Page 40 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
in alcuni contesti, i lavori ovvero le componenti determina a contrarre, indicare nei documenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
complessità tecnica, quali contratto di appalto da eseguire
strutture, impianti ed opere a cura dell’aggiudicatario.
speciali, come definiti È inappropriato parlare Viene in pratica stabilito che è
all’articolo 89, comma 11, del di liberalizzazione del facoltà delle stazioni appaltanti
codice, vengono considerati subappalto incrementare, rispetto alle
come ulteriori categorie limitazioni base del comma
prevalenti; ciò per via della 1, l’ambito delle prestazioni,
loro limitata subappaltabilità, peraltro in passato ovvero delle lavorazioni da eseguirsi direttamente
regolata in via autonoma dal comma 5 dell’articolo a cura dell’affidatario, motivando in ordine a
105 (ora abrogato). specifiche necessità; in tal senso possono militare
ragioni tecniche, inclusa l’ipotesi dell’esecuzione
Neanche questa lettura pare, peraltro, condurre di prestazioni specialistiche di cui al citato articolo
ad una spiegazione giuridicamente fondata posto 89, comma 11, del codice, ovvero la necessità di
che, in presenza delle menzionate circostanze, la garantire una più intensa tutela delle condizioni
possibilità di limitare il subappalto in ragione di di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori,
una specifica determinazione assunta in tal senso ovvero quella di prevenire il rischio di infiltrazioni
dalla singola stazione appaltante è prevista al criminali.
successivo comma 2 dell’articolo 105.
Tali circostanze, pur se sulla base di scelte operate
Sotto altro profilo detta formulazione rischia di volta per volta, potrebbero portare ben oltre
creare equivoco circa l’applicabilità, o meno, delle l’attuale 50% il limite del divieto.
limitazioni in questione ai contratti di forniture In tale contesto valgano due ulteriori notazioni.
e servizi, dal momento che la definizione di
categoria prevalente si riferisce, in via di principio, La prima: mentre i limiti fissati dal comma 1
solo gli appalti di lavori. Tale riduttiva lettura sembrano destinati ad operare ex lege, nel senso
pare contrastare sia con la di trovare applicazione anche
ratio dell’intero articolato, che in assenza di indicazioni nel
abbraccia allo stesso modo Il divieto subappalto bando, nell’invito o nella
lavori forniture e servizi, può anche superare documentazione di gara in
sia con la circostanza che le il 50% dell’importo genere, per quel che riguarda
prestazioni ad alto contenuto contrattuale la possibilità di una loro
di manodopera in molti casi estensione ai sensi del comma
sono servizi. V’è quindi ragione 2, oltre a dover risultare prevista
di ritenere che l’espressione e regolata espressamente
categorie prevalenti continui a rappresentare nulla nella documentazione di gara, siffatta opzione
più che una svista sulla quale non si è intervenuti andrà anche adeguatamente motivata in via
per non alterare i raggiunti equilibri che sono il preventiva nella determina a contrarre. Al riguardo
presupposto della soluzione normativa codificata la legge prevede la possibilità per la stazione
a regime. appaltante di avvalersi, a supporto delle proprie
scelte, specie quelle orientate alla prevenzione
Posto, quindi, che in molti casi il limite del 50% della criminalità, del parere delle Prefetture
di fatto permarrà anche dopo il 1° novembre, competenti. Deve peraltro escludersi qualsiasi
successiva questione connessa riguarda la applicazione estensiva, all’atto dell’autorizzazione
possibilità di individuare, caso per caso, laddove del subappalto o dell’esecuzione del contratto, di
questo corrisponda ad uno specifico interesse quanto espressamente previsto nei documenti di
pubblico, ulteriori ambiti di esecuzione dei contratti gara.
sottratti al subappalto.
La seconda riguarda la possibilità, prevista
Le modifiche apportate al comma 2 dell’articolo dalla legge, di superare il divieto di subappalto
105 prevedono, infatti, che la stazione appaltante motivato per evitare infiltrazioni criminali, laddove
possa, previa adeguata motivazione nella l’operatore economico sia iscritto nelle cosiddette
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