Page 40 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
P. 40
Mediappalti Il Punto
267/2000), secondo il TAR Ligure, è pacifico che delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei
attualmente non sussiste alcun obbligo degli benefici per la collettività, ha ritenuto che siffatto
enti locali di affidare a terzi sul mercato supplementare e rafforzato obbligo di motivazione
i servizi pubblici di rilevanza economica, non è estensibile all’internalizzazione pura
potendo senz’altro optare per la gestione in via e semplice del servizio pubblico, ossia con
diretta. assunzione della gestione direttamente in capo
agli uffici comunali, in quanto non espressamente
Si tratta di un assunto che è oggi unanimemente previsto dalla citata disposizione, né ricavabile
condiviso, essendo venuta meno l’originaria dal diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia UE,
previsione che consentiva l’affidamento dei servizi 9 giugno 2009, C-480/06 ha, infatti, sul punto
pubblici locali di rilevanza economica solamente a statuito che un’autorità pubblica può adempiere
società miste o ad imprese ai compiti di interesse pubblico
private selezionate con ad essa incombenti mediante
gara, oppure, in presenza Il diritto europeo configura propri strumenti senza fare
dei relativi presupposti, ad la gestione diretta o ricorso ad entità esterne, non
enti in house (sul punto tramite società in house contrastando tale modalità con
cfr., ex multis, Cons. St., come modulo generale la tutela della concorrenza,
sez. V, 27 maggio 2014, alternativo all’affidamento poiché nessuna impresa
n. 2716; Cons. St., sez. a terzi mediante selezione privata viene posta in una
VI, 18 dicembre 2012, n. pubblica. situazione di privilegio rispetto
6488, cit.; T.A.R. Lazio, alle altre. E del resto, come
sez. II-ter, 22 marzo 2011, noto, il legislatore nazionale
n. 2538). ha approntato una disciplina
Un simile obbligo non è affatto rinvenibile nel pro-concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto
diritto europeo, che configura la gestione diretta richiesto dalla normativa comunitaria, in quanto
o tramite società in house come modulo generale non limitata a garantire la concorrenza “nel
alternativo all’affidamento a terzi mediante mercato” attraverso le procedure competitive, ma
selezione pubblica. estesa alla concorrenza “per il mercato” attraverso
il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte
In tale prospettiva, infatti, la direttiva 2014/24/UE cost., 27 maggio 2020, n. 100).
in materia di appalti pubblici precisa, al contrario,
che “nessuna disposizione della presente direttiva Con il che risultano respinte le censure avanzate
obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o in punto di difetto di motivazione e di istruttoria
a esternalizzare la prestazione di servizi che in ordine alla scelta di auto gestire direttamente
desiderano prestare essi stessi o organizzare l’infrastruttura portuale.
con strumenti diversi dagli appalti pubblici”
(quinto considerando), nonché l’art. 2, par. 1, La pronuncia sotto altro profilo ha osservato che
della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei la gestione diretta del bene demaniale da parte
contratti di concessione, che “le autorità nazionali, dell’Amministrazione è la modalità fondamentale
regionali e locali possono liberamente organizzare per garantirne l’uso generale, che, a sua volta,
l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei costituisce la regola.
propri servizi in conformità del diritto nazionale
e dell’Unione…Dette autorità possono decidere In tal senso, in un caso relativo proprio ad un
di espletare i loro compiti d’interesse pubblico porticciolo turistico, il Consiglio di Stato con
avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione sentenza 2 marzo 2018, n. 1296, ha operato
con altre amministrazioni aggiudicatrici o di un’importante ricognizione della costante
conferirli a operatori economici esterni”. giurisprudenza che individua la finalità basilare dei
beni pubblici come funzione di interesse generale
Il Giudice amministrativo, pur rammentando e ciò specificamente per quei beni che assolvono la
che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. propria funzione sociale servendo immediatamente
n. 50/2016, per affidare ad una società in non la pubblica amministrazione, ma la collettività
house un contratto avente ad oggetto un servizio ed in particolare i suoi componenti che sono
remunerativo, l’Amministrazione deve dare conto ammessi a godere indistintamente in modo diretto:
40