Page 48 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               riconoscendone  la  sua  compatibilità  con  le   L’efficienza  energetica  e  la  riqualificazione
               norme del Codice dei contratti pubblici [5.     energetica  degli  edifici  (e  degli  impianti)
               Vademecum D.I.P.E. maggio 2022].                costituiscono anche uno degli obiettivi specifici
                                                               del PNRR per perseguire la transizione ecologica
               Tra l’altro, l’ANAC stessa ha da ultimo aperto   verso la neutralità climatica entro il 2050.
               alla  qualificazione  dell’EPC  come  operazione
               di  PPP,  evidenziando,  nella  delibera  n.  1134   Misure  dedicate  all’efficientamento  energetico
               del  4  dicembre  2019,  la  necessità,  caso  per   sono  previste,  ad  esempio,  nell’ambito  della
               caso di “effettuare un’analisi sistematica delle   Missione  2  rivolta  alla  “Rivoluzione  verde  e
               clausole  contrattuali  per  verificare  se,  nel   transizione  ecologica”  dove,  in  particolare,
               complesso sussistano i presupposti di legge     la  Componente  3  (M2C3)  individua  linee
               per la qualificazione dell’operazione come PPP”.  di  intervento  dirette  per  gli  edifici  pubblici,
                                                               oltre a misure per l’edilizia residenziale
               Quando    il  contratto  EPC   si  sostanzia    privata  e  pubblica  e  allo  sviluppo  di  sistemi
               nell’investimento  a  carico  del  fornitore  della   di teleriscaldamento [7. Piano Nazionale di
               misura di efficienza energetica (la ESCo) e nella   Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)]
               remunerazione  in  funzione  della  performance
               conseguita,  lo  stesso  è  qualificabile  -  se   Dalla lettura combinata dell’art. 180, comma
               stipulato  con  la  Pubblica  Amministrazione  –   2  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  200  del
               come contratto di partenariato pubblico privato   codice in commento emerge una disciplina che
               (PPP),  gravando  sull’operatore  economico     presenta una sostanziale similitudine, fatta
               sia  il  rischio  di  costruzione  che  il  rischio  di   eccezione  per  un’unica,  seppure,  importante
               disponibilità.                                  differenza  prontamente  fatta  notare  dal
                                                               Servizio Studi della Camera e del Senato nel
               Sono  così  integrati  i  quattro  elementi     Dossier  del  5.01.2023,  quando  afferma  che
               caratterizzanti  le  operazioni  di  PPP,  già   “mentre nel testo del citato comma 2 dell’art.
               individuati  dal  Libro  Verde  del  2004,  ovvero   180  D.lgs.  n.  50/2016  i  ricavi  di  gestione
               1) la rilevante durata della collaborazione     dell’operatore  economico  possono  essere
               tra   pubblico   e   privato,   finalizzata   al   determinati e pagati in funzione del livello
               recupero  dell’investimento  effettuato  e  alla   di  miglioramento  dell’efficienza  energetica
               remunerazione del capitale investito; 2) le     stabiliti contrattualmente, nel testo dell’articolo
               modalità  di  finanziamento  del  progetto  che   in esame la determinazione e il pagamento non
               vedono  la  presenza  di  risorse  finanziarie  del   sono  eventuali  ma  obbligati”  [8.  Dossier  del
               privato; 3) , il ruolo delle parti; 4) la ripartizione   Servizio  Studi  della  Camera  e  del  Senato  del
               dei rischi con allocazione degli stessi in capo al   5.01.2023 Prot. n. 2023/0000010/TN]
               privato e con controllo e monitoraggio in capo
               all’Amministrazione [ 6. Libro Verde del 2004
               relativo  ai  partenariati  pubblico-privati  ed  al   3. Similitudini e differenze
               diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
               concessioni]   dove  assume  particolare  rilievo   Art. 180, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 “Nel
               proprio  tale  ultima  caratteristica  prevista   caso di contratti di rendimento energetico o di
               proprio  nel  Codice  dei  contratti  pubblici  che,   prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione
               ai fini della configurazione di un PPP, pone in   dell’operatore  economico  possono essere
               capo  all’operatore  privato  oltre  al  rischio  di   determinati  e  pagati  in  funzione  del  livello  di
               costruzione  (correlato  ad  eventi  patologici   miglioramento  dell’efficienza  energetica  o  di
               intercorrenti nella fase di costruzione dell’opera   altri criteri di prestazione energetica stabiliti
               energetica,  quali,  a  titolo  esemplificativo,   contrattualmente,  purché  quantificabili  in
               ritardi o mancata consegna dell’opera)  anche il   relazione ai consumi (…)”.
               rischio di disponibilità (correlato alla incapacità
               di  erogare  le  prestazioni  contrattuali  nelle   Art. 200 D.lgs. n. 36/2023 “Nel caso
               modalità e nelle quantità pattuite).            di contratti di rendimento energetico o di

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