Page 40 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 in alcuni contesti, i lavori ovvero  le componenti   determina  a  contrarre,  indicare  nei  documenti
                 di notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante   di gara  le prestazioni o  lavorazioni oggetto  del
                 complessità   tecnica,   quali                                  contratto di appalto da eseguire
                 strutture,  impianti  ed  opere                                 a cura dell’aggiudicatario.
                 speciali,   come     definiti   È inappropriato parlare         Viene in pratica stabilito che è
                 all’articolo  89,  comma  11,  del   di liberalizzazione del    facoltà delle stazioni appaltanti
                 codice,  vengono  considerati          subappalto               incrementare,  rispetto  alle
                 come    ulteriori  categorie                                    limitazioni  base  del comma
                 prevalenti; ciò per  via  della                                 1,  l’ambito delle prestazioni,
                 loro  limitata subappaltabilità,  peraltro  in passato   ovvero delle lavorazioni da eseguirsi direttamente
                 regolata in via autonoma dal comma 5 dell’articolo   a  cura  dell’affidatario,  motivando  in  ordine  a
                 105 (ora abrogato).                            specifiche necessità; in tal senso possono militare
                                                                ragioni  tecniche,  inclusa  l’ipotesi  dell’esecuzione
                 Neanche  questa  lettura  pare,  peraltro,  condurre   di prestazioni specialistiche di cui al citato articolo
                 ad una spiegazione giuridicamente fondata posto   89, comma 11, del codice, ovvero la necessità di
                 che, in presenza delle menzionate circostanze, la   garantire  una  più intensa  tutela  delle condizioni
                 possibilità  di limitare  il  subappalto in ragione  di   di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori,
                 una specifica determinazione assunta in tal senso   ovvero quella di prevenire il rischio di infiltrazioni
                 dalla singola stazione appaltante  è  prevista  al   criminali.
                 successivo comma 2 dell’articolo 105.
                                                                Tali circostanze, pur se sulla base di scelte operate
                 Sotto  altro  profilo  detta  formulazione  rischia  di   volta  per  volta,  potrebbero  portare  ben  oltre
                 creare equivoco circa l’applicabilità, o meno, delle   l’attuale 50% il limite del divieto.
                 limitazioni  in  questione  ai  contratti  di  forniture   In tale contesto valgano due ulteriori notazioni.
                 e  servizi,  dal  momento  che  la  definizione  di
                 categoria prevalente si riferisce, in via di principio,   La  prima:  mentre  i  limiti  fissati  dal  comma  1
                 solo gli appalti di lavori. Tale riduttiva  lettura   sembrano destinati ad operare ex lege, nel senso
                 pare  contrastare  sia  con  la                                 di trovare  applicazione  anche
                 ratio dell’intero articolato, che                               in  assenza  di indicazioni nel
                 abbraccia  allo  stesso  modo     Il divieto subappalto         bando,  nell’invito  o  nella
                 lavori   forniture   e   servizi,   può anche superare          documentazione  di  gara  in
                 sia  con  la  circostanza  che  le   il 50% dell’importo        genere,  per  quel  che  riguarda
                 prestazioni ad  alto contenuto        contrattuale              la  possibilità di una  loro
                 di manodopera  in molti casi                                    estensione ai sensi del comma
                 sono servizi. V’è quindi ragione                                2, oltre a dover risultare prevista
                 di ritenere  che  l’espressione                                 e   regolata  espressamente
                 categorie prevalenti continui a rappresentare nulla   nella  documentazione  di  gara,  siffatta  opzione
                 più che una svista sulla quale non si è intervenuti   andrà  anche  adeguatamente  motivata  in via
                 per  non  alterare  i  raggiunti  equilibri  che  sono  il   preventiva nella determina a contrarre. Al riguardo
                 presupposto  della  soluzione  normativa  codificata   la  legge  prevede  la  possibilità per  la  stazione
                 a regime.                                      appaltante  di avvalersi,  a  supporto  delle proprie
                                                                scelte,  specie  quelle  orientate  alla  prevenzione
                 Posto,  quindi,  che  in  molti  casi  il  limite  del  50%   della  criminalità,  del  parere  delle  Prefetture
                 di  fatto  permarrà  anche  dopo  il  1°  novembre,   competenti.  Deve  peraltro  escludersi  qualsiasi
                 successiva   questione   connessa   riguarda   la   applicazione estensiva, all’atto dell’autorizzazione
                 possibilità  di individuare,  caso  per  caso,  laddove   del subappalto o dell’esecuzione del contratto, di
                 questo  corrisponda  ad  uno  specifico  interesse   quanto  espressamente  previsto  nei  documenti  di
                 pubblico, ulteriori ambiti di esecuzione dei contratti   gara.
                 sottratti al subappalto.
                                                                La  seconda  riguarda  la  possibilità, prevista
                 Le  modifiche  apportate  al  comma  2  dell’articolo   dalla legge,  di superare  il divieto  di subappalto
                 105 prevedono, infatti, che la stazione appaltante   motivato per evitare infiltrazioni criminali, laddove
                 possa,  previa  adeguata  motivazione  nella   l’operatore economico sia iscritto nelle cosiddette

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