacità prescritti dal codice d’impresa con un soggetto che a sua volta
per ciascuna prestazione di lavori, servizi, li possiede, o dell’avvalimento (cfr. sul punto
forniture prevista dal contratto» (Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918; TAR
sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5917). Lombardia, Milano, sez. IV, 17 ottobre 2018, n.
2322).
Secondo l’interpretazione fornita dal TAR pare
quindi che la scelta del legislatore si sia mossa su Non è ammesso, invece, il ricorso al subappalto,
una diversa linea, di rigore applicativo, superando atteso che i requisiti di qualificazione devono
le perplessità manifestate dall’orientamento essere posseduti, come detto, dal concorrente
giurisprudenziale secondo cui si poteva ammettere al momento della presentazione dell’offerta,
la partecipazione dell’operatore in possesso delle per evidenti finalità di garanzia nei confronti delle
sole qualificazioni inerenti le lavorazioni prevalenti, stazioni appaltanti.
laddove le ulteriori lavorazioni presentassero
carattere soltanto secondario e accessorio. Come visto, la soluzione condivisa dal TAR
Lombardia è avvalorata anche da una precedente
Inoltre, il rigore che caratterizza la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato; tuttavia appare
opzione normativa si riflette nel fatto che, ai sensi molto restrittiva in quanto fa venire meno la ratio
dell’articolo 15 (cui oggi corrisponde la previsione stessa dell’istituto del subappalto necessario.
dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
n. 50 del 2016), il possesso dei requisiti di Tale istituto nasce infatti come strumento per
qualificazione e capacità per lo svolgimento di ogni favorire la massima partecipazione delle imprese,
singola prestazione costituente l’appalto misto è estendendo il più possibile la partecipazione per
condizione per la partecipazione alla gara e quelle procedure che richiedono la qualificazione
non solo per l’esecuzione dell’appalto. per categorie super specialistiche, in deroga
all’esigenza delle stazioni appaltanti di avere
Questo essendo il generale quadro concettuale in certezza del possesso dei requisiti fin dalla
cui inquadrare la questione, occorre ritenere che presentazione dell’offerta.
sussista un evidente rapporto di genus ad speciem
fra: Tuttavia questo pare essere ad oggi l’orientamento
- la generale previsione codicistica (decreto dominante; sicché pare preferibile che le stazioni
legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 2) appaltanti negli atti di gara relativi ad appalti
che ammette il subappalto per “tutte le prestazioni misti prevedano l’espressa esclusione della
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria partecipazione all’appalto attraverso il ricorso al
appartengano” (ma, si ritiene, all’interno di ambiti subappalto qualificante.
omogenei - quali i soli lavori, i soli servizi o le sole
forniture -) e
- la speciale previsione di cui al più volte richiamato
articolo 15 la quale, con formulazione speciale
e tassativa, impone all’operatore economico
che concorre alla procedura di affidamento di
un contratto misto, deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacità per ciascuna prestazione
prevista dal contratto (requisiti che pacificamente
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