Page 40 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               267/2000), secondo il TAR Ligure, è pacifico che   delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei
               attualmente  non sussiste  alcun  obbligo  degli   benefici per la collettività, ha ritenuto che siffatto
               enti  locali  di  affidare  a  terzi  sul  mercato   supplementare e rafforzato obbligo di motivazione
               i  servizi  pubblici  di  rilevanza  economica,   non è estensibile all’internalizzazione  pura
               potendo  senz’altro optare  per la gestione in via   e semplice del servizio  pubblico,  ossia  con
               diretta.                                        assunzione  della  gestione  direttamente  in capo
                                                               agli uffici comunali, in quanto non espressamente
               Si tratta di un assunto che è oggi unanimemente   previsto  dalla  citata  disposizione, né  ricavabile
               condiviso,  essendo  venuta  meno  l’originaria   dal  diritto  dell’Unione.  La  Corte  di Giustizia  UE,
               previsione che consentiva l’affidamento dei servizi   9  giugno  2009,  C-480/06  ha,  infatti,  sul  punto
               pubblici locali di rilevanza economica solamente a   statuito  che  un’autorità  pubblica può  adempiere
               società miste o ad imprese                                      ai compiti di interesse pubblico
               private  selezionate  con                                       ad  essa  incombenti  mediante
               gara,  oppure,  in  presenza    Il diritto europeo configura    propri  strumenti  senza  fare
               dei relativi presupposti, ad    la gestione diretta o           ricorso  ad  entità  esterne,  non
               enti  in  house  (sul  punto   tramite società in house         contrastando tale modalità con
               cfr.,  ex  multis,  Cons.  St.,   come modulo generale          la  tutela  della concorrenza,
               sez. V, 27  maggio  2014,    alternativo all’affidamento        poiché   nessuna    impresa
               n.  2716;  Cons.  St.,  sez.   a terzi mediante selezione       privata  viene  posta  in  una
               VI,  18  dicembre  2012,  n.           pubblica.                situazione di privilegio rispetto
               6488,  cit.;  T.A.R.  Lazio,                                    alle altre.  E del resto, come
               sez. II-ter, 22 marzo 2011,                                     noto,  il legislatore  nazionale
               n. 2538).                                                       ha  approntato una  disciplina
               Un  simile  obbligo  non  è  affatto  rinvenibile  nel   pro-concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto
               diritto  europeo,  che  configura  la  gestione  diretta   richiesto  dalla  normativa  comunitaria,  in  quanto
               o tramite società in house come modulo generale   non  limitata  a garantire  la concorrenza  “nel
               alternativo  all’affidamento  a  terzi  mediante   mercato” attraverso le procedure competitive, ma
               selezione pubblica.                             estesa alla concorrenza “per il mercato” attraverso
                                                               il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte
               In tale prospettiva, infatti, la direttiva 2014/24/UE   cost., 27 maggio 2020, n. 100).
               in materia di appalti pubblici precisa, al contrario,
               che “nessuna disposizione della presente direttiva   Con il che risultano respinte le censure avanzate
               obbliga  gli  Stati  membri  ad  affidare  a  terzi  o   in  punto di  difetto  di  motivazione  e di  istruttoria
               a  esternalizzare  la  prestazione  di servizi che   in ordine  alla  scelta  di auto  gestire  direttamente
               desiderano  prestare  essi stessi o organizzare   l’infrastruttura portuale.
               con  strumenti  diversi  dagli appalti  pubblici”
               (quinto  considerando),  nonché  l’art.  2,  par.  1,   La pronuncia sotto altro profilo ha osservato che
               della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei   la  gestione  diretta  del  bene  demaniale  da  parte
               contratti di concessione, che “le autorità nazionali,   dell’Amministrazione  è  la  modalità  fondamentale
               regionali e locali possono liberamente organizzare   per  garantirne  l’uso  generale,  che,  a  sua  volta,
               l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei   costituisce la regola.
               propri  servizi  in  conformità  del  diritto  nazionale
               e  dell’Unione…Dette  autorità  possono  decidere   In  tal senso,  in  un  caso  relativo proprio  ad  un
               di espletare  i loro compiti d’interesse  pubblico   porticciolo  turistico,  il Consiglio  di Stato  con
               avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione   sentenza  2  marzo  2018,  n. 1296,  ha  operato
               con  altre  amministrazioni aggiudicatrici o di   un’importante  ricognizione  della  costante
               conferirli a operatori economici esterni”.      giurisprudenza che individua la finalità basilare dei
                                                               beni pubblici come funzione di interesse generale
               Il Giudice  amministrativo,  pur  rammentando   e ciò specificamente per quei beni che assolvono la
               che,  ai sensi dell’art.  192,  comma  2,  del d.lgs.   propria funzione sociale servendo immediatamente
               n.  50/2016,  per  affidare  ad  una  società  in   non la pubblica amministrazione, ma la collettività
               house un contratto avente ad oggetto un servizio   ed  in  particolare  i suoi  componenti  che  sono
               remunerativo, l’Amministrazione deve dare conto   ammessi a godere indistintamente in modo diretto:

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