Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
Ancora sul subappalto, in vista della
disciplina a regime in vigore dal 1° novembre.
IL
di Stefano de Marinis
PUN
TO
Premessa materia tra diritto nazionale e comunitario, il che
assume rilievo ancor maggiore in un momento,
Il prossimo 1° novembre segnerà un altro qual è quello attuale, dove la gran parte dello sforzo
importante momento di passaggio per la disciplina finalizzato a superare l’emergenza economica, oltre
del subappalto nei contratti pubblici. che socio-sanitaria, si basa su risorse provenienti
Trattasi della data di entrata in vigore dell’ennesima dall’Unione Europea, il cui impiego deve avvenire
modifica apportata all’originaria formulazione in conformità alle regole fissate dalle Direttive di
dell’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, settore.
la quinta se si considerano tutte le versioni fin Pare, quindi, opportuno riprendere il tema, ancorché
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qui susseguitesi , ciò che di per sé costituisce già affrontato in occasione dell’entrata in vigore
un problema in ragione del decreto semplificazioni bis,
dell’avvicendarsi di regimi n.77, dello scorso 31 maggio,
diversi in archi temporali a volte Le stazioni appaltanti sia in rapporto agli esiti del
anche assai brevi (i sessanta devono prepararsi per relativo iter di conversione, sia
giorni per la conversione di prime ad applicare le per l’imminente esaurirsi della
un decreto legge che rechi nuove regole fase transitoria ivi prevista.
modifiche alle stesure iniziali),
anzitutto per le inevitabili Il passaggio al nuovo regime,
ripercussioni che ne derivano infatti, impegna anzitutto
sulla gestione dei contratti in corso, vincolati al le stazioni appaltanti, chiamate a dar corso ai
rispetto della normativa in vigore all’atto dell’avvio cambiamenti ancor prima di quando i singoli
del singolo affidamento. operatori economici dovranno applicarli, circostanza
questa da cui deriva la necessità di approfondire
È noto peraltro che tanto travaglio dipende dalla fin da ora ambiti di attività e attenzioni richieste
significativa divergenza che da sempre esiste nella dai previsti cambiamenti.
1. Per quanto specificamente attiene al profilo dei limiti quantitativi che maggiormente occorre ai fini
delle tematiche qui trattate, in origine il Codice prevedeva che fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento per cento dell’importo complessivo
del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 19 aprile 2019 al successivo 17 giugno la formulazione
dell’articolo 105 disponeva che fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 18 giugno 2019 al 31 maggio 2021, la regola era
che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture; infine, dal 1° giugno al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50
per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
2. In questa Rivista, anno IX n.8, p.7 e ss.
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