Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Il Punto
ricreative, in assenza di qualsiasi procedura 2021, il ricorrente contestava a vario titolo le
di selezione tra i potenziali candidati». Nella determinazioni comunali assumendo in specie che:
medesima Sentenza, la Corte di Giustizia aveva, - l’approdo turistico non avrebbe potuto essere
altresì, precisato che «per quanto riguarda, più oggetto di utilizzo generale della cittadinanza, né
specificamente, la questione se dette concessioni di impiego diretto dell’Amministrazione, ma solo
debbano essere oggetto di un numero limitato di di uso particolare degli operatori affidatari dei
autorizzazioni per via della scarsità delle risorse servizi portuali: da ciò avrebbe dovuto discendere
naturali, spetta al giudice nazionale verificare l’obbligo di confronto concorrenziale fra tutti i
se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, soggetti interessati allo sfruttamento economico
il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti del bene, ivi incluso lo stesso Comune concedente,
principali siano rilasciate a livello non nazionale sia ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es.
bensì comunale deve, in particolare, essere preso cod. nav., sia in virtù dell’art. 12 della direttiva
in considerazione al fine di determinare se tali aree 2006/123/CE.;
che possono essere oggetto di uno sfruttamento - l’autoattribuzione si fondava sull’erroneo
economico siano in numero limitato». presupposto per il quale l’uso generale del bene
pubblico costituisce la regola: l’approdo turistico,
Sulla base di tale premessa il Comune di Portofino, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe
in forza del principio di prossimità e delle sue stata incompatibile con una fruizione generalizzata
competenze gestionali in materia di demanio da parte della collettività, in quanto destinato ad
marittimo, aveva effettuato un’attenta e puntuale un impiego specialistico a vantaggio di un’utenza
ricognizione, rilevando che: più ristretta. Di talché gli atti impugnati avevano
- nell’ambito del demanio marittimo, esistevano illegittimamente sottratto il bene demaniale alla
numerose situazioni eterogenee difficilmente concorrenza;
inquadrabili in un’unica categoria omnicomprensiva; - l’amministrazione comunale non aveva comparato
- era pertanto funzionale ad una corretta la domanda del Sindaco con quella dell’impresa
applicazione della normativa vigente la verifica del individuale Nautica, né avrebbe motivato la scelta
caso concreto in relazione alle caratteristiche dei di assegnare il compendio demaniale a sé stesso
beni/servizi oggetto di concessione ad esempio anziché all’operatore privato;
sotto il profilo del loro sfruttamento economico, - l’autoconcessione si appalesava vieppiù illegittima
della loro importanza economica, dell’esistenza un in quanto il Comune, non avendo le capacità per
interesse transfrontaliero certo e della loro scarsità provvedere alla gestione diretta del porticciolo,
(eccetera), fermo, in ogni caso, il principio avrebbe incaricato terzi soggetti dello svolgimento
consolidato secondo cui l’uso generale o la dei singoli servizi portuali. A fronte dell’incapacità
destinazione in favore della collettività di un del Comune di gestire in via diretta il porticciolo,
bene pubblico è la regola. erano stati valorizzati sia aspetti ininfluenti, quali
l’installazione di presidi funzionali alla sicurezza
A seguito dell’accertamento delle caratteristiche dell’abitato e dell’ambiente marino, sia prestazioni
delle singole concessioni demaniali marittime ottenibili anche da un concessionario privato, come
insistenti sugli specchi acquei, sulle aree e sui l’impiego di parte dei proventi per la manutenzione
beni costituenti l’approdo turistico portofinese, straordinaria dell’infrastruttura portuale.
con determinazione comunale n. 60 del 30
dicembre 2020 e la successiva deliberazione
consiliare n. 4 del 10 febbraio 2021, avente ad 2. La soluzione giuridica prescelta
oggetto l’approvazione delle tariffe dei servizi a fronte del frastagliato quadro
nautici per l’anno 2021, il Comune di Portofino normativo di riferimento
si è determinato auto-affidandosi la concessione
demaniale marittima del compendio portuale. Ebbene, il T.A.R. Liguria ha respinto in toto le
Avverso tale determinazione insorgevano, a censure mosse dall’impresa Nautica che aspirava
quanto costa, diverse imprese nautiche operanti ad una concessione di servizi su taluni beni
sull’area in questione. con separati ricorsi dinanzi insistenti sull’area.
al TAR Liguria. Considerata l’importanza del precedente occorre
In particolare, nel caso di recente delibato dal TAR ripercorrere il complesso iter motivazionale che
Liguria con la sentenza n. 946 del 9 novembre ha condotto il Giudice amministrativo ligure a
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