Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
P. 37
Il Punto Mediappalti
2. Conclusioni
La questione di diritto in oggetto deve
essere, quindi, in definitiva, risolta alla
luce della norma di cui all’articolo 57, §
7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto,
in termini generali, che il periodo di esclusione per
i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale
rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti
professionali [lett. c)], sia quella delle «false
dichiarazioni […] richieste per verificare
l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)])
non può essere superiore a «tre anni dalla data
del fatto in questione»).
Secondo l’interpretazione fornita dalla
giurisprudenza amministrativa, tale limite temporale
triennale non può che trovare applicazione anche
all’ipotesi dei gravi illeciti professionali, non
potendosi logicamente consentire un trattamento
giuridico più favorevole alle situazioni nelle quali
intervengano condanne ostative (per le quali è
pacifica la limitazione del periodo di inibizione e
dunque la rilevanza temporale della condanna,
ex art. 80, co. 10 e 10-bis, primo periodo, del
Codice) rispetto situazioni diverse, assoggettabili
ad una valutazione discrezionale della stazione
appaltante, in tesi ostative all’infinito, conclusione
incompatibile sia con la lettera che con la ratio
della richiamata disciplina comunitaria (CGARS, 19
aprile 2021, n. 326; TAR Lazio, 18 giugno 2021,
n. 7300).
37