Page 18 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Sotto la lente
Ebbene, a fronte di tale principio generale, ribadito in quanto sono state disposte in carenza di una
pacificamente anche in sede giudiziale, l’Autorità previsione contrattuale specifica.
ha ricordato che la proroga tecnica costituisce
solo una facoltà residuale, oggi prevista dall’art. Inoltre, l’ultima proroga è stata disposta quando
106, comma 1, del Codice, e volta a consentire quella precedentemente disposta (fino al 31
la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in dicembre 2019) era già ampiamente scaduta,
corso, nelle more dell’espletamento di una nuova l’Amministrazione dunque ha formalizzato, solo
procedura di gara. ad aprile 2020, una proroga “tardiva” motivandola
con lo stato di emergenza dovuto al Covid-19
L’Autorità ha infatti avuto modo di ribadire gli sopravvenuto nelle more dello svolgimento
stringenti limiti sull’applicabilità della proroga dell’istruttoria e delle conseguenti valutazioni e
tecnica ed in particolare che “la proroga può della formalizzazione della proroga tecnica.
essere concessa esclusivamente al fine di evitare Ne consegue che dal 1° gennaio 2020 ad aprile 2020
l’interruzione delle attività in atto, per il solo il contratto è stato eseguito secondo un rinnovo
tempo necessario a consentire l’espletamento tacito, non concepito nel nostro ordinamento.
della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di
Stato, sez. V, n. 2151/2011)”. Ciononostante, l’Autorità ha ritenuto opportuno
dar conto del contesto in cui tali proroghe si sono
Più in dettaglio, ANAC ha precisato che: concretizzate.
a. la proroga deve rivestire carattere Non può infatti non tenersi conto del fatto che
eccezionale, utilizzabile solo quando l’Amministrazione aveva in questo caso, per quanto
non sia possibile attivare i necessari sopra esposto, un obbligo di approvvigionarsi
meccanismi concorrenziali, nei soli e tramite Soggetto Aggregatore.
limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità
di assicurare precariamente il servizio L’Autorità ha infine riconosciuto gravi inefficienze
nelle more del reperimento di un nuovo in capo ai soggetti aggregatori che hanno
contraente; causato ritardi nella fase della progettazione, che
b. la proroga è ammessa solo quando ha appaiono principalmente imputabili al gruppo di
carattere temporaneo, rappresentando progettazione formato dai tecnici indicati dagli enti
uno strumento finalizzato esclusivamente del Servizio Sanitario Regionale e nominati dal
ad assicurare il passaggio da un vincolo Servizio sanità della Regione Marche, nonché alla
contrattuale ad un altro (c.d. contratto mancata approvazione dei progetti da porre a base
ponte); di gara da parte di questi ultimi enti del SSR.
c. la nuova gara deve essere già stata
avviata al momento della proroga; L’allungamento delle tempistiche risulta dunque
d. l’amministrazione non deve rendersi principalmente dovuto anche al sistema
responsabile di ritardi nell’indizione organizzativo centralizzato adottato dalla Regione
della procedura di selezione del nuovo Marche.
affidatario;
e. l’opzione di proroga tecnica deve essere In tale contesto, l’ANAC ha riconosciuto l’illegittimità
stata prevista nell’originario bando di della proroga tecnica adottata in assenza di
gara e di conseguenza nel contratto di previsione nella legge di gara e del rinnovo tacito.
appalto.
Tuttavia al termine dell’istruttoria, avuto riguardo
che le proroghe risultano essenzialmente
5.3 La decisione di ANAC riconducibili alla mancata indizione della
gara centralizzata da parte della Stazione
Dopo aver enunciato tali principi, l’Autorità rilevato Unica Appaltante della Regione Marche ed al
che nel caso di specie il contratto originario prolungamento dei tempi della gara indetta
prevedeva, sì, un’opzione di proroga, ma solamente dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale, a causa di
fino al 30 giugno 2018, con la conseguenza che inefficienze e ritardi nella fase di progettazione, ha
le successive reiterate proroghe tecniche, si ritenuto opportuno rivolgere una raccomandazione
sono concretizzate in un affidamento senza gara, al Servizio Sanità della Regione Marche.
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