Page 9 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 continuità  delle  scelte  operate,  le  quali  sono  per   controversie meramente speculative e strumentali
                 volontà  delle stesse  amministrazioni soggette   da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in
                 alla  riserva  delle  verifiche.  Consegue  che  sia   graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti
                 la soglia di anomalia  che  le medie  possono,  e   i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive
                 debbono, essere rimodulate                                         partecipazioni  in  gara
                 all’esito  degli accertamenti                                      sulla  soglia di anomalia,
                 compiuti  qualora  conclusi     Il principio d’invarianza          di incidere direttamente
                 dall’esclusione     della       della soglia di anomalia           su  quest’ultima  traendone
                 compagine  imprenditoriale    delle offerte e delle medie          vantaggio  (cfr.  Consiglio  di
                 aggiudicataria  in   via       delle procedure, sancito            Stato, sez. III, 22 febbraio
                 provvisoria,  per  accertata   dall’art. 95, comma 15, del         2017, n. 841).
                 assenza    di    requisiti
                 soggettivi o dell’offerta.   Codice dei Contratti è quindi         In    correlazione   alla
                                                inteso a salvaguardare e            evidenziata   ratio,  la
                 Tale  principio  mira,  in  rendere prioritario l’interesse        regola  è   destinata  a
                 altri  termini,  a  sterilizzare   delle amministrazioni alla      trovare  applicazione non
                 l’alterazione       della       continuità degli assetti           soltanto  in  presenza  di
                 trasparenza   e     della       giuridico/economici da             criteri  di  aggiudicazione
                 correttezza  del  confronto   esse stesse costituiti, quale        automatici,  come  quello
                 concorrenziale  e,   nel       espressione del principio           del  “minor  prezzo”,  per  i
                 contempo, traduce anche il      di efficienza dell’azione          quali sia previsto, anche ai
                 principio  di conservazione                                        fini  della  determinazione
                 degli atti giuridici (cfr. Cons.        pubblica                   della soglia di anomalia,  il
                 St.,  Sez.  V,  2 settembre                                        “calcolo di medie” (cfr. art.
                 2019, n. 6013).                                                    97  del Codice), ma  anche
                 Di recente è stato inoltre rammentato dal Consiglio   nelle  ipotesi di criteri  rimessi  alla  valutazione
                 di  Stato  che  siffatto  “principio  di  invarianza”,   discrezionale  della  commissione  valutatrice,
                 che  opera  nel senso  della “cristallizzazione  delle   come nel caso della “offerta economicamente più
                 offerte” e della “immodificabilità della graduatoria”   vantaggiosa”, le quante volte (come nel caso che
                 ed  integra  un’espressa  eccezione  all’ordinario   debba procedersi, in base al disciplinare di gara,
                 meccanismo   del   regresso  procedimentale,   secondo il metodo del c.d. confronto a coppie) la
                 per  positiva  irrilevanza  delle sopravvenienze,   formazione della graduatoria sia condizionata dal
                 obbedisce alla duplice e concorrente finalità:  meccanismo  di “normalizzazione”  del  punteggio
                        a)  di garantire,  per  un  verso,  continuità   conseguito  da  ciascun  concorrente,  attraverso
                 alla gara  e stabilità  ai suoi esiti,  onde  impedire   il  confronto  parametrico  con  quello  dell’offerta
                 che  la stazione appaltante  debba  retrocedere  il   migliore, che è alterato dalla modifica della platea
                 procedimento fino alla determinazione della soglia   dei  concorrenti  da  confrontare  attraverso  la
                 di  anomalia  delle  offerte,  cioè  di  quella  soglia   rideterminazione di valori medi (cfr. Cons. Stato,
                 minima  di  utile  al  di  sotto  della  quale  l’offerta   sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789).
                 si presume  senz’altro  anomala,  situazione  che
                 ingenererebbe  una  diseconomica  dilatazione  Si  tratta,  perciò,  di  fattispecie  in  cui  è  destinata
                 dei tempi di conclusione della gara  correlata  a   ad operare, la regola della “cristallizzazione delle
                 un  irragionevole  dispendio di risorse  umane  ed   medie”, non solo ai (meri) fini della determinazione
                 economiche  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  12  luglio   della soglia di anomalia (cfr. art. 97 del Codice),
                 2018,  n.  4286;  Id.,  sez.  III,  27  aprile  2018,  n.   ma  anche  ai  (più  comprensivi)  fini  del  divieto  di
                 2579);                                         regressione  procedimentale,  che  implica, vale
                        b)  di  impedire,  o  comunque  vanificare,   ribadire, l’immodificabilità della graduatoria anche
                 in  prospettiva  antielusiva,  la  promozione  di   all’esito della estromissione di uno dei concorrenti




                 2. TAR Latina, 13.07.2020 n. 269
                 3. Consiglio di Stato, 06.04.2020 n. 2257

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