Page 58 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Il Punto
contenente i criteri selettivi, comunque, adeguata, un nuovo concessionario, soccorrono
rinvenibili nell’ordinamento in base al principio ora le previsioni dell’art. 4, commi 4 e 9, del
di autosufficienza, tra i quali quelli annoverati d.l. n. 118 del 2022, siccome riformato, di
dalla Legge n.118 del 2022 e, in ultimo, dal recente, dal d.l. n. 131 del 2024, convertito
Codice degli appalti (cfr. sul punto Cons. St., con modiche in Legge n.166 del 2024.
sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11664).
Si può concludere, pertanto, che l’entrata in
La conseguenza di ciò è che risulta viziato vigore di tale ultima normativa ha fortemente
anche un eventuale ottenimento della proroga innovato la materia, tanto da ritenersi ormai
della concessione senza l’espletamento di superato il cd. “rende noto” del Codice della
una procedura che garantisca condizioni eque Navigazione, in passato più volte utilizzato per
e trasparenti di selezione e, soprattutto, in prorogare concessioni demaniali con un mero
assenza di un adeguato regime di pubblicità con simulacro di gara, senza un reale confronto
tutela della concorrenza a favore di potenziali competitivo, a condizioni di imparzialità̀
candidati, richiesta dalla Corte di Giustizia garantite dal diritto dell’Union a tutela di
e puntualmente recepita dal legislatore potenziali investitori.
nazionale, attraverso la citata previsione di cui
all’art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022,
la quale richiama la nozione di “procedura
selettiva”.
Pertanto, deve ritenersi doverosa applicazione
del diritto nazionale in conformità̀ al diritto
dell’Unione, come ha chiarito la Corte di
Giustizia UE nella più̀ volte citata sentenza
del 20 aprile 2023 in C-348/22, che le
autorità̀ comunali solo tenute ad applicare
compiutamente la Dir. n. 123/2006/CE e,
conseguentemente, a disapplicare, se del caso,
le disposizioni nazionali con esso contrastanti,
anche limitandone gli illegittimi effetti nel
tempo, sul piano dell’efficacia, e riconducendoli
ad una efficacia compatibile con le disposizioni
unionali e interne.
Né si possono raggiungere conclusioni
opposte, con un eventuale richiamo al principio
dell’affidamento per la mancata considerazione
degli investimenti effettuati.
In coerenza con il costante orientamento
del Consiglio di Stato (sezione Settima, 16
dicembre 2024 n.10131) in subiecta materia,
non è meritevole di tutela la posizione dei
concessionari in possesso di provvedimenti,
anche di proroga, assunti dall’amministrazione
in palese contrasto con il diritto europeo.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati
e non ammortizzati al momento in cui dovesse
subentrare, all’esito di procedura selettiva
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