Page 39 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    1. Gli esiti del procedimento di conversione  tempo raggiunto tra il Governo e le Organizzazioni
                                                                Sindacali su una vicenda, quella della modifica del
                 Per aggiornare il quadro, occorre anzitutto muovere   regime  del  subappalto  in  funzione  delle  censure
                 dalle modifiche apportate all’articolo 49 del decreto   comunitarie, tra le più delicate dell’intera disciplina
                 77 dalla legge di conversione, la numero 108 del   riguardante i contratti pubblici.
                 29 luglio 2021.
                 Al  riguardo,  l’unica  novità  si  riferisce  alla   In  quest’ottica  resta  immodificato  anche  il
                 riformulazione,  mediante  inserimento  di  una   riferimento  alle  “categorie  prevalenti”  che,  come
                 nuova lettera b-bis) nel comma                                  più volte  osservato,  appare
                 2,  che  interviene  sul secondo   La Banca dati ANAC per       incongruo   e    fuorviante,
                 periodo dell’articolo  105,  in                                 essendo  lo stesso  codice  dei
                 tema  di  qualificazione  del   la verifica dei requisiti       contratti  a  chiarire,  all’articolo
                 subappaltatore  e  attività  di    dei subappaltatori           3,  riguardante  le  definizioni,
                 necessaria  verifica  dei  relativi                             lettera oo-bis), che la categoria
                 elementi da parte delle stazioni                                prevalente  è  quella  di  importo
                 appaltanti per l’autorizzazione del rapporto.  più elevato, il che esclude che ve ne possa essere
                 La  modifica  cancella  il  preesistente  richiamo  alle   più d’una.
                 certificazioni  attestanti  il  possesso  da  parte  del
                 subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione
                 prescritti dal codice in relazione  alla prestazione   2. I nuovi imiti al subappalto
                 subappaltata, sostituendolo con  due nuovi periodi
                 a tenore dei quali: l’appaltatore deve trasmettere   Passando  ai  dettagli,  va  rilevato  che,  mentre
                 alla  stazione  appaltante  la  dichiarazione  del   il  regime  attualmente  applicabile  prevede,
                 subappaltatore attestante l’assenza, a suo carico,   ancorché in via transitoria, un limite massimo ed
                 dei  motivi di esclusione  di cui all’articolo  80  del   onnicomprensivo alle prestazioni subappaltatili
                 codice,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  speciali   pari  al  50%  dell’importo  contrattuale,  con  il suo
                 di cui agli articoli 83 e 84; la stazione appaltante   esaurirsi tale limite verrà a cadere, determinando
                 dovrà, poi, verificare detta dichiarazione attraverso   un approccio ritenuto più in linea con la disciplina
                 la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   europea  dell’istituto che,  come  noto,  esclude  la
                 dell’ANAC, di cui all’articolo 81.             legittimità di vincoli quantitativi fissati per legge in
                                                                maniera generale ed astratta.
                 La scelta, coerente con altre modifiche apportate
                 dal  decreto  77  al  codice  dei  contratti  al  fine  di   Sul  punto  non  può  peraltro  non  evidenziarsi
                 valorizzare il ruolo dell’Autorità su questo fronte,   come, secondo i nuovi contenuti del primo comma
                 sembra  peraltro  destinata  ad  incidere  più su   dell’articolo 105, che testualmente vieta di affidare
                 profili  formalistico  procedurali  che  sostanziali.   a  terzi  la  prevalente  esecuzione  delle lavorazioni
                 L’abbandono  di  ogni  riferimento  all’uso  delle   relative al complesso delle categorie prevalenti e
                 certificazioni, che specie nel caso dei lavori erano   dei  contratti  ad  alta  intensità  di  manodopera,  in
                 utilizzabili per dare prova diretta del possesso dei   molti casi il predetto limite del 50% continuerà a
                 requisiti,  comunque  diversi  da  quelli  di  idoneità   sussistere: trattasi, infatti, di tutte le ipotesi in cui
                 generale,  allegati dal subappaltatore,  comporta   l’appalto dovesse aver ad oggetto esclusivamente
                 l’integrale  ricorso  al  regime  delle dichiarazioni   prestazioni identificabili come ad alta intensità di
                 dell’interessato,  da  verificarsi  tramite  la  predetta   manodopera,  ad esempio  le pulizie;  situazione
                 Banca  dati. Tale  opzione, da  un  lato presuppone   analoga potrebbe porsi anche laddove un contratto
                 l’operatività  di  detto  strumento  di  verifica,   dovesse  essere  bandito  senza  indicare,  accanto
                 dall’altro equipara il modo di operare delle stazioni   alla prestazione principale, quelle specialistiche o
                 appaltanti  nei  contratti  di  lavori  a  quanto  fin  qui   secondarie.
                 avvenuto per la gestione della maggior parte degli
                 appalti di servizi e delle forniture.          Ulteriori  considerazioni  riguardano  il  perché  il
                                                                legislatore, nelle modifiche recate al primo comma
                 Per  il  resto,  non  risultano  altre  modifiche   dell’articolo 105, abbia evocato, ovvero continui ad
                 rispetto al testo del 31  maggio, a testimonianza   evocare, le “categorie prevalenti”.
                 dell’estrema  delicatezza del compromesso  a  suo   Una spiegazione potrebbe ricondursi al fatto che,

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