Page 36 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 Per  effetto,  pertanto,  della  diretta  applicazione   all’orientamento  minoritario),  ritenendo  che  i
                 della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo   fatti  oggetto  della  sentenza  penale  di  condanna
                 a  integrare  la causa  di esclusione di cui all’art.   erano  stati  commessi  quasi  tredici  anni  prima
                 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a   della pubblicazione del bando  di gara  e  che,
                 questi fini, dopo decorsi tre anni dalla data della   dunque,  gli  stessi  fatti  non  possono  più  ritenersi
                 sua commissione. (cfr. Cons. St., sez. V, 5 agosto   idonei  a  dimostrare  l’inaffidabilità  della  società
                 2020, n. 4934; id., 26 agosto 2020, n. 5228).  aggiudicataria,  illegittimamente  esclusa  dalla
                                                                stazione appaltante.
                 Da  ultimo, il  Consiglio  di Stato  ha  osservato
                 sul  punto,  che  l’art.  80,  comma  5,  lett.  c),  cit.,   La  giurisprudenza  amministrativa  aveva,  invero,
                 non  contempla  un  generale  limite cronologico,   già  ritenuto  contrastante  con  il principio di
                 superato il quale i fatti idonei a mettere in dubbio   proporzionalità  una  esclusione  basata  su  una
                 l’affidabilità o l’integrità professionale dell’operatore   risoluzione in danno  dell’impresa  adottata  più di
                 economico  non  potrebbero  assumere  rilevanza   tre  anni prima  della pubblicazione del  bando  di
                 come gravi illeciti professionali;                              gara,  individuando  nel  lasso
                 gli   unici   riferimenti   alla                                temporale  triennale  un  limite
                 durata   dell’effetto   giuridico   Deve essere affermato       coerente  con  l’applicazione di
                 impeditivo della partecipazione   il principio per cui il       tale  principio di derivazione
                 alle procedure  di gara  sono    periodo di esclusione          eurounitaria  (Tar  Lombardia,
                 contenuti  nell’art.  80,  comma                                sez. IV,  23  marzo 2017,  n.
                 10  (ricollegato alla sentenza      per i gravi illeciti        705). Sulla base di tale assunto
                 di  condanna  definitiva,  per   professionali non può          è  stato  pertanto  ritenuto
                 l’ipotesi in cui la sentenza non   essere superiore a «tre      irrilevante  l’argomento  della
                 fissasse  la  durata  della  pena   anni dalla data del fatto   definitività   dell’accertamento
                 accessoria  della  incapacità        in questione».             (Consiglio di  Stato,  Sez.  V,  6
                 di  contrattare  o  non  fosse                                  maggio 2019, n. 2895), atteso
                 intervenuta  la riabilitazione);                                che  tale  riferimento  è  del
                 e  comma  10-bis,  il  quale  –  al                             tutto  inesistente  nel  disposto
                 secondo  periodo,  per  quel  che  rileva  nel  caso  di   dell’art.  57,  §  7,  della  direttiva  2014/24/UE,
                 specie – prevede che «[n]ei casi di cui al comma   sicché lo stesso va, dunque, inteso nel senso che il
                 5,  la durata  della esclusione  è  pari  a  tre   anni,   termine decorre da quando è stato adottato l’atto
                 decorrenti dalla data di adozione del provvedimento   definitivo,  cioè  di  conclusione  del  procedimento
                 amministrativo di esclusione  ovvero,  in caso  di   amministrativo  (nella  fattispecie  di  risoluzione
                 contestazione in giudizio, dalla data di passaggio   contrattuale).  In  tal caso  è  stato  giudicato come
                 in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente   illogico  prevedere  un  limite temporale  di durata
                 alla definizione del giudizio, la stazione appaltante   della causa di esclusione nel caso in cui la stessa
                 deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria   sia stata oggetto di impugnazione (decorrente dalla
                 valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   sentenza  definitiva)  e  invece  non  prevederlo  nel
                 per escludere dalla partecipazione alla procedura   caso di mancata impugnazione, lasciando dunque
                 l’operatore economico che l’abbia commesso».   che la causa possa operare a tempo indeterminato.

                 Anche  quest’ultima  disposizione,  quindi,  non   Nel secondo caso bisognerebbe, semmai, riservare
                 prevede  un  limite generale  di  rilevanza  del   un  trattamento  migliore  a  chi  non  si è  opposto
                 fatto,  quale  quello  posto  dall’art.  57,  §  7,  della   alla  risoluzione con  l’impugnazione,  come  ad
                 direttiva 2014/24/UE, ma disciplina unicamente la   esempio  nell’ipotesi  disciplinata  dall’art.  16  della
                 particolare ipotesi in cui sia intervenuto, nel corso di   legge n. 689 del 1981, che permette il pagamento
                 procedure di gara precedenti, un provvedimento di   di una  sanzione  in misura  ridotta  (la cosiddetta
                 esclusione nei confronti dell’operatore economico.  “oblazione”) a  chi non  impugna  l’accertamento
                                                                dell’infrazione  di  una  violazione  di  una  norma  in
                 Applicando gli enunciati principi al caso di specie,   materia  di  fattispecie  depenalizzate  (Consiglio  di
                 il  Consiglio  di Stato, con la pronuncia  n. 6233   Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2895).
                 del  2021  ha  riformato  la  sentenza  del  TAR  di
                 prime  cure  (che  sul  punto  aveva  invece  aderito

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