Page 58 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               contenente  i  criteri  selettivi,  comunque,   adeguata, un nuovo concessionario, soccorrono
               rinvenibili nell’ordinamento in base al principio   ora le previsioni dell’art. 4, commi 4 e 9, del
               di autosufficienza, tra i quali quelli annoverati   d.l.  n.  118  del  2022,  siccome  riformato,  di
               dalla  Legge  n.118  del  2022  e,  in  ultimo,  dal   recente,  dal  d.l.  n.  131  del  2024,  convertito
               Codice  degli  appalti  (cfr.  sul  punto  Cons.  St.,   con modiche in Legge n.166 del 2024.
               sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11664).
                                                               Si  può  concludere,  pertanto,  che  l’entrata  in
               La  conseguenza  di  ciò  è  che  risulta  viziato   vigore di tale ultima normativa ha fortemente
               anche un eventuale ottenimento della proroga    innovato  la  materia,  tanto  da  ritenersi  ormai
               della  concessione  senza  l’espletamento  di   superato  il  cd.  “rende  noto”  del  Codice  della
               una procedura che garantisca condizioni eque    Navigazione, in passato più volte utilizzato per
               e  trasparenti  di  selezione  e,  soprattutto,  in   prorogare concessioni demaniali con un mero
               assenza di un adeguato regime di pubblicità con   simulacro  di  gara,  senza  un  reale  confronto
               tutela della concorrenza a favore di potenziali   competitivo,  a  condizioni  di  imparzialità̀
               candidati, richiesta dalla Corte di Giustizia   garantite  dal  diritto  dell’Union  a  tutela  di
               e puntualmente recepita dal legislatore         potenziali investitori.
               nazionale, attraverso la citata previsione di cui
               all’art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022,
               la  quale  richiama  la  nozione  di  “procedura
               selettiva”.


               Pertanto, deve ritenersi doverosa applicazione
               del  diritto  nazionale  in  conformità̀  al  diritto
               dell’Unione, come ha chiarito la Corte di
               Giustizia  UE  nella  più̀  volte  citata  sentenza
               del  20  aprile  2023  in  C-348/22,  che  le
               autorità̀  comunali  solo  tenute  ad  applicare
               compiutamente  la  Dir.  n.  123/2006/CE  e,
               conseguentemente, a disapplicare, se del caso,
               le disposizioni nazionali con esso contrastanti,
               anche  limitandone  gli  illegittimi  effetti  nel
               tempo, sul piano dell’efficacia, e riconducendoli
               ad una efficacia compatibile con le disposizioni
               unionali e interne.

               Né   si  possono   raggiungere   conclusioni
               opposte, con un eventuale richiamo al principio
               dell’affidamento per la mancata considerazione
               degli investimenti effettuati.


               In coerenza con il costante orientamento
               del  Consiglio  di  Stato  (sezione  Settima,  16
               dicembre 2024 n.10131) in subiecta materia,
               non  è  meritevole  di  tutela  la  posizione  dei
               concessionari  in  possesso  di  provvedimenti,
               anche di proroga, assunti dall’amministrazione
               in palese contrasto con il diritto europeo.


               Per quanto riguarda gli investimenti effettuati
               e non ammortizzati al momento in cui dovesse
               subentrare, all’esito di procedura selettiva

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