Page 19 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Sotto la lente Mediappalti
valutare l’affidabilità tout court di un operatore di gara del R.T.I. aggiudicatario per violazione
economico. dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile
2016, n. 163 ratione temporis applicabile, per
aver commesso un “grave errore nell’esercizio
2. Il caso oggetto della pronuncia del dell’attività professionale”, tale dovendosi
Consiglio di Stato n. 580/2020 qualificare la conclusione di un’intesa restrittiva
della concorrenza nonché per aver falsamente
Il Consiglio di Stato con una recente sentenza del dichiarato nella domanda di partecipazione di non
24 gennaio 2020, n. 580 ha risolto una interessante aver praticato intese restrittive della concorrenza
controversia in materia di valutazione di affidabilità nella formulazione dell’offerta.
morale e professionale di un operatore economico
e di presunta condotta anticoncorrenziale posta in Con riguardo alle predette doglianze la stazione
essere dallo stesso operatore proprio in relazione appaltante, pur confermando le circostanze di
alla medesima procedura di gara. fatto esposte dalle ricorrenti, replicava che fino
all’eventuale adozione da parte dell’AGCM di un
La peculiarità del caso è tale da meritare una provvedimento di accertamento dell’intervenuta
scansione degli eventi come succedutesi secondo intesa anticoncorrenziale non v’era ragione alcuna
la rappresentazione datane dalla sentenza in per escludere il R.T.I. dalla procedura.
commento.
Il giudizio di primo grado era concluso dal TAR
Questa la sequenza dei fatti rilevanti: Lazio con la reiezione del ricorso con la sentenza
- la commissione giudicatrice segnalava sez. II, 6 maggio 2019, n. 5677.
l’esistenza di una possibile intesa restrittiva
della concorrenza tra alcuni degli operatori in Con la proposizione dell’appello, il soccombente
gara alla stazione appaltante; secondo classificato, precisava che l’AGCM, con
- con atto di segnalazione la stazione appaltante nota del 16 aprile 2019, aveva dato conferma, a
rimetteva all’AGCM di approfondire gli elementi conclusione dell’attività istruttoria, dell’esistenza di
indiziari, provenienti dalla commissione elementi indiziari di un’intesa tra gli RTI indagati,
giudicatrice e dall’esposto di altra società, finalizzata ad una equilibrata ripartizione dei lotti
che portavano a ritenere taluni operatori e così a limitare la concorrenza nella procedura di
concorrenti in accordo per proporre offerte ad gara. Sicché veniva ulteriormente stigmatizzata
incastro ed impedire, così, il libero dispiegarsi la condotta della stazione appaltante, la quale,
della concorrenza nella procedura di gara al fine pur avendo formalmente rilevato l’esistenza di un
di giungere ad una vera e propria spartizione accordo anticoncorrenziale tra diversi operatori
tra loro dei lotti; concorrenti – consistente nella tipica formula
- l’Autorità decideva di avviare un’indagine nei della “partecipazione a scacchiera” con offerte
confronti degli operatori segnalati per aver predisposte con l’intento di garantire ad ognuno
rintracciato il fumus dell’esistenza di un’intesa l’aggiudicazione di uno specifico lotto grazie ad altre
restrittiva della concorrenza in relazione offerte c.d. di appoggio con ribassi differenziati tra
alla gara de qua negli indizi esposti nell’atto i lotti secondo un preciso piano di spartizione –, del
di segnalazione, fissando termine per la tutto contraddittoriamente aveva, poi, deciso di
conclusione del procedimento sanzionatorio procedere ugualmente all’aggiudicazione in favore
al luglio 2019, dandone comunicazione alla di quegli stessi operatori che erano stati individuati
stazione appaltante; quali parti dell’accordo illecito. Sempre, secondo
- con successivo provvedimento la stazione la tesi delle appellanti, la stazione appaltante,
appaltante disponeva la definitiva accertata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale
aggiudicazione a favore di uno dei tre R.T.I. per l’attività istruttoria svolta, avrebbe dovuto,
nei confronti dei quali pendeva il procedimento anche in ragione degli atti medio tempore
avviato dall’AGCM. adottati dall’AGCM (comunicazione di apertura
del procedimento, nonché, ora, comunicazione
Il secondo classificato, nell’impugnare l’esito di di conclusione dell’attività istruttoria), disporre
siffatta procedura, sosteneva l’illegittimità del l’esclusione del R.T.I. in parola dalla procedura
provvedimento di ammissione alla procedura di gara per disposizione della lex specialis
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