Page 55 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 È altresì ipotizzabile, se ciò viene espressamente   gli  atti  al  RUP  per  l’avvio  del  sub-procedimento
                 chiarito nel bando di gara/lettera di invito, che tali   di verifica della congruità della proposta tecnico/
                 incombenze vengano assegnate alla commissione   economica.
                 di gara e ciò per almeno un duplice ragionamento.
                 In  primo luogo,  considerato  che  il  soccorso   Chiaramente  la  fase  procedurale  implica  l’avvio
                 istruttorio  che  può  essere  attivato  sull’offerta  è   di  una  fattispecie  diversa  dal  soccorso  istruttorio
                 solo  quello  specificativo/di  chiarimento  sembra   però  la  sostanza  è  la  stessa  nel  senso  che,  in
                 logico  pensare   che   del                                     questo,  caso  l’aggiudicatario
                 chiarimento ne abbia esigenza                                   ad  offerta  anomala  dovrà
                 proprio l’organo  deputato  alla   La regolamentazione          essere     richiesto   delle
                 valutazione  e  quindi  la  stessa   del sub-procedimento       giustificazioni.  Tale  richiesta
                 commissione  di  gara.  Per  ciò   del soccorso, in via         può  essere  rimessa  –  come
                 stesso  si potrebbe  strutturare   preventiva,  appare          compito  istruttorio –  ad  un
                 la procedura  come  rimessa     quanto meno opportuna           responsabile  di procedimento
                 totalmente  alla commissione                                    oppure può essere predisposta
                 di gara.                         in modo che si possa           direttamente dal RUP.
                                                 distinguere – e rendere
                 In  secondo  luogo,  trattandosi   noto ad ogni appaltatore     L’aspetto  da  cui  il  RUP  non  si
                 della fattispecie più semplice –    interessato alla            può  sottrarre  è  la  verifica,  il
                 senza particolari complicazioni   competizione – la fase        controllo vero  e  proprio  sulla
                 –  sembra  del tutto  logico     meramente istruttoria          veridicità/conseguenze  delle
                 ipotizzare una  situazione  di                                  giustificazioni  presentate.  Se
                 una  commissione  totalmente      dalla fase decisoria.         il procedimento viene delegato
                 autonoma  nella  sua  funzione                                  a  soggetti  diversi  dal  RUP,
                 (pur dietro la supervisione del                                 questo  in  ogni  caso  dovrà  o
                 RUP) sia la soluzione maggiormente adeguata.   respingere le motivazioni o farle proprie (assumersi
                                                                la responsabilità della decisione finale).
                 In  ogni caso,  il problema  potrebbe  porsi in
                 relazione all’eventuale provvedimento di esclusione   Considerato che le stesse potrebbero non essere
                 considerato,  come  detto,  che  la  competenza  su   ritenute  adeguate  o  tali  da  non  dimostrare  la
                 tali provvedimenti definitivi non può riguardare la   congruità  dell’offerta  presentata  determinando
                 commissione  di gara  (Consiglio  di Stato,  sez. V,   l’esclusione del concorrente.
                 sentenza n. 1104/2020).                        Provvedimento  finale,  come  già  anticipato,  di
                                                                competenza esclusiva del RUP.
                 Si potrebbe ipotizzare quindi una azione concertata
                 in cui, sempre sotto il coordinamento del RUP, la
                 fase istruttoria viene svolta dalla commissione ma   7. Conclusioni
                 eventuali  provvedimenti  di esclusione  vengano
                 rimessi  al  RUP.  È  chiaro,  in  questo  caso,  che  il   Il sub-procedimento  del  soccorso,  alla  luce  di
                 responsabile unico del procedimento dovrà essere   quanto  anche  emerso  dalla  giurisprudenza,  deve
                 messo  al corrente  delle necessità di richieste di   trovare  una  adeguata  disciplina/declicazione
                 chiarimenti.                                   nella legge speciale di gara  e,  nei procedimenti
                                                                semplificati, nella lettera di invito.

                    6. La verifica dell’anomalia                La  regolamentazione  preventiva  appare  quanto
                                                                meno opportuna in modo che si possa distinguere
                 Di diversa intensità e di differente scopo, ma occorre   – e rendere noto ad ogni appaltatore interessato
                 soffermarsi per alcune “vicinanze”, è la questione   alla competizione – la fase meramente istruttoria
                 del procedimento di verifica dell’anomalia.    dalla fase decisoria.

                 In tema anche il nuovo regolamento (attualmente   I due  momenti classici  di ogni procedimento
                 alla seconda bozza) rimette tale verifica al RUP e   amministrativo (ed in tema si può  rinviare  a
                 la stessa commissione di gara (ma lo stesso può   quanto chiaramente esplicitato nell’articolo 6 della
                 valere per il seggio di gara) rilevata l’anomalia è   legge  241/90  sui  compiti  del  responsabile  del
                 tenuta (tenuto nel caso del seggio) a trasmettere   procedimento)  devono  restare  sotto  il  presidio  e

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