Page 9 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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continuità delle scelte operate, le quali sono per controversie meramente speculative e strumentali
volontà delle stesse amministrazioni soggette da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in
alla riserva delle verifiche. Consegue che sia graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti
la soglia di anomalia che le medie possono, e i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive
debbono, essere rimodulate partecipazioni in gara
all’esito degli accertamenti sulla soglia di anomalia,
compiuti qualora conclusi Il principio d’invarianza di incidere direttamente
dall’esclusione della della soglia di anomalia su quest’ultima traendone
compagine imprenditoriale delle offerte e delle medie vantaggio (cfr. Consiglio di
aggiudicataria in via delle procedure, sancito Stato, sez. III, 22 febbraio
provvisoria, per accertata dall’art. 95, comma 15, del 2017, n. 841).
assenza di requisiti
soggettivi o dell’offerta. Codice dei Contratti è quindi In correlazione alla
inteso a salvaguardare e evidenziata ratio, la
Tale principio mira, in rendere prioritario l’interesse regola è destinata a
altri termini, a sterilizzare delle amministrazioni alla trovare applicazione non
l’alterazione della continuità degli assetti soltanto in presenza di
trasparenza e della giuridico/economici da criteri di aggiudicazione
correttezza del confronto esse stesse costituiti, quale automatici, come quello
concorrenziale e, nel espressione del principio del “minor prezzo”, per i
contempo, traduce anche il di efficienza dell’azione quali sia previsto, anche ai
principio di conservazione fini della determinazione
degli atti giuridici (cfr. Cons. pubblica della soglia di anomalia, il
St., Sez. V, 2 settembre “calcolo di medie” (cfr. art.
2019, n. 6013). 97 del Codice), ma anche
Di recente è stato inoltre rammentato dal Consiglio nelle ipotesi di criteri rimessi alla valutazione
di Stato che siffatto “principio di invarianza”, discrezionale della commissione valutatrice,
che opera nel senso della “cristallizzazione delle come nel caso della “offerta economicamente più
offerte” e della “immodificabilità della graduatoria” vantaggiosa”, le quante volte (come nel caso che
ed integra un’espressa eccezione all’ordinario debba procedersi, in base al disciplinare di gara,
meccanismo del regresso procedimentale, secondo il metodo del c.d. confronto a coppie) la
per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, formazione della graduatoria sia condizionata dal
obbedisce alla duplice e concorrente finalità: meccanismo di “normalizzazione” del punteggio
a) di garantire, per un verso, continuità conseguito da ciascun concorrente, attraverso
alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire il confronto parametrico con quello dell’offerta
che la stazione appaltante debba retrocedere il migliore, che è alterato dalla modifica della platea
procedimento fino alla determinazione della soglia dei concorrenti da confrontare attraverso la
di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia rideterminazione di valori medi (cfr. Cons. Stato,
minima di utile al di sotto della quale l’offerta sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789).
si presume senz’altro anomala, situazione che
ingenererebbe una diseconomica dilatazione Si tratta, perciò, di fattispecie in cui è destinata
dei tempi di conclusione della gara correlata a ad operare, la regola della “cristallizzazione delle
un irragionevole dispendio di risorse umane ed medie”, non solo ai (meri) fini della determinazione
economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio della soglia di anomalia (cfr. art. 97 del Codice),
2018, n. 4286; Id., sez. III, 27 aprile 2018, n. ma anche ai (più comprensivi) fini del divieto di
2579); regressione procedimentale, che implica, vale
b) di impedire, o comunque vanificare, ribadire, l’immodificabilità della graduatoria anche
in prospettiva antielusiva, la promozione di all’esito della estromissione di uno dei concorrenti
2. TAR Latina, 13.07.2020 n. 269
3. Consiglio di Stato, 06.04.2020 n. 2257
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