Page 20 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 sanzionatoria  degli operatori  stipulanti “nella   alla  luce  delle  circostanze  esistenti  al
                 presente gara pratiche e/o intese restrittive della   momento in cui era adottato il provvedimento
                 concorrenza  e  del  mercato”;  disposizione, a  sua   di  aggiudicazione impugnato  con  il ricorso
                 volta, riproduttiva dell’art. 38, comma 1 lett. m –   introduttivo  del  giudizio  e,  dunque,  senza  tener
                 quater) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.         conto  degli  atti  sopravvenuti  dell’AGCM,  quali  la
                                                                comunicazione  di chiusura  dell’attività istruttoria
                 Alla sentenza di primo grado veniva, in particolare,   nonché,  a  maggior  ragione,  il provvedimento
                 imputato l’errore di aver ritenuto fosse necessario   sanzionatorio dell’intesa anticoncorrenziale.
                 per  la stazione appaltante  attendere  gli  esiti  del
                 procedimento  sanzionatorio  avviato  dall’Autorità,   Come in più occasioni precisato dalla giurisprudenza
                 laddove,  invece,  la  stazione  appaltante,  a  fronte   amministrativa,  a  voler  tener  conto  di  fatti  e
                 della prescrizione contenuta nel disciplinare di gara   circostanze  che,  intervenute  nel corso  di un
                 e della documentata attività istruttoria svolta, era   giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di atti
                 tenuta  a  disporre  l’esclusione  senza  attendere  le   di una procedura di gara, potrebbero comportare
                 indagini di altre Autorità (come appunto l’Autorità   l’adozione  di provvedimenti  di  esclusione  nei
                 garante della concorrenza e del mercato, ma anche,   confronti di taluni dei concorrenti, si finirebbe per
                 l’Autorità giudiziaria). Fermo restando in ogni caso,   pronunciare  su  poteri  amministrativi  non  ancora
                 che la stazione appaltante, di certo non avrebbe   esercitati  in violazione del divieto posto dall’art.
                 potuto disporre l’aggiudicazione così consentendo   34, comma 2, Cod. proc. amm., fatta salva l’ipotesi
                 la realizzazione dell’obiettivo del patto illecito che   in cui la stazione appaltante medio tempore a ciò
                 essa stessa aveva denunciato.                  provveda  e  i provvedimenti  siano  introdotti in
                                                                                    giudizio  attraverso  motivi
                 Di  contro  le  appellanti                                         aggiunti.
                 ribadivano  che  l’esclusione   La condotta va valutata
                 di un  concorrente  per        dalla stazione appaltante           Simili accertamenti, infatti,
                 aver  concluso un’intesa                                           sono  preclusi al giudice
                 restrittiva della concorrenza   alla luce delle circostanze        amministrativo che,  per
                 avrebbe  potuto   essere      esistenti al momento in cui          espressa      indicazione
                 disposta solo in seguito    era adottato il provvedimento          dell’art.  34,  comma  2,
                 ad   un   provvedimento      di aggiudicazione impugnato           Cod. proc. amm., “non può
                 definitivo       emesso        con il ricorso introduttivo         pronunciare con riferimento
                 dall’Autorità  compente       del giudizio. Diversamente           a   poteri  amministrativi
                 che  tale  intesa  accerti  e   opinando si finirebbe per          non ancora esercitati” (cfr.
                 sanzioni, non  surrogabile       pronunciare su poteri             Cons  Stato,  sez.  V,  15
                 dagli  atti  preparatori  quali                                    maggio 2019, n. 3151; V, 4
                 la  comunicazione  delle      amministrativi non ancora            febbraio 2019, n. 827).
                 risultanze  istruttorie,  di   esercitati in violazione del        Il  Consiglio  di  Stato,
                 mera  apertura  della  fase    divieto posto dall’art. 34,         una  volta ripercorsa  la
                 di contraddittorio con le           comma 2, c.p.a..               sequenza  dei  fatti  di  cui
                 imprese interessate.                                               si  è  detto  infra,  sub  §
                                                                                    2,  ha  evidenziato come
                 Nelle  more  del  giudizio  l’AGCM  adottava   dagli stessi  emerga  che  il provvedimento  di
                 il  provvedimento   sanzionatorio  dell’intesa  aggiudicazione della procedura di gara è viziato da
                 anticoncorrenziale  nei  confronti  degli  operatori   eccesso di potere per contrasto con il principio di
                 inquisiti nella gara di cui si discute.        ragionevolezza dell’azione amministrativa.

                                                                La decisione della Stazione appaltante di aggiudicare
                    3. La decisione del Consiglio di Stato      la procedura di gara al R.T.I. in questione quando
                                                                era già possibile, per il dettaglio e la compiutezza
                 I Giudici di Palazzo Spada, nell’affrontare il quesito   degli elementi  indiziari  a  disposizione, maturare
                 giuridico sottostante  la  suddetta  controversia,   giustificato   convincimento   dell’esistenza   di
                 hanno  preliminarmente  ritenuto  di precisare  che   un’intesa  restrittiva  della concorrenza  tra  gli
                 la condotta della stazione appaltante va valutata   operatori concorrenti, è scelta non ragionevole.

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