Page 55 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Il Punto Mediappalti
È altresì ipotizzabile, se ciò viene espressamente gli atti al RUP per l’avvio del sub-procedimento
chiarito nel bando di gara/lettera di invito, che tali di verifica della congruità della proposta tecnico/
incombenze vengano assegnate alla commissione economica.
di gara e ciò per almeno un duplice ragionamento.
In primo luogo, considerato che il soccorso Chiaramente la fase procedurale implica l’avvio
istruttorio che può essere attivato sull’offerta è di una fattispecie diversa dal soccorso istruttorio
solo quello specificativo/di chiarimento sembra però la sostanza è la stessa nel senso che, in
logico pensare che del questo, caso l’aggiudicatario
chiarimento ne abbia esigenza ad offerta anomala dovrà
proprio l’organo deputato alla La regolamentazione essere richiesto delle
valutazione e quindi la stessa del sub-procedimento giustificazioni. Tale richiesta
commissione di gara. Per ciò del soccorso, in via può essere rimessa – come
stesso si potrebbe strutturare preventiva, appare compito istruttorio – ad un
la procedura come rimessa quanto meno opportuna responsabile di procedimento
totalmente alla commissione oppure può essere predisposta
di gara. in modo che si possa direttamente dal RUP.
distinguere – e rendere
In secondo luogo, trattandosi noto ad ogni appaltatore L’aspetto da cui il RUP non si
della fattispecie più semplice – interessato alla può sottrarre è la verifica, il
senza particolari complicazioni competizione – la fase controllo vero e proprio sulla
– sembra del tutto logico meramente istruttoria veridicità/conseguenze delle
ipotizzare una situazione di giustificazioni presentate. Se
una commissione totalmente dalla fase decisoria. il procedimento viene delegato
autonoma nella sua funzione a soggetti diversi dal RUP,
(pur dietro la supervisione del questo in ogni caso dovrà o
RUP) sia la soluzione maggiormente adeguata. respingere le motivazioni o farle proprie (assumersi
la responsabilità della decisione finale).
In ogni caso, il problema potrebbe porsi in
relazione all’eventuale provvedimento di esclusione Considerato che le stesse potrebbero non essere
considerato, come detto, che la competenza su ritenute adeguate o tali da non dimostrare la
tali provvedimenti definitivi non può riguardare la congruità dell’offerta presentata determinando
commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, l’esclusione del concorrente.
sentenza n. 1104/2020). Provvedimento finale, come già anticipato, di
competenza esclusiva del RUP.
Si potrebbe ipotizzare quindi una azione concertata
in cui, sempre sotto il coordinamento del RUP, la
fase istruttoria viene svolta dalla commissione ma 7. Conclusioni
eventuali provvedimenti di esclusione vengano
rimessi al RUP. È chiaro, in questo caso, che il Il sub-procedimento del soccorso, alla luce di
responsabile unico del procedimento dovrà essere quanto anche emerso dalla giurisprudenza, deve
messo al corrente delle necessità di richieste di trovare una adeguata disciplina/declicazione
chiarimenti. nella legge speciale di gara e, nei procedimenti
semplificati, nella lettera di invito.
6. La verifica dell’anomalia La regolamentazione preventiva appare quanto
meno opportuna in modo che si possa distinguere
Di diversa intensità e di differente scopo, ma occorre – e rendere noto ad ogni appaltatore interessato
soffermarsi per alcune “vicinanze”, è la questione alla competizione – la fase meramente istruttoria
del procedimento di verifica dell’anomalia. dalla fase decisoria.
In tema anche il nuovo regolamento (attualmente I due momenti classici di ogni procedimento
alla seconda bozza) rimette tale verifica al RUP e amministrativo (ed in tema si può rinviare a
la stessa commissione di gara (ma lo stesso può quanto chiaramente esplicitato nell’articolo 6 della
valere per il seggio di gara) rilevata l’anomalia è legge 241/90 sui compiti del responsabile del
tenuta (tenuto nel caso del seggio) a trasmettere procedimento) devono restare sotto il presidio e
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