Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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un concorrente - senza che ciò comporti una 2019, n. 32 c.d. “Sblocca Cantieri”, applicabile
sostituzione processuale - sindacare l’esclusione anche ai settori ordinari.
di altro partecipante ove strumentale alla tutela di
un proprio interesse, ove venga fornita la prova Dell’applicazione del principio di invarianza della
del conseguimento dell’aggiudicazione (ex multis soglia di anomalia in tale ultima ipotesi, il presente
Consiglio di Stato sez. VI, 12 dicembre 2002, n. contributo mira a ragionare, partendo dall’analisi
6779). della norma generale, anche alla luce del recente
intervento pretorio stabilito dal TAR Campania –
Pertanto, se da un lato, risulta deprecabile Napoli, sez. I, 8 settembre 2021 n. 5761.
ogni “abuso” del rimedio giurisdizionale quale
strumento di conseguimento del bene della vita
(id est: aggiudicazione), solo come indiretta 1. Il quadro giurisprudenziale in tema di
applicazione dell’automatismo matematico relativo invarianza della soglia di anomalia
alla rideterminazione della soglia di anomalia,
dall’altro, risulta in ogni caso necessario preservare Il principio d’invarianza della soglia di anomalia
il diritto costituzionalmente tutelato di adire il delle offerte e delle medie delle procedure, sancito
giudice per la tutela dei propri interessi legittimi. dall’art. 95, comma 15, del Codice dei Contratti
La disposizione in commento, purtroppo, non (secondo cui ogni variazione che intervenga, anche
brilla come esempio di chiarezza normativa ed ha in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
determinato una ingente oscillazione interpretativa successivamente alla fase di ammissione,
ed applicativa, come è evidente dall’enorme regolarizzazione o esclusione delle offerte non
numero di precedenti giurisprudenziale rinvenibili rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
sul tema. per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte) è quindi inteso a salvaguardare e rendere
A complicare l’operato delle amministrazioni e prioritario l’interesse delle amministrazioni alla
degli interpreti del diritto, nonché le decisioni continuità degli assetti giuridico/economici da esse
conseguenti al divieto imposto dalla norma in stesse costituiti, quale espressione del principio
parola, ha contribuito la disposizione contenuta di efficienza dell’azione pubblica, con l’escludere
all’articolo 133 c. 8 del Codice dei Contratti, secondo che mutamenti nella compagine concorrenziale
cui “(n)elle procedure aperte, gli enti aggiudicatori delle procedure di appalto possano rimettere in
possono decidere che le offerte saranno esaminate discussione paradigmi definiti e consolidati dalla
prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale chiusura di alcuna delle fasi di gara, con riguardo
facoltà può essere esercitata se specificamente alla determinazione della soglia di anomalia o al
prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si calcolo delle medie per i punteggi attribuiti alle
indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, offerte.
le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che
la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e Ma per le stesse logiche deve essere escluso che
del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata detto principio trovi applicazione con riferimento ad
in maniera imparziale e trasparente, in modo che assetti non definitivi, soggetti a riserva di verifica
nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti. Come
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo nelle fattispecie di aggiudicazione provvisoria,
136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti laddove la gara non è definitivamente conclusa
dall’amministrazione aggiudicatrice”, norma e la definitiva aggiudicazione è subordinata
che consente la c.d. “inversione delle buste”, all’accertamento dei requisiti dichiarati dalle
originariamente applicabile esclusivamente ai imprese concorrenti sia per l’ammissione in gara
settori speciali, e oggi, in ragione dell’estensione che per le offerte. In queste circostanze non sono
applicativa transitoria disposta del d.l. 18 aprile apprezzabili interessi delle stazioni appaltanti alla
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n.
120 del 2020, fino al 30 giugno 2023 la «inversione procedimentale» di cui al presente comma è applicabile
anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario
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