Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    2. Conclusioni

                 La   questione   di   diritto   in   oggetto   deve
                 essere,   quindi,   in   definitiva,   risolta   alla
                 luce  della  norma  di  cui  all’articolo  57,  §
                 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto,
                 in termini generali, che il periodo di esclusione per
                 i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale
                 rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti
                 professionali  [lett.  c)],  sia  quella  delle  «false
                 dichiarazioni   […]   richieste   per   verificare
                 l’assenza  di  motivi  di  esclusione»  [lett.  h)])
                 non  può  essere  superiore  a  «tre  anni  dalla  data
                 del fatto in questione»).

                 Secondo    l’interpretazione   fornita   dalla
                 giurisprudenza amministrativa, tale limite temporale
                 triennale non può che trovare applicazione anche
                 all’ipotesi  dei  gravi  illeciti  professionali,  non
                 potendosi logicamente consentire un trattamento
                 giuridico  più  favorevole  alle  situazioni  nelle  quali
                 intervengano  condanne  ostative  (per  le  quali  è
                 pacifica  la  limitazione  del  periodo  di  inibizione  e
                 dunque  la  rilevanza  temporale  della  condanna,
                 ex  art.  80,  co.  10  e  10-bis,  primo  periodo,  del
                 Codice) rispetto  situazioni diverse,  assoggettabili
                 ad  una valutazione discrezionale  della stazione
                 appaltante, in tesi ostative all’infinito, conclusione
                 incompatibile sia con la lettera  che  con la ratio
                 della richiamata disciplina comunitaria (CGARS, 19
                 aprile 2021, n. 326; TAR Lazio, 18 giugno 2021,
                 n. 7300).


































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