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Mediappalti Il Punto
Per effetto, pertanto, della diretta applicazione all’orientamento minoritario), ritenendo che i
della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo fatti oggetto della sentenza penale di condanna
a integrare la causa di esclusione di cui all’art. erano stati commessi quasi tredici anni prima
80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a della pubblicazione del bando di gara e che,
questi fini, dopo decorsi tre anni dalla data della dunque, gli stessi fatti non possono più ritenersi
sua commissione. (cfr. Cons. St., sez. V, 5 agosto idonei a dimostrare l’inaffidabilità della società
2020, n. 4934; id., 26 agosto 2020, n. 5228). aggiudicataria, illegittimamente esclusa dalla
stazione appaltante.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha osservato
sul punto, che l’art. 80, comma 5, lett. c), cit., La giurisprudenza amministrativa aveva, invero,
non contempla un generale limite cronologico, già ritenuto contrastante con il principio di
superato il quale i fatti idonei a mettere in dubbio proporzionalità una esclusione basata su una
l’affidabilità o l’integrità professionale dell’operatore risoluzione in danno dell’impresa adottata più di
economico non potrebbero assumere rilevanza tre anni prima della pubblicazione del bando di
come gravi illeciti professionali; gara, individuando nel lasso
gli unici riferimenti alla temporale triennale un limite
durata dell’effetto giuridico Deve essere affermato coerente con l’applicazione di
impeditivo della partecipazione il principio per cui il tale principio di derivazione
alle procedure di gara sono periodo di esclusione eurounitaria (Tar Lombardia,
contenuti nell’art. 80, comma sez. IV, 23 marzo 2017, n.
10 (ricollegato alla sentenza per i gravi illeciti 705). Sulla base di tale assunto
di condanna definitiva, per professionali non può è stato pertanto ritenuto
l’ipotesi in cui la sentenza non essere superiore a «tre irrilevante l’argomento della
fissasse la durata della pena anni dalla data del fatto definitività dell’accertamento
accessoria della incapacità in questione». (Consiglio di Stato, Sez. V, 6
di contrattare o non fosse maggio 2019, n. 2895), atteso
intervenuta la riabilitazione); che tale riferimento è del
e comma 10-bis, il quale – al tutto inesistente nel disposto
secondo periodo, per quel che rileva nel caso di dell’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE,
specie – prevede che «[n]ei casi di cui al comma sicché lo stesso va, dunque, inteso nel senso che il
5, la durata della esclusione è pari a tre anni, termine decorre da quando è stato adottato l’atto
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento definitivo, cioè di conclusione del procedimento
amministrativo di esclusione ovvero, in caso di amministrativo (nella fattispecie di risoluzione
contestazione in giudizio, dalla data di passaggio contrattuale). In tal caso è stato giudicato come
in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente illogico prevedere un limite temporale di durata
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante della causa di esclusione nel caso in cui la stessa
deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria sia stata oggetto di impugnazione (decorrente dalla
valutazione circa la sussistenza del presupposto sentenza definitiva) e invece non prevederlo nel
per escludere dalla partecipazione alla procedura caso di mancata impugnazione, lasciando dunque
l’operatore economico che l’abbia commesso». che la causa possa operare a tempo indeterminato.
Anche quest’ultima disposizione, quindi, non Nel secondo caso bisognerebbe, semmai, riservare
prevede un limite generale di rilevanza del un trattamento migliore a chi non si è opposto
fatto, quale quello posto dall’art. 57, § 7, della alla risoluzione con l’impugnazione, come ad
direttiva 2014/24/UE, ma disciplina unicamente la esempio nell’ipotesi disciplinata dall’art. 16 della
particolare ipotesi in cui sia intervenuto, nel corso di legge n. 689 del 1981, che permette il pagamento
procedure di gara precedenti, un provvedimento di di una sanzione in misura ridotta (la cosiddetta
esclusione nei confronti dell’operatore economico. “oblazione”) a chi non impugna l’accertamento
dell’infrazione di una violazione di una norma in
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, materia di fattispecie depenalizzate (Consiglio di
il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 6233 Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2895).
del 2021 ha riformato la sentenza del TAR di
prime cure (che sul punto aveva invece aderito
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