Page 60 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Lazio Roma, Sez. II, 25/2/2025, n. 4203

               Procedure negoziate senza bando e termini presentazione offerte


               “ …. il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), diversamente da quanto sostenuto da parte
               ricorrente,  ometta  di prescrivere  per  la procedura  negoziata  senza  pubblicazione di un  bando  di
               cui all’art. 76 il rispetto di un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle
               offerte,  in  ragione  della  natura  eccezionale  di  tale  procedura  -  infatti  ammissibile  soltanto  nelle
               ipotesi tassative ivi previste e di sovente utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza
               nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie -
               trovando comunque applicazione il principio generale espresso al comma 1 del successivo art. 92,
               che (a similitudine di quanto già stabilito all’art. 79 del previgente d.lgs. n. 163/2006) impone alle
               stazioni appaltanti di fissare dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle
               offerte  che  siano  necessariamente  “adeguati  alla  complessità  dell’appalto  e  al  tempo  necessario
               alla  preparazione  delle  offerte,  tenendo  conto  del  tempo  necessario  alla  visita  dei  luoghi,  ove
               indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti
               di gara e dei relativi allegati”.”





               Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 24/2/2025, n. 108

               Affidamento servizi sociali sottosoglia e Principio di rotazione


               “ … se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti
               inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione
               generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, come correttamente affermato dal T.A.R., è, altresì, vero
               che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione
               composita come  risultante dalla combinazione della disciplina  di carattere  generale,  comprensiva
               anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice…


               Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento
               e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben
               può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i
               principi e i criteri di cui al comma 3 sopra menzionati.


               … Nel caso che occupa, premesso che si verte di affidamento ormai concluso, la determina fa espresso
               riferimento alla deroga di cui all’art. 49 comma 4 cit., evidenziando che l’Amministrazione ha preso
               in  considerazione  la  necessità  di motivare  sulla predetta  deroga.  E,  seppur  sinteticamente,  ha
               evidenziato la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’Associazione
               controinteressata in ordine agli specifici interessi tutelati dal servizio.

               Ne discende che l’appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere
               respinto il ricorso di primo grado.

               Per completezza deve aggiungersi che l’ulteriore delibera depositata in atti esula dal parametro del
               presente giudizio. Tuttavia, non può non rilevarsi che ciò che costituisce ‘urgenza’ in una fattispecie


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