Page 16 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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deroga potrà essere oggetto di autocertificazione Stante il dato letterale della norma, infatti, nulla
da parte dell’impresa e sarà dunque onere del deve pagare il committente, pur non avendo
committente pubblico accertare la veridicità lo stesso, in ipotesi, correttamente adempiuto
della stessa mediante interlocuzione diretta con i agli obblighi posti in capo ad esso, se l’impresa
competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate. appaltatrice o affidataria abbia correttamente
assolto ai propri obblighi di versamento,
eventualmente anche avvalendosi dell’istituto del
5. Il regime sanzionatorio previsto ravvedimento operoso per sanare le violazioni
dall’art. 17-bis commesse prima della contestazione da parte
degli organi preposti al controllo.
Il comma 4 dell’art. 17-bis prevede infine un
regime sanzionatorio in caso di inottemperanza Trattandosi di norma di natura sanzionatoria, e
agli obblighi sin qui esaminati. pertanto di stretta interpretazione, restano fuori
dall’ambito di applicazione della stessa tutte le
Infatti, al committente che non richieda la altre violazioni tributarie da parte dell’impresa
documentazione prevista (deleghe di versamento appaltatrice o affidataria non espressamente
delle ritenute e elenco nominativo dei lavoratori), menzionate, quali, ad esempio, la violazione
è tenuto al versamento di una somma pari alla degli obblighi di dichiarazione in veste di sostituto
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o d’imposta.
affidataria o subappaltatrice per la non corretta
determinazione ed esecuzione delle ritenute, Infine, la sanzione prevista dal comma 4
nonché per il tardivo versamento delle stesse, dell’articolo 17-bis è di natura amministrativa non
senza possibilità di compensazione. tributaria, perché non strettamente correlata alla
violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale.
Tale sanzione trova applicazione, tuttavia, soltanto
nell’ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria Per tale ragione, ad essa si applicano i principi di
abbia effettivamente commesso una delle suddette cui alla L. n. 689/1981 e non invece quelli stabiliti
violazioni (scorretta determinazione delle ritenute, dal D. Lgs. n. 472/1997, recante le disposizioni
omesso versamento o illegittima compensazione) generali in materia di sanzioni amministrative per
e purché le siano state irrogate le relative sanzioni. le violazioni di norme tributarie.
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