Page 11 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                  Da ciò discende che  se  sussistono più rapporti   Posto che la Circolare non affronta espressamente
                 contrattuali tra uno  stesso  appaltatore  ed uno   la questione ma si limita a formulare esempi non
                 stesso committente, occorre sommare gli importi   del tutto esaustivi, non è chiaro se la su descritta
                 di  tutti  i  contratti  per  verificare  l’avvenuto   interpretazione sia quella corretta. Sarebbe forse,
                 superamento   della  soglia.  La  Risoluzione  a  parere  di chi scrive,  più plausibile applicare
                 dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre   un’interpretazione  omogenea:  se  il contratto  –  o
                 2019 ha addirittura incluso nel novero dei contratti   i contratti, in caso  di più rapporti in essere  -, in
                 da prendere in considerazione per il calcolo della   base  al  pro-rata  temporis ha  un  valore  annuale
                 soglia  anche  quelli  stipulati  antecedentemente  al   annuo  di oltre  duecentomila  euro,  gli obblighi
                 1° gennaio 2020, purché ancora in essere a tale   dell’art. 17-bis scattano sin dall’inizio e per tutta
                 data.                                          la vigenza contrattuale (o, in caso di più contratti,
                                                                dal momento  in cui, con  la stipula del contratto
                 Se   però   l’appaltatore  è  un’associazione  aggiuntivo, si superi la soglia dei duecentomila euro
                 temporanea  di imprese,  non  possono  prendersi   annui), oppure, viceversa, scattano solo per l’anno
                 in considerazione eventuali contratti stipulati  tra   o gli  anni in cui si supera tale importo calcolato
                 il  committente  ed  una  sola  delle  imprese  facenti   pro-rata, ma senza considerare le porzioni d’anno
                 parte dell’ATI, in quanto soggetto formalmente e   iniziali e finali per cui dovessero residuare importi
                 sostanzialmente differente dall’ATI medesima.  contrattuali parziali inferiori alla soglia.

                 Altro importante  aspetto  da esaminare  riguardo   Per  quanto  riguarda  il  secondo  presupposto  di
                 alla soglia dei duecentomila                                       applicabilità  della norma,
                 euro  è il modo in cui                                             vale  a  dire  il  fatto  che
                 calcolare  il superamento      I presupposti oggettivi di          debbano  intercorrere  tra  i
                 di tale  soglia in caso  di   applicazione della norma sono        soggetti «rapporti negoziali
                 contratti pluriennali.       la sussistenza di un contratto        comunque    denominati»,
                                             d’appalto o similari, comunque         tale  ampia  formulazione
                 In primo luogo, la Circolare                                       è  giustificata  dalla  ratio
                 n.  1  precisa  che  <<per   denominato, di importo annuo          legis  volta  a  scongiurare
                 esigenze di semplificazione   superiore ai duecentomila            comportamenti  consistenti
                 e per conferire elementi di      euro, di natura labour            nella   violazione  delle
                 certezza,  l’arco  temporale   intensive e caratterizzato da       disposizioni  tributarie  in
                 va    riferito   all’anno     prestazioni svolte presso la         materia di IVA e di ritenute
                 solare  (1°   gennaio-31      sede del committente e con           fiscali  nei  confronti  dei
                 dicembre)>>  e  che  <<in    utilizzo di beni strumentali di       lavoratori dipendenti.
                 presenza   di   contratti
                 di  durata   annuale  o               quest’ultimo.                Pertanto,  come  precisa  la
                 pluriennale  che  presentino                                       Circolare n.  1,  <<ciò  che
                 un  prezzo  predeterminato,                                        assume esclusiva rilevanza
                 il calcolo della soglia su  base annua  di 200.000   ai  fini  dell’applicabilità  del  comma  1  dell’articolo
                 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata   17-bis  non  è  il  nomen  iuris  attribuito dalle  parti
                 temporis>>.                                    ai  contratti  stipulati,  ma  l’effettivo  ricorrere  nei
                                                                contratti  comunque  denominati  del  prevalente
                 Dagli esempi riportati nella Circolare, parrebbe che   utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del
                 gli  obblighi  scaturenti  dall’art.  17-bis decorrano   committente,  con  l’utilizzo  di beni  strumentali  di
                 dal  momento  a  partire  dal  quale  si  supera  la   proprietà del committente o ad esso riconducibili
                 soglia dei duecentomila euro annui, fino alla fine   in qualunque forma>>.
                 del contratto,  non  rilevando,  in caso  di contratti
                 avviati in corso d’anno, la porzione di anno in cui   Sono  espressamente  esclusi  dall’ambito
                 non si sia superato l’importo di duecentomila euro   di applicazione della norma  i contratti di
                 pro rata, ma viceversa, una volta sorto l’obbligo,   somministrazione di lavoro  e le altre  tipologie
                 questo perduri fino alla fine del contratto anche se   di  contratti  aventi  ad  oggetto  la  fornitura
                 il residuo finale sia, in ipotesi, inferiore alla soglia   di manodopera  posta in essere  da soggetti
                 annua stabilita dalla norma.                   espressamente autorizzati in base a leggi speciali.

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