Page 35 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 condizioni che abbiano efficacia automaticamente   La  norma  della  direttiva  ha  senz’altro  efficacia
                 escludente, e non anche all’ipotesi residuale di cui   diretta  (c.d.  “verticale”)  nell’ordinamento  interno
                 al comma 5, lett. c). Sicché, la norma di cui all’art.   (sulla conseguente  immediata  applicabilità  si
                 80,  comma  5,  lett. c), del Codice dei contratti   veda, Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576,
                 pubblici,  non  prevederebbe  espressamente  limiti   con  riferimento  alla  illegittimità  dell’esclusione
                 alla  rilevanza  temporale  dei  fatti  costituenti   dell’operatore  economico  dalla  gara  motivata
                 «grave illecito professionale». Secondo il predetto   con  riguardo  a  risoluzione pronunciata  da  oltre
                 orientamento,  l’opposta  opzione  ermeneutica   tre  anni,  da  computarsi  a  ritroso  dalla data  del
                 sconterebbe un limite interpretativo nel momento   bando; nonché Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n.
                 in cui applica all’art. 80, comma 5 lett. c), del Codice   1605; 12 marzo 2020, n. 1774). Il tutto sulla scia
                 dei contratti pubblici, la disciplina specificamente   anche  della Corte di Giustizia dell’U.E., la quale,
                 ed unicamente posta per le ipotesi di cui al comma   nella sentenza della Sezione IV, 24 ottobre 2018,
                 1 dal successivo comma 10, confondendo l’illecito   C-124/17,  ha  ribadito  che  «ai  sensi  dell’articolo
                 professionale  con  l’incapacità  a  contrarre  con  la   57,  paragrafo  7,  della direttiva 2014/24,  gli
                 pubblica amministrazione (“periodo di esclusione”   Stati  membri  determinano  il periodo  massimo  di
                 di cui all’art. 57 par. 7 della Direttiva comunitaria   esclusione […] detto periodo non può, se il periodo
                 e “pena accessoria della incapacità di contrattare”   di  esclusione  non  è  stato  fissato  con  sentenza
                 di cui al citato comma 10): la limitazione triennale   definitiva, nei casi di esclusione di cui all’articolo
                 “attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria   57,  paragrafo  4,  di tale direttiva,  superare  i tre
                 dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione   anni dalla data del fatto in questione».
                 che ben si giustifica con la natura necessariamente
                 temporanea  della  sanzione  afflittiva)”  ma  non   La  giurisprudenza,  peraltro,  nella  vigenza
                 anche “all’esercizio del potere della P.A. di escludere   dell’originario testo  dell’art.  80,  comma  5,  lett.
                 l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett.   c),  aveva  già sottolineato  come  la previsione  di
                 c)” (in termini, la già citata sentenza del Consiglio   un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre
                 di Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1633; Cons.   un  determinato  limite temporale  implicasse  un
                 Stato, sez. III, n. 3331/2019).                evidente contrasto con il principio di proporzionalità,
                                                                per  la possibilità  riconosciuta all’amministrazione
                 Secondo  il prevalente  orientamento,  invece,  il   appaltante  di  dare  rilevanza  a  fatti  che  -  per  il
                 limite  triennale è connaturale con l’applicazione   tempo  trascorso – non  rappresentano  più un
                 del  principio di  proporzionalità  di  derivazione   indice  su  cui  misurare  l’affidabilità  professionale
                 comunitaria  (sul  punto,  si richiama  Cons.,  V,  6   dell’operatore economico (un siffatto generalizzato
                 maggio 2019, n. 2895). Con la conseguenza che   obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un
                 il termine di rilevanza triennale posto dall’art. 80,   generale  limite  di  operatività  «potrebbe  rilevarsi
                 comma  10-bis, è  da  interpretare  sulla scorta  di   eccessivamente onerosa per gli operatori economici
                 quanto  disposto  dall’art.  57,  §  7,  della  direttiva   imponendo  loro  di  ripercorrere  a  beneficio
                 2014/24/UE,  del Parlamento Europeo  e del     della  stazione  appaltante  vicende  professionali
                 Consiglio  dell’U.E.,  del  26  febbraio  2014,  che,   ampiamente  datate  o,  comunque,  del  tutto
                 infatti,  stabilisce  che  «[i]n forza  di disposizioni   insignificanti nel contesto della vita professionale
                 legislative, regolamentari  o amministrative e  nel   di una impresa»: in tal senso Cons. Stato, sez. V,
                 rispetto  del diritto dell’Unione,  gli Stati  membri   22 luglio 2019, n. 5171.
                 […] determinano il periodo massimo di esclusione
                 nel  caso  in  cui l’operatore  economico  non  adotti   Di  talché  è  da  considerare  irrilevante  il  fatto
                 nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare   costitutivo di una delle cause di esclusione di cui
                 la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è   all’art. 80 comma 5, cit., che sia stato commesso
                 stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo   oltre tre anni prima della indizione della procedura
                 non supera i cinque anni dalla data della condanna   di gara.
                 con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo   A  detta  conclusione  si  era,  quindi,  giunti,
                 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei   dapprima,  richiamando  il principio generale  di
                 casi di cui al paragrafo 4» (paragrafo, quest’ultimo,   proporzionalità  di derivazione  unionale  e  poi
                 che - alla lett. c) - contempla la causa di esclusione   invocando  l’applicazione  dell’art.  57,  §  7,  della
                 dell’operatore economico che si sia reso colpevole   direttiva  2014/24/UE,  del Parlamento  Europeo  e
                 di gravi illeciti professionali).              del Consiglio dell’U.E., del 26 febbraio 2014.

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