Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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               ricreative,  in  assenza  di  qualsiasi  procedura   2021,  il ricorrente  contestava  a  vario  titolo le
               di selezione tra  i potenziali candidati».  Nella   determinazioni comunali assumendo in specie che:
               medesima  Sentenza,  la  Corte  di  Giustizia aveva,   -  l’approdo  turistico non  avrebbe  potuto  essere
               altresì,  precisato  che  «per  quanto  riguarda,  più   oggetto di utilizzo generale della cittadinanza, né
               specificamente, la questione se dette concessioni   di impiego diretto dell’Amministrazione,  ma  solo
               debbano essere oggetto di un numero limitato di   di  uso  particolare  degli  operatori  affidatari  dei
               autorizzazioni per  via  della scarsità  delle risorse   servizi portuali: da ciò avrebbe dovuto discendere
               naturali,  spetta  al  giudice  nazionale  verificare   l’obbligo  di  confronto  concorrenziale  fra  tutti  i
               se  tale  requisito  sia  soddisfatto.  A  tale  riguardo,   soggetti  interessati  allo  sfruttamento  economico
               il  fatto  che  le  concessioni  di  cui  ai  procedimenti   del bene, ivi incluso lo stesso Comune concedente,
               principali siano  rilasciate  a  livello non  nazionale   sia ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es.
               bensì comunale deve, in particolare, essere preso   cod.  nav.,  sia in virtù  dell’art.  12  della direttiva
               in considerazione al fine di determinare se tali aree   2006/123/CE.;
               che  possono  essere  oggetto  di  uno  sfruttamento   -   l’autoattribuzione   si   fondava   sull’erroneo
               economico siano in numero limitato».            presupposto  per  il  quale  l’uso  generale  del  bene
                                                               pubblico costituisce la regola: l’approdo turistico,
               Sulla base di tale premessa il Comune di Portofino,   secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe
               in  forza  del  principio  di  prossimità  e  delle  sue   stata incompatibile con una fruizione generalizzata
               competenze gestionali in materia  di demanio    da parte della collettività, in quanto destinato ad
               marittimo, aveva effettuato un’attenta e puntuale   un impiego specialistico a vantaggio di un’utenza
               ricognizione, rilevando che:                    più ristretta. Di talché gli atti impugnati avevano
               - nell’ambito del demanio  marittimo,  esistevano   illegittimamente  sottratto  il bene  demaniale  alla
               numerose  situazioni  eterogenee  difficilmente   concorrenza;
               inquadrabili in un’unica categoria omnicomprensiva;  - l’amministrazione comunale non aveva comparato
               -  era  pertanto  funzionale  ad  una  corretta   la  domanda  del  Sindaco  con  quella  dell’impresa
               applicazione della normativa vigente la verifica del   individuale Nautica, né avrebbe motivato la scelta
               caso concreto in relazione alle caratteristiche dei   di assegnare il compendio demaniale a sé stesso
               beni/servizi oggetto  di concessione  ad  esempio   anziché all’operatore privato;
               sotto  il  profilo  del  loro  sfruttamento  economico,   - l’autoconcessione si appalesava vieppiù illegittima
               della loro importanza economica, dell’esistenza un   in quanto il Comune, non avendo le capacità per
               interesse transfrontaliero certo e della loro scarsità   provvedere  alla gestione  diretta  del porticciolo,
               (eccetera),  fermo,  in  ogni  caso,  il principio   avrebbe incaricato terzi soggetti dello svolgimento
               consolidato  secondo cui l’uso generale o  la   dei singoli servizi portuali. A fronte dell’incapacità
               destinazione in favore della collettività di un   del Comune di gestire in via diretta il porticciolo,
               bene pubblico è la regola.                      erano stati valorizzati sia aspetti ininfluenti, quali
                                                               l’installazione  di  presidi  funzionali  alla  sicurezza
               A  seguito  dell’accertamento  delle caratteristiche   dell’abitato e dell’ambiente marino, sia prestazioni
               delle singole concessioni demaniali  marittime   ottenibili anche da un concessionario privato, come
               insistenti  sugli  specchi  acquei,  sulle  aree  e  sui   l’impiego di parte dei proventi per la manutenzione
               beni  costituenti  l’approdo  turistico  portofinese,   straordinaria dell’infrastruttura portuale.
               con determinazione  comunale  n.  60  del 30
               dicembre  2020  e  la  successiva  deliberazione
               consiliare  n.  4  del  10  febbraio  2021,  avente  ad   2. La soluzione  giuridica prescelta
               oggetto  l’approvazione  delle  tariffe  dei  servizi   a  fronte  del frastagliato  quadro
               nautici  per  l’anno  2021,  il  Comune  di  Portofino   normativo di riferimento
               si  è  determinato  auto-affidandosi  la  concessione
               demaniale marittima del compendio portuale.     Ebbene,  il T.A.R.  Liguria  ha  respinto  in toto le
               Avverso  tale  determinazione  insorgevano,  a   censure mosse dall’impresa Nautica che aspirava
               quanto  costa,  diverse  imprese  nautiche  operanti   ad  una  concessione  di servizi su  taluni  beni
               sull’area in questione. con separati ricorsi dinanzi   insistenti sull’area.
               al TAR Liguria.                                 Considerata  l’importanza  del precedente  occorre
               In particolare, nel caso di recente delibato dal TAR   ripercorrere  il complesso  iter  motivazionale  che
               Liguria  con  la  sentenza  n.  946  del  9  novembre   ha  condotto il  Giudice  amministrativo ligure a

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