Page 11 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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l’applicazione dell’inversione procedimentale vale il sopra rammenti espressi dai Giudici emiliani.
principio dell’invarianza delle offerte affermato dal Al vaglio del Consesso campano è stata devoluta
richiamato art. 95, comma 15, non ammettendosi la cognizione di una peculiare fattispecie in tema
dunque più modifiche alla soglia di anomalia di corretta applicazione del principio di invarianza
una volta terminata la fase amministrativa di della soglia di anomalia.
ammissione in senso stretto, senza inclusione della
successiva fase di regolarizzazione ovvero dell’esito L’amministrazione resistente nel processo devoluto
del sub procedimento di soccorso istruttorio. al TAR napoletano aveva – irragionevolmente,
secondo il dictum campano – mancato di escludere
Quanto sopra risulta essere stato stabilito in uno dei partecipanti che era stato attinto da una
virtù non solo di una interdittiva antimafia,
interpretazione sistematica nonostante avesse
delle norme coinvolte, Secondo il combinato viceversa escluso un altro
ma ragionando in merito disposto di cui agli artt. 95, operatore per lo stesso
all’evoluzione del dettato comma 15, e 133, comma 8, motivo.
normativo, per come esso d.lgs. n. 50 del 2016, nelle Orbene, l’eccesso di potere
sia residuato a valle della procedure aperte con si è concretizzato proprio
conversione in legge d.l. l’applicazione dell’inversione perché l’amministrazione
18 aprile 2019, n. 32 c.d. procedimentale vale il ha usato due misure
“Sblocca Cantieri” che principio dell’invarianza diverse per trattare due
aveva esteso l’ambito di delle offerte affermato dal casi analoghi: ha dapprima
applicazione dell’inversione escluso il primo operatore
procedimentale ai settori richiamato art. 95, comma 15, attinto da misura,
ordinari, prevendendo, non ammettendosi dunque proceduto a ricalcolare la
al contempo, in prima più modifiche alla soglia di soglia di anomalia, ma non
battuta, la possibilità anomalia una volta terminata egualmente ha agito nel
del tutto eventuale di un la fase amministrativa caso di altro operatore nella
ricalcolo della soglia, dopo di ammissione in senso medesima situazione.
la conclusione della fase di stretto, senza inclusione
ammissione. L’espunzione della successiva fase Il ricorrente ha quindi
di questa eventualità fatto notare che, qualora
dal testo normativo in di regolarizzazione fosse stato escluso anche
fase di conversione, ovvero dell’esito del sub l’altro operatore attinto
ha condotto il Giudice procedimento di soccorso da misura interdittiva e
emiliano a propendere istruttorio. l’amministrazione avesse
per l’interpretazione sopra proceduto al ricalcolo della
menzionata. soglia, sarebbe risultato
primo in graduatoria, così radicandosi in capo al
In coerenza con tale arresto, il TAR Napoli, con ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire.
la sentenza in commento, ha chiarito quale sia il
momento da individuarsi come “fase di ammissione Il Tar napoletano ha quindi sottolineato come
in senso stretto” preconizzata dal Tar Bologna, correttamente l’amministrazione abbia proceduto
nelle ipotesi di inversione procedimentale, con ad escludere il primo concorrente nei riguardi del
ciò individuando la fase in cui la soglia e le medie quale era stata disposta la misura interdittiva,
devono intendersi cristallizzate. procedendo al ricalcolo delle soglie, ma al
contempo ha stigmatizzato la mancata adozione
della medesima prassi per l’altro concorrente
3. Conclusioni: i principi espressi dal TAR che versava nelle medesime circostanze, giacché
Napoli la fase di ammissione delle offerte, allorquando
erano state disposte le misure interdittive, non si
I precipitati logici derivanti dalla lettura in era ancora conclusa.
filigrana di quanto asserito dai Giudici campani, si
appalesano, quindi, come complementari a quelli L’aver proceduto al ricalcolo della soglia, pur
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