Page 16 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Sotto la lente
La modifica soggettiva del RTI in caso
di perdita dei requisiti di partecipazione ex
art. 80 da parte del mandatario o di una delle
mandanti è consentita anche in fase di gara?
All’Adunanza Plenaria l’ultima parola.
SOTTO
di Adriana Presti LA LENTE
1. I fatti all’origine della rimessione - il recesso della mandante e la conseguente
all’Adunanza Plenaria richiesta di rimodulazione del raggruppamento
formulata dalla capogruppo mandataria non
Nell’ambito di una procedura di gara ristretta per indicava in alcun modo quali fossero le concrete
l’affidamento dei “lavori di ampliamento della e sopravvenute esigenze organizzative in ragione
terza corsia tratto Firenze Sud – Incisa”, il RTI delle quali la mandante aveva inteso recedere dal
primo graduato era sottoposto ai controlli post costituendo RTI;
aggiudicazione.
- immediatamente prima della presentazione
In corso di espletamento di tali controlli, il RTI della predetta richiesta di rimodulazione del
inviava alla stazione appaltante una nota con la raggruppamento in seguito a recesso, la medesima
quale rappresentava la possibilità di una mera stazione appaltante aveva adottato nei confronti
riduzione della compagine del RTI per aver una della mandante cinque risoluzioni contrattuali
mandante del RTI nel frattempo espresso la per grave inadempimento in fase di esecuzione
volontà di recedere dal raggruppamento ai sensi di altrettanti contratti di appalto di lavori, nonché
dell’art. 48, comma 19, del d.lgs. 18 aprile 2016, due provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione
n. 50 (d’ora in poi anche “Codice”). per suo fatto colpevole, in ragione dei quali era
già stata disposta l’esclusione da una procedura
Il RTI primo graduato veniva escluso dalla di gara in corso di svolgimento e la revoca di
procedura di gara per mancanza dei requisiti di cui un’aggiudicazione per la causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) e c – ter) del Codice all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) d.lgs. n. 50
in capo alla mandante fuoriuscita dal RTI. Con del 2016;
un’articolata motivazione, la stazione appaltante
rappresentava, in sostanza l’elusività della modifica - la mandante si era resa responsabile nei
in riduzione del costituendo RTI, tenuto conto che: confronti della medesima stazione appaltante di
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