Page 18 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 Ebbene, a fronte di tale principio generale, ribadito   in  quanto  sono  state  disposte  in  carenza  di  una
                 pacificamente  anche  in  sede  giudiziale,  l’Autorità   previsione contrattuale specifica.
                 ha  ricordato  che  la  proroga  tecnica  costituisce
                 solo  una  facoltà  residuale,  oggi prevista  dall’art.   Inoltre,  l’ultima  proroga  è  stata  disposta  quando
                 106,  comma  1,  del Codice, e volta a consentire   quella  precedentemente  disposta  (fino  al  31
                 la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in   dicembre  2019) era  già ampiamente  scaduta,
                 corso, nelle more dell’espletamento di una nuova   l’Amministrazione  dunque  ha  formalizzato,  solo
                 procedura di gara.                             ad aprile 2020, una proroga “tardiva” motivandola
                                                                con lo stato  di emergenza  dovuto  al Covid-19
                 L’Autorità  ha  infatti  avuto  modo  di  ribadire  gli   sopravvenuto  nelle  more  dello svolgimento
                 stringenti  limiti sull’applicabilità della  proroga   dell’istruttoria e delle conseguenti  valutazioni e
                 tecnica  ed  in particolare  che  “la  proroga  può   della formalizzazione della proroga tecnica.
                 essere concessa esclusivamente al fine di evitare   Ne consegue che dal 1° gennaio 2020 ad aprile 2020
                 l’interruzione  delle  attività  in  atto,  per  il  solo   il  contratto è stato  eseguito  secondo  un  rinnovo
                 tempo  necessario  a  consentire  l’espletamento   tacito, non concepito nel nostro ordinamento.
                 della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di
                 Stato, sez. V, n. 2151/2011)”.                 Ciononostante,  l’Autorità  ha  ritenuto  opportuno
                                                                dar conto del contesto in cui tali proroghe si sono
                 Più in dettaglio, ANAC ha precisato che:       concretizzate.
                    a.  la  proroga  deve  rivestire  carattere   Non  può  infatti  non  tenersi  conto  del  fatto  che
                        eccezionale,  utilizzabile  solo  quando   l’Amministrazione aveva in questo caso, per quanto
                        non  sia  possibile attivare  i  necessari   sopra  esposto,  un  obbligo di  approvvigionarsi
                        meccanismi  concorrenziali,  nei  soli e   tramite Soggetto Aggregatore.
                        limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità
                        di  assicurare  precariamente  il servizio   L’Autorità  ha  infine  riconosciuto  gravi  inefficienze
                        nelle  more  del reperimento  di un  nuovo   in  capo  ai  soggetti  aggregatori  che  hanno
                        contraente;                             causato ritardi nella fase della progettazione, che
                    b.  la  proroga  è  ammessa  solo  quando  ha   appaiono  principalmente  imputabili al gruppo  di
                        carattere temporaneo, rappresentando    progettazione formato dai tecnici indicati dagli enti
                        uno strumento finalizzato esclusivamente   del  Servizio  Sanitario  Regionale  e  nominati  dal
                        ad  assicurare  il passaggio  da  un  vincolo   Servizio sanità della Regione Marche, nonché alla
                        contrattuale  ad  un  altro  (c.d.  contratto   mancata approvazione dei progetti da porre a base
                        ponte);                                 di gara da parte di questi ultimi enti del SSR.
                    c.  la  nuova gara deve  essere  già  stata
                        avviata al momento della proroga;       L’allungamento  delle  tempistiche  risulta  dunque
                    d.  l’amministrazione  non deve  rendersi   principalmente  dovuto   anche   al  sistema
                        responsabile di ritardi  nell’indizione   organizzativo centralizzato adottato dalla Regione
                        della procedura  di selezione del nuovo   Marche.
                        affidatario;
                    e.  l’opzione di proroga  tecnica  deve  essere   In tale contesto, l’ANAC ha riconosciuto l’illegittimità
                        stata prevista nell’originario bando di   della proroga  tecnica  adottata  in assenza  di
                        gara  e  di conseguenza  nel  contratto  di   previsione nella legge di gara e del rinnovo tacito.
                        appalto.
                                                                Tuttavia al termine dell’istruttoria, avuto riguardo
                                                                che   le  proroghe  risultano  essenzialmente
                    5.3 La decisione di ANAC                    riconducibili  alla  mancata  indizione  della
                                                                gara  centralizzata da  parte  della Stazione
                 Dopo aver enunciato tali principi, l’Autorità rilevato   Unica Appaltante della Regione  Marche  ed al
                 che  nel caso  di specie  il contratto  originario   prolungamento  dei tempi  della gara  indetta
                 prevedeva, sì, un’opzione di proroga, ma solamente   dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale, a causa di
                 fino  al  30  giugno  2018,  con  la  conseguenza  che   inefficienze e ritardi nella fase di progettazione, ha
                 le successive  reiterate  proroghe  tecniche,  si   ritenuto opportuno rivolgere una raccomandazione
                 sono concretizzate in un affidamento senza gara,   al Servizio Sanità della Regione Marche.

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