Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






                 La valutazione discrezionale della condotta

                 anticoncorrenziale nella partecipazione

                 alle gare pubbliche: nota a Consiglio di Stato,

                 24 gennaio 2020, n. 580

                                                                                    SOTTO

                 di Adriana Presti                                                    LA
                                                                                      LENTE










                    1. Introduzione normativa                   comma  5,  lett.  c,  del  Codice”.  Nelle  Linee  guida
                                                                n.  6,  al punto 2.2.3,  lett. i), si prevede,  infatti,
                 L’accertamento da parte dell’Autorità garante per la   che,  tra  le “Altre situazioni  idonee  a  porre  in
                 concorrenza ed il mercato (d’ora in poi solo “AGCM”   dubbio  l’integrità  o  l’affidabilità  dell’operatore
                 o “Autorità”) in capo ad un operatore economico   economico”, la Stazione appaltante debba valutare,
                 di una  grave  condotta  anticoncorrenziale  avente   ai  fini  dell’eventuale  esclusione  del  concorrente
                 effetti sulla contrattualistica pubblica, come noto,   “i  provvedimenti  esecutivi  dell’Autorità
                 rileva anche ai fini della valutazione discrezionale   Garante della  Concorrenza  e del  Mercato  di
                 della possibile  esclusione del partecipante  dalla   condanna per pratiche commerciali scorrette
                 gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c),   o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla
                 del Codice dei Contratti Pubblici (d’ora in poi solo   contrattualistica  pubblica e  posti  in essere
                 “Codice”), la fattispecie rientrando in astratto tra i   nel medesimo mercato oggetto del contratto
                 “gravi  illeciti  professionali”  suscettibili  di  rendere   da affidare”.
                 dubbia  la  integrità  o  l’affidabilità  dell’operatore
                 economico.                                     Sul  punto,  la  giurisprudenza  amministrativa  ha
                                                                avuto modo di precisare, con riferimento alla nozione
                 Sebbene,  infatti,  dei  provvedimenti  antitrust  non   di “mercato rilevante”, che essa è connotata non
                 sia fatta espressa menzione nell’art. 80, comma 5,   tanto in senso meramente geografico o spaziale,
                 del Codice, una lettura sistematica di tale comma,   ma  soprattutto con riferimento all’ambito nel quale
                 laddove  in  via  di  principio  definisce  gli  illeciti   l’intento anticoncorrenziale ha, o dovrebbe avere,
                 professionali come quelli che sono tali da rendere   capacità di incidere e attitudine ad interferire con
                 dubbia  l’integrità  o  l’affidabilità  del  concorrente,   la  corretta  dinamica  concorrenziale,  sicché,  nelle
                 rende possibile e ragionevole (e anche rispettoso   ipotesi di intese  restrittive  della concorrenza,  la
                 del  principio  di  proporzionalità)  ricomprendere   definizione  del  mercato  rilevante  è  direttamente
                 nella clausola aperta di cui al comma 5, dell’articolo   correlata  al  contesto  in  cui  si  inquadra  il
                 80, anche l’illecito antitrust sanzionato dall’AGCM.  comportamento collusivo tra le imprese coinvolte.

                 In  tal  senso  dispongono  espressamente  le Linee   In tali ipotesi, l’individuazione e la definizione del
                 guida  ANAC  n.  6,  aggiornate  al  d.  lgs.  19  aprile   mercato  rilevante  è  quindi  successiva  rispetto
                 2017  n.  56  con  deliberazione  n.  1008  dell’11   all’individuazione dell’intesa  nei  suoi  elementi
                 ottobre  2017,  recanti  “Indicazione dei mezzi  di   oggettivi,  in  quanto  sono  l’ampiezza  e  l’oggetto
                 prova  adeguati  e  delle carenze nella esecuzione   dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’abuso
                 di un precedente contratto d’appalto che possano   è commesso  (TAR Lazio, Sez.  III - Quater, 22
                 considerarsi  significative  per  la  dimostrazione   marzo 2019, n. 3894; Consiglio di Stato, Sez. VI,
                 delle  circostanze  di esclusione  di cui  all’art.  80,   4 novembre 2014 n. 5423).

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