Page 11 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Da ciò discende che se sussistono più rapporti Posto che la Circolare non affronta espressamente
contrattuali tra uno stesso appaltatore ed uno la questione ma si limita a formulare esempi non
stesso committente, occorre sommare gli importi del tutto esaustivi, non è chiaro se la su descritta
di tutti i contratti per verificare l’avvenuto interpretazione sia quella corretta. Sarebbe forse,
superamento della soglia. La Risoluzione a parere di chi scrive, più plausibile applicare
dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre un’interpretazione omogenea: se il contratto – o
2019 ha addirittura incluso nel novero dei contratti i contratti, in caso di più rapporti in essere -, in
da prendere in considerazione per il calcolo della base al pro-rata temporis ha un valore annuale
soglia anche quelli stipulati antecedentemente al annuo di oltre duecentomila euro, gli obblighi
1° gennaio 2020, purché ancora in essere a tale dell’art. 17-bis scattano sin dall’inizio e per tutta
data. la vigenza contrattuale (o, in caso di più contratti,
dal momento in cui, con la stipula del contratto
Se però l’appaltatore è un’associazione aggiuntivo, si superi la soglia dei duecentomila euro
temporanea di imprese, non possono prendersi annui), oppure, viceversa, scattano solo per l’anno
in considerazione eventuali contratti stipulati tra o gli anni in cui si supera tale importo calcolato
il committente ed una sola delle imprese facenti pro-rata, ma senza considerare le porzioni d’anno
parte dell’ATI, in quanto soggetto formalmente e iniziali e finali per cui dovessero residuare importi
sostanzialmente differente dall’ATI medesima. contrattuali parziali inferiori alla soglia.
Altro importante aspetto da esaminare riguardo Per quanto riguarda il secondo presupposto di
alla soglia dei duecentomila applicabilità della norma,
euro è il modo in cui vale a dire il fatto che
calcolare il superamento I presupposti oggettivi di debbano intercorrere tra i
di tale soglia in caso di applicazione della norma sono soggetti «rapporti negoziali
contratti pluriennali. la sussistenza di un contratto comunque denominati»,
d’appalto o similari, comunque tale ampia formulazione
In primo luogo, la Circolare è giustificata dalla ratio
n. 1 precisa che <<per denominato, di importo annuo legis volta a scongiurare
esigenze di semplificazione superiore ai duecentomila comportamenti consistenti
e per conferire elementi di euro, di natura labour nella violazione delle
certezza, l’arco temporale intensive e caratterizzato da disposizioni tributarie in
va riferito all’anno prestazioni svolte presso la materia di IVA e di ritenute
solare (1° gennaio-31 sede del committente e con fiscali nei confronti dei
dicembre)>> e che <<in utilizzo di beni strumentali di lavoratori dipendenti.
presenza di contratti
di durata annuale o quest’ultimo. Pertanto, come precisa la
pluriennale che presentino Circolare n. 1, <<ciò che
un prezzo predeterminato, assume esclusiva rilevanza
il calcolo della soglia su base annua di 200.000 ai fini dell’applicabilità del comma 1 dell’articolo
euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata 17-bis non è il nomen iuris attribuito dalle parti
temporis>>. ai contratti stipulati, ma l’effettivo ricorrere nei
contratti comunque denominati del prevalente
Dagli esempi riportati nella Circolare, parrebbe che utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del
gli obblighi scaturenti dall’art. 17-bis decorrano committente, con l’utilizzo di beni strumentali di
dal momento a partire dal quale si supera la proprietà del committente o ad esso riconducibili
soglia dei duecentomila euro annui, fino alla fine in qualunque forma>>.
del contratto, non rilevando, in caso di contratti
avviati in corso d’anno, la porzione di anno in cui Sono espressamente esclusi dall’ambito
non si sia superato l’importo di duecentomila euro di applicazione della norma i contratti di
pro rata, ma viceversa, una volta sorto l’obbligo, somministrazione di lavoro e le altre tipologie
questo perduri fino alla fine del contratto anche se di contratti aventi ad oggetto la fornitura
il residuo finale sia, in ipotesi, inferiore alla soglia di manodopera posta in essere da soggetti
annua stabilita dalla norma. espressamente autorizzati in base a leggi speciali.
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