Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 1
P. 21

Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 Sul  punto  è  stato,  infatti,  osservato  che,  pur   stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione
                 potendosi comprendere che la stazione appaltante,   allorquando abbia a disposizione elementi tali da
                 una volta segnalati all’Autorità gli elementi indiziari   fare ragionevolmente sospettare – come in effetti
                 dell’intesa restrittiva,  abbia reputato  opportuno   essa  stessa  aveva  fatto  (il  che,  pertanto,  rende
                 non  procedere  essa  stessa  all’esclusione  degli   vieppiù evidente  una  evidente  discrepanza  tra  le
                 operatori  per  assenza  di “mezzo  di prova”   premesse  e  le  conseguenze  della  sua  condotta)
                 adeguato,  come  pure,  e  per  le  stesse  ragioni,   –  l’intervenuta  alterazione  della  concorrenza
                 che si sia astenuta dal disporre l’esclusione dalla   nell’ambito  della  procedura  indetta.  E ciò non
                 procedura  per  falsa  dichiarazione,  di  certo  era   tanto  avuto  riguardo  agli atti medio tempore
                 ragionevole  attendersi  dalla  stazione  appaltante   adottati  dall’AGCM  (comunicazione  di apertura
                 una diversa decisione in merito al prosieguo della   del procedimento,  nonché,  ora,  comunicazione
                 procedura,  di soprassedere all’aggiudicazione   di  conclusione  dell’attività  istruttoria),  quanto
                 fino  a  che  non  fossero  stati  noti  gli  esiti  del   proprio  dall’attività istruttoria  dalla stazione
                 procedimento  sanzionatorio  avviato  dall’Autorità   appaltante  svolta  e  culminata  nella  segnalazione
                 sulla propria  segnalazione,  previa  eventuale   della sospetta pratica anticoncorrenziale all’AGCM.
                 adozione di adeguati provvedimenti interinali, non   Come  di recente  condivisibilmente chiarito  dalla
                 di procedere con l’aggiudicazione, così da favorire   giurisprudenza amministrativa non è indispensabile
                 essa  stessa  quel  risultato  frutto  dell’alterazione   che i gravi illeciti professionali che devono essere
                 dalla concorrenza che, con i propri atti, e sin dal   posti a  supporto  della sanzione  espulsiva  del
                 disciplinare di gara, intendeva scongiurare.   concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma
                                                                5,  lett.  c),  d.lgs.  n.  50  del  2016  siano  accertati
                 Se  si considera,  del resto,  che  la  procedura   da  un  provvedimento  amministrativo  definitivo
                 di evidenza  pubblica è diretta alla scelta del   (in  caso  di  illecito  antitrust)  e/o  giurisdizionale
                 contraente  più  affidabile  per  l’esecuzione  di  un   (nel caso di risoluzione e/o altre sanzioni), ma è
                 determinato  contratto  d’appalto,  è  qui,  dunque,   sufficiente  che  gli  stessi  siano  ricavabili  da
                 irragionevole il risultato dell’azione amministrativa   altri gravi indizi, atteso che, come già chiarito,
                 che  finisce  con  il  premiare  con  l’aggiudicazione   l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti
                 un concorrente che la stessa stazione appaltante,   contenuta nella disposizione normativa succitata è
                 per  il  quadro  fornito  dagli  elementi  raccolti  nella   meramente esemplificativa e la stazione appaltante
                 propria  attività  istruttoria,  avrebbe  già  ritenuto   ha  la  possibilità  di  fornirne  la  dimostrazione  con
                 gravemente  indiziato di  essere  compartecipe   mezzi adeguati (in tal senso si veda Consiglio di
                 dell’accordo illecito.                         Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1845).

                 Se,  dunque,  è  vero  che  il  Vademecum  fornito   Si ritiene condivisibile pertanto l’assunto secondo
                 alle  stazioni appaltanti  dall’AGCM  espressamente   cui  la  Stazione  appaltante  è  obbligata
                 precisa che le segnalazioni non vanno “intese come   ad  esercitare  il  potere  discrezionale  di
                 manifestazioni  di  una  raggiunta  consapevolezza,   valutazione dei fatti sulla base della istruttoria
                 da  parte  della stazione  appaltante,  dell’esistenza   condotta, al fine di determinarsi sulla sussistenza
                 di criticità concorrenziali, nell’ambito della propria   o  meno  di  un  grave  illecito  professionale  tale  da
                 procedura  di  gara”  (punto  9),  cionondimeno   rendere  dubbia  la  affidabilità  e  la  integrità  della
                 è  la stazione appaltante  a  doversi regolare  a   società (per una applicazione del principio, si veda
                 seconda delle circostanze del caso, con l’obiettivo,   TAR Lazio, Roma, Sez. I, 30 gennaio 2020 n. 386).
                 questo imprescindibile, di evitare che il supposto   È in tale discrezionale valutazione che risiede l’ubi
                 accordo  illecito possa  avere  concreta  attuazione   consistam  del delicato  officium  demandato  alla
                 incidendo sull’azione amministrativa. Se del caso,   stazione appaltante nel rapporto con i partecipanti
                 tale  determinazione sarà  sottoposta  al  controllo   alla procedura, al fine di valutarne, in via autonoma,
                 giurisdizionale.                               la  affidabilità  sulla  quale  poter  fondare  la  fiducia
                                                                che deve necessariamente riporsi nel soggetto di
                                                                poi chiamato a realizzare i lavori o servizi pubblici,
                    4. Osservazioni conclusive                  in  ossequio  altresì  al  dettato  della  direttiva  (art.
                                                                57,  par.  4,  direttiva  2014/24),  nonché  di  agire
                 Nell’approccio  qui  accolto  dalla  pronuncia  in   in  ossequio  al  principio  di  proporzionalità  che,
                 commento  è,  quindi,  censurabile  la  scelta  della   secondo  il considerando  101  della  direttiva

                                                             21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26