Page 17 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Sotto la lente Mediappalti
uno strumento volto esclusivamente ad assicurare more dell’espletamento delle procedure di gara
una data prestazione in favore della pubblica centralizzate da parte del soggetto aggregatore.
amministrazione, nel passaggio da un regime Nel contempo, la medesima Amministrazione
contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato ha però evidenziato di aver escluso la possibilità
della proroga tecnica, che si traduce in di stipulare un “contratto ponte”, in quanto i
una fattispecie di affidamento senza gara, tempi amministrativi per la predisposizione della
comporta la violazione dei principi comunitari procedura avrebbero rischiato una sovrapposizione
di libera concorrenza e parità di trattamento, con la gara gestita dalla centrale di committenza
enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, regionale volta all’individuazione del nuovo
oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016. affidatario del servizio.
Il dilatarsi della tempistica per la predisposizione Infatti, in base all’art. 1, commi da 548 a 550
dei documenti di gara, che ritarda l’avvio della della legge 208 del 28 dicembre 2015, gli enti
procedura rispetto a quanto previsto negli atti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad
di programmazione, non risulta in linea con il approvvigionarsi, relativamente alle categorie
principio di tempestività enunciato dall’art. 30 del merceologiche del settore sanitario individuate dal
d.lgs. 50/2016, corollario del principio di buon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.”. cui all’articolo 9, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014,
n. 66, avvalendosi in via esclusiva delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero di
5.1 Il caso di specie sottoposto all’Autorità Consip S.p.A.
La fattispecie di cui si è occupata ANAC riguarda un Il servizio di lava-nolo rientra nelle categorie
contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio, merceologiche individuate dal DPCM 11 luglio
ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, 2018 in attuazione dell’art. 9 comma 3 del decreto
della materasseria statica e dei dispositivi sterili legge 24 aprile 2014 n. 66.
per le sale operatorie di un’Azienda Ospedaliera
Universitaria. Sussisteva pertanto un obbligo per la stazione
Il contratto è stato affidato a seguito appaltante di aderire alla procedura aggregata.
dell’espletamento di una procedura ad evidenza Tuttavia, la centrale di committenza, con
pubblica, con decorrenza dal 1° luglio 2009, per riferimento al caso di specie, giustificava i ritardi
un periodo di cinque anni, prorogabile di ulteriori nell’individuazione del nuovo aggiudicatario
quattro anni. sia in riferimento all’emergenza pandemica
Alla scadenza del contratto, è stata disposta che all’inerzia del gruppo di tecnici del Servizio
la proroga (fino al 30 giugno 2018), come Sanitario Regionale nella redazione del progetto
espressamente previsto dal contratto, nelle more tecnico estimativo da mettere a base di gara.
dell’indizione della gara per il nuovo affidamento
del servizio da parte della centrale di committenza
regionale. 5.2 L’istruttoria di ANAC
Sennonché, a fronte della mancata indizione della
procedura centralizzata, la Stazione Appaltante ha Alla luce di ciò l’Autorità, richiamando proprie
ulteriormente prorogato il contratto per ben tre delibere precedenti, ha ribadito i fondamentali
volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2021. principi in tema di proroghe dei contratti pubblici,
Il contratto originariamente previsto per 5+4 anni valide sia nella vigenza del vecchio codice
ha quindi avuto -ad oggi- una durata complessiva (applicabile ratione temporis alla fattispecie) sia
di ben 12 anni, con un conseguente notevole del d.lgs. n. 50/2016.
incremento dell’importo dei servizi affidati. L’Autorità ha innanzitutto ricordato che la proroga
e il rinnovo si traducono sostanzialmente in
Nel corso del procedimento ANAC ha appreso affidamenti senza gara, con violazione dei
che le proroghe sono state motivate dalla principi comunitari di libera concorrenza e parità
necessità di non interrompere l’erogazione del di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del
servizio di rilevante impatto organizzativo senza d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs.
arrecare pregiudizi all’attività assistenziale nelle 50/2016.
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