Page 18 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                 Ciò  posto  con  riferimento  al  vigente  Codice  dei   rientrante nell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma,
                 Contratti  pubblici,  giova  evidenziare  che,  fino   lettera d), della direttiva 2004/18.
                 all’intervento  della  Corte  di  Giustizia  UE  del  4
                 giugno  2019  in  causa  CNS  contro  GTT  S.p.A.  &   Ne  discende  che  sia  che  si trovi al  cospetto  di
                 altri, non vi era unanimità di veduta sulla possibilità   gare disciplinate dal vecchio codice che dal nuovo,
                 di  ricondurre  gli illeciti  antitrust  nel  perimetro   la  giurisprudenza  europea  ha  definitivamente
                 applicativo  dell’errore  professionale  grave  di  cui   chiarito la rilevanza  dell’accertamento  dell’illecito
                 all’art. 38, comma 1 lett. f) del d.lgs. 163 del 2006.   antitrust  nell’ambito  degli  illeciti  professionali
                                                                suscettibili  di  rilevare  quale  causa  di  esclusione
                 In  specie,  il Consiglio di Stato  con  una  serie  di   dalla partecipazione  ad  una  gara  di appalto
                 pronunce (4 dicembre 2017, n. 5704 e 7 febbraio   pubblico. In particolare, con la ordinanza motivata
                 2018,  n.  722)  in  riforma  di  alcune  sentenze  del   4 giugno 2019 resa nella causa C-425/18, CNS -
                 TAR  Piemonte  (n.  428/2017  e  n.  446/2017),   GGT S.p.A., la Corte di Giustizia ha statuito che:
                 aveva  ritenuto  che  ai  fini  della  esclusione  dalla
                 gara  rilevassero  esclusivamente  come  “errori   la  nozione  di «errore  nell’esercizio della  propria
                 professionali  gravi”  i  solo  inadempimenti  e  le   attività   professionale»   comprende   qualsiasi
                 condotte  negligenti commessi  nell’esecuzione  di   comportamento  scorretto  che  incida  sulla
                 un contratto pubblico, rimanendo invece estranei   credibilità  professionale  dell’operatore  economico
                 al campo di applicazione dell’art. 38 “i fatti, anche   di cui trattasi la sua integrità o affidabilità;
                 illeciti,  occorsi nella prodromica  procedura  di   di conseguenza la nozione di «errore nell’esercizio
                 affidamento”. Il TAR Piemonte, di diverso avviso,   della propria attività professionale», che è oggetto
                 ha  rimesso  con  ordinanza  21  giugno  2018,  n.   di un’interpretazione ampia,  non  può  limitarsi ai
                 770 al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia   soli inadempimenti e condotte negligenti commessi
                 dell’Unione europea la compatibilità con l’art. 45,   nell’esecuzione di un contratto pubblico;
                 paragrafo 2, primo comma, lett. d) della direttiva   la nozione di «errore  grave»  deve  essere  intesa
                 2004/18/UE  di  un’interpretazione  dell’art.  38,   nel  senso  che  essa  si  riferisce  normalmente  a
                 comma 1, lett. f) del d.lgs. 163 del 2006, volta ad   un  comportamento  dell’operatore  economico  in
                 escludere dalla nozione di errore professionale la   questione  che  denoti  un’intenzione  dolosa  o  un
                 violazione delle regole in materia di concorrenza.  atteggiamento  colposo di una  certa  gravità da
                                                                parte sua;
                 Ebbene,  rifacendosi  ad  una  giurisprudenza   l’accertamento di un tale errore non richiede una
                 costante,  i giudici  del Lussemburgo,  con  la   sentenza passata in giudicato;
                 decisione del 4 giugno 2019, hanno (ri)affermato   la decisione di un’autorità nazionale garante della
                 la  rilevanza  (non  automaticamente)  escludente,   concorrenza,  che  stabilisca che  un  operatore  ha
                 anche nell’ambito della Direttiva 2004/18/UE, degli   violato le norme in materia  di concorrenza,  può
                 illeciti antitrust. Interessante è notare che la CGUE,   senz’altro  costituire  indizio  dell’esistenza  di un
                 ritenendo  che  la  questione  pregiudiziale  potesse   errore commesso da tale operatore;
                 essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza e   una  violazione delle norme  in materia  di
                 che la stessa non dava adito ad alcun ragionevole   concorrenza,  non  può  comportare  l’esclusione
                 dubbio, ha  adottato  una  ordinanza  motivata  ai   automatica  di un  operatore  economico  da  una
                 sensi  dell’art.  99  del  regolamento  di  procedura   procedura  di aggiudicazione di un  appalto
                 della Corte di Giustizia. Di fatti nelle sentenze del   pubblico.  Infatti,  conformemente  al  principio  di
                 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact   proporzionalità,  l’accertamento  della  sussistenza
                 (C-465/11,  punto  27),  e  del  18  dicembre  2014,   di un «errore grave» necessita, in linea di principio,
                 Generali-Providencia  Biztosító  (C-470/13,  punto   dello  svolgimento  di  una  valutazione  specifica
                 35), la Corte avrebbe già precisato che la nozione   e  concreta  del  comportamento  dell’operatore
                 di «errore nell’esercizio dell’attività professionale»   economico interessato.
                 comprende qualsiasi comportamento scorretto che
                 incida sulla credibilità professionale dell’operatore   Il recente arresto europeo, unitamente ad una serie
                 di cui trattasi, e che la commissione di un’infrazione   di provvedimenti adottati dall’AGCM in procedure
                 alle norme in materia di concorrenza, in particolare   di gare  indette  da  una  centrale di committenza,
                 quando  tale  infrazione  è  stata  sanzionata  con   riporta  al  centro  la  questione  della  rilevanza
                 un’ammenda,  costituisce una causa di esclusione   ostativa degli illeciti antitrust quale parametro per

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