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Mediappalti Sotto la lente
Ciò posto con riferimento al vigente Codice dei rientrante nell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma,
Contratti pubblici, giova evidenziare che, fino lettera d), della direttiva 2004/18.
all’intervento della Corte di Giustizia UE del 4
giugno 2019 in causa CNS contro GTT S.p.A. & Ne discende che sia che si trovi al cospetto di
altri, non vi era unanimità di veduta sulla possibilità gare disciplinate dal vecchio codice che dal nuovo,
di ricondurre gli illeciti antitrust nel perimetro la giurisprudenza europea ha definitivamente
applicativo dell’errore professionale grave di cui chiarito la rilevanza dell’accertamento dell’illecito
all’art. 38, comma 1 lett. f) del d.lgs. 163 del 2006. antitrust nell’ambito degli illeciti professionali
suscettibili di rilevare quale causa di esclusione
In specie, il Consiglio di Stato con una serie di dalla partecipazione ad una gara di appalto
pronunce (4 dicembre 2017, n. 5704 e 7 febbraio pubblico. In particolare, con la ordinanza motivata
2018, n. 722) in riforma di alcune sentenze del 4 giugno 2019 resa nella causa C-425/18, CNS -
TAR Piemonte (n. 428/2017 e n. 446/2017), GGT S.p.A., la Corte di Giustizia ha statuito che:
aveva ritenuto che ai fini della esclusione dalla
gara rilevassero esclusivamente come “errori la nozione di «errore nell’esercizio della propria
professionali gravi” i solo inadempimenti e le attività professionale» comprende qualsiasi
condotte negligenti commessi nell’esecuzione di comportamento scorretto che incida sulla
un contratto pubblico, rimanendo invece estranei credibilità professionale dell’operatore economico
al campo di applicazione dell’art. 38 “i fatti, anche di cui trattasi la sua integrità o affidabilità;
illeciti, occorsi nella prodromica procedura di di conseguenza la nozione di «errore nell’esercizio
affidamento”. Il TAR Piemonte, di diverso avviso, della propria attività professionale», che è oggetto
ha rimesso con ordinanza 21 giugno 2018, n. di un’interpretazione ampia, non può limitarsi ai
770 al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia soli inadempimenti e condotte negligenti commessi
dell’Unione europea la compatibilità con l’art. 45, nell’esecuzione di un contratto pubblico;
paragrafo 2, primo comma, lett. d) della direttiva la nozione di «errore grave» deve essere intesa
2004/18/UE di un’interpretazione dell’art. 38, nel senso che essa si riferisce normalmente a
comma 1, lett. f) del d.lgs. 163 del 2006, volta ad un comportamento dell’operatore economico in
escludere dalla nozione di errore professionale la questione che denoti un’intenzione dolosa o un
violazione delle regole in materia di concorrenza. atteggiamento colposo di una certa gravità da
parte sua;
Ebbene, rifacendosi ad una giurisprudenza l’accertamento di un tale errore non richiede una
costante, i giudici del Lussemburgo, con la sentenza passata in giudicato;
decisione del 4 giugno 2019, hanno (ri)affermato la decisione di un’autorità nazionale garante della
la rilevanza (non automaticamente) escludente, concorrenza, che stabilisca che un operatore ha
anche nell’ambito della Direttiva 2004/18/UE, degli violato le norme in materia di concorrenza, può
illeciti antitrust. Interessante è notare che la CGUE, senz’altro costituire indizio dell’esistenza di un
ritenendo che la questione pregiudiziale potesse errore commesso da tale operatore;
essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza e una violazione delle norme in materia di
che la stessa non dava adito ad alcun ragionevole concorrenza, non può comportare l’esclusione
dubbio, ha adottato una ordinanza motivata ai automatica di un operatore economico da una
sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura procedura di aggiudicazione di un appalto
della Corte di Giustizia. Di fatti nelle sentenze del pubblico. Infatti, conformemente al principio di
13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact proporzionalità, l’accertamento della sussistenza
(C-465/11, punto 27), e del 18 dicembre 2014, di un «errore grave» necessita, in linea di principio,
Generali-Providencia Biztosító (C-470/13, punto dello svolgimento di una valutazione specifica
35), la Corte avrebbe già precisato che la nozione e concreta del comportamento dell’operatore
di «errore nell’esercizio dell’attività professionale» economico interessato.
comprende qualsiasi comportamento scorretto che
incida sulla credibilità professionale dell’operatore Il recente arresto europeo, unitamente ad una serie
di cui trattasi, e che la commissione di un’infrazione di provvedimenti adottati dall’AGCM in procedure
alle norme in materia di concorrenza, in particolare di gare indette da una centrale di committenza,
quando tale infrazione è stata sanzionata con riporta al centro la questione della rilevanza
un’ammenda, costituisce una causa di esclusione ostativa degli illeciti antitrust quale parametro per
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