Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 Ancora sul subappalto, in vista della

                 disciplina a regime in vigore dal 1° novembre.




                                                                                                IL
                 di Stefano de Marinis
                                                                                              PUN
                                                                                              TO








                    Premessa                                    materia tra diritto nazionale e comunitario, il che
                                                                assume  rilievo  ancor  maggiore  in un  momento,
                 Il prossimo  1°  novembre  segnerà  un  altro   qual è quello attuale, dove la gran parte dello sforzo
                 importante momento di passaggio per la disciplina   finalizzato a superare l’emergenza economica, oltre
                 del subappalto nei contratti pubblici.         che socio-sanitaria, si basa su risorse provenienti
                 Trattasi della data di entrata in vigore dell’ennesima   dall’Unione Europea, il cui impiego deve avvenire
                 modifica  apportata  all’originaria  formulazione   in conformità alle regole fissate dalle Direttive di
                 dell’articolo  105  del  decreto  legislativo  50/2016,   settore.
                 la  quinta  se  si  considerano  tutte  le  versioni  fin   Pare, quindi, opportuno riprendere il tema, ancorché
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                                                                            2
                 qui  susseguitesi ,  ciò  che  di  per  sé  costituisce   già  affrontato  in occasione  dell’entrata  in vigore
                 un   problema   in  ragione                                     del decreto semplificazioni bis,
                 dell’avvicendarsi  di  regimi                                   n.77,  dello scorso  31  maggio,
                 diversi in archi temporali a volte   Le stazioni appaltanti     sia in rapporto agli esiti del
                 anche  assai  brevi  (i sessanta   devono prepararsi per        relativo iter di conversione, sia
                 giorni per  la  conversione  di   prime ad applicare le         per  l’imminente  esaurirsi  della
                 un  decreto  legge  che  rechi        nuove regole              fase transitoria ivi prevista.
                 modifiche  alle  stesure  iniziali),
                 anzitutto per  le inevitabili                                   Il passaggio al  nuovo  regime,
                 ripercussioni  che  ne  derivano                                infatti,   impegna   anzitutto
                 sulla gestione  dei contratti in corso, vincolati al   le stazioni appaltanti,  chiamate  a  dar  corso  ai
                 rispetto della normativa in vigore all’atto dell’avvio   cambiamenti  ancor  prima  di  quando  i  singoli
                 del singolo affidamento.                       operatori economici dovranno applicarli, circostanza
                                                                questa da cui deriva la necessità di approfondire
                 È noto peraltro che tanto travaglio dipende dalla   fin da ora ambiti di attività e attenzioni richieste
                 significativa divergenza che da sempre esiste nella   dai previsti cambiamenti.




                 1.  Per  quanto  specificamente  attiene  al  profilo  dei  limiti  quantitativi  che  maggiormente  occorre  ai  fini
                 delle tematiche qui trattate, in origine il Codice prevedeva che fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
                 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento per cento dell’importo complessivo
                 del  contratto  di  lavori,  servizi  o  forniture.  Dal  19  aprile  2019  al  successivo  17  giugno  la  formulazione
                 dell’articolo 105 disponeva che fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle
                 stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo
                 complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 18 giugno 2019 al 31 maggio 2021, la regola era
                 che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
                 gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
                 servizi o forniture; infine, dal 1° giugno al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50
                 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

                 2. In questa Rivista, anno IX n.8, p.7 e ss.

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