Page 14 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Sotto la lente
Le proroghe dei contratti affidati con gara quindi e servizi ed in relazione a “prestazioni periodiche
sono consentite solo se già previste ab origine e di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
comunque entro termini relativi contratti, nelle more
determinati, mentre, dello svolgimento delle
una volta che il contratto La proroga disposta in ordinarie procedure di scelta
abbia raggiunto il termine assenza di una originaria del contraente, nella misura
di scadenza, laddove si previsione contrattuale strettamente”.
proceda ad una proroga non (e nella lex specialis), La norma si prestava ad esser
prevista originariamente o disposta oltre i limiti considerata come principio di
dal contratto, o oltre i temporali consentiti carattere generale, in quanto
limiti temporali consentiti, non era richiesta l’iniziale
la stessa proroga deve equivale ad un affidamento previsione della prorogabilità
essere equiparata ad senza gara nel bando di gara.
un affidamento senza Come visto invece, nel
gara (come sancito da nuovo Codice il legislatore ha
giurisprudenza costante, ex multis TAR Sardegna, effettuato una scelta diversa.
sez. I, 6 marzo 2012 n. 242).
Infatti, nella configurazione del D.lgs. 50/2016
Non a caso infatti la disciplina della proroga è (art. 106 comma 11) è previsto che:
ricompresa nell’articolo 106 rubricato “Modifica di • la possibilità di ricorrere alla proroga
contratti durante il periodo di efficacia”. deve esser espressamente prevista nei
La durata del contratto rappresenta un documenti iniziali di gara
elemento essenziale dello stesso e, pertanto, • la proroga deve essere temporalmente
è immodificabile in quanto l’indicazione di limitata avendosi riguardo al tempo
una durata diversa nel bando di gara avrebbe strettamente necessario alla stipula dei
potuto attirare altri concorrenti, o consentire nuovi contratti a seguito di espletamento
la formulazione di una diversa offerta, alla di gare ad evidenza pubblica.
luce dell’effettivo periodo di esecuzione della
prestazione. L’unica proroga possibile, nel sistema vigente, è
quindi solo quella “tecnica” (cioè quella diretta
Ed infatti, differire un termine contrattuale significa a consentire la mera prosecuzione del rapporto
aumentare il valore stimato del contratto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento
e quindi di fatto incidere della nuova procedura di
sulle condizioni originarie gara).
dell’appalto poste in gara. L’unica proroga
È per tali ragioni che il ammissibile nell’attuale Ne discende che nel nostro
legislatore guarda con sfavore ordinamento è la proroga ordinamento vige un generale
a queste fattispecie, in quanto tecnica, cioè quella divieto di proroga e rinnovo
incidono direttamente sui diretta a consentire la dei contratti pubblici, in
principi della concorrenza, quanto lesivi del principio
in base ai quali le mera prosecuzione del generale secondo cui ogni
condizioni originarie devono rapporto contrattuale vantaggio economico
necessariamente risultare in corso, nelle more derivante dall’erogazione di
cristallizzate nel bando di dell’espletamento di una denaro pubblico deve seguire
gara. nuova procedura di gara una procedura ad evidenza
pubblica.
2. La proroga tecnica Per completezza, si rileva
inoltre che, dal tenore letterale della formulazione
Nel vecchio Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. dell’articolo 106, la nuova disciplina risulta
163/2006) la proroga era disciplinata dall’art. 125 applicabile non solo agli appalti di servizi, forniture
comma 10, alla lettera c), il quale ammetteva la e lavori, ma alla generalità degli atti negoziali
proroga solo per l’acquisizione in economia di beni della pubblica amministrazione, e quindi anche
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