Page 16 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                 deroga potrà essere oggetto di autocertificazione   Stante il dato letterale della norma, infatti, nulla
                 da  parte  dell’impresa  e  sarà  dunque  onere  del   deve pagare  il  committente,  pur non  avendo
                 committente  pubblico  accertare  la veridicità   lo stesso, in ipotesi, correttamente  adempiuto
                 della stessa mediante interlocuzione diretta con i   agli obblighi  posti in capo  ad esso, se l’impresa
                 competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.   appaltatrice  o  affidataria  abbia  correttamente
                                                                assolto  ai  propri  obblighi  di  versamento,
                                                                eventualmente anche avvalendosi dell’istituto del
                    5.  Il  regime  sanzionatorio  previsto     ravvedimento  operoso  per  sanare  le  violazioni
                        dall’art. 17-bis                        commesse  prima  della contestazione  da  parte
                                                                degli organi preposti al controllo.
                 Il  comma  4  dell’art.  17-bis  prevede  infine  un
                 regime  sanzionatorio  in  caso  di inottemperanza   Trattandosi  di norma  di natura  sanzionatoria,  e
                 agli obblighi sin qui esaminati.               pertanto  di  stretta  interpretazione,  restano  fuori
                                                                dall’ambito  di applicazione della  stessa  tutte  le
                 Infatti,  al  committente  che  non  richieda  la   altre  violazioni tributarie da parte  dell’impresa
                 documentazione prevista (deleghe di versamento   appaltatrice  o  affidataria  non  espressamente
                 delle ritenute e elenco nominativo dei lavoratori),   menzionate,  quali,  ad  esempio,  la  violazione
                 è  tenuto  al  versamento  di una  somma  pari  alla   degli obblighi di dichiarazione in veste di sostituto
                 sanzione  irrogata  all’impresa  appaltatrice  o   d’imposta.
                 affidataria  o  subappaltatrice  per  la  non  corretta
                 determinazione  ed  esecuzione  delle  ritenute,   Infine,  la  sanzione  prevista  dal  comma  4
                 nonché  per  il tardivo  versamento  delle stesse,   dell’articolo 17-bis è di natura amministrativa non
                 senza possibilità di compensazione.            tributaria, perché non strettamente correlata alla
                                                                violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale.
                 Tale sanzione trova applicazione, tuttavia, soltanto
                 nell’ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria   Per tale ragione, ad essa si applicano i principi di
                 abbia effettivamente commesso una delle suddette   cui alla L. n. 689/1981 e non invece quelli stabiliti
                 violazioni (scorretta determinazione delle ritenute,   dal  D.  Lgs.  n.  472/1997,  recante  le  disposizioni
                 omesso versamento o illegittima compensazione)   generali in materia di sanzioni amministrative per
                 e purché le siano state irrogate le relative sanzioni.  le violazioni di norme tributarie.





































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