Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 355 del 5 maggio 2021
PREC 67/2021/L
“Offerta tecnica – sottoscrizione digitale del file compresso in formato zip – mancata sottoscrizione dei files
contenuti al suo interno - esclusione – illegittimità”
“In una procedura telematica, è illegittima l’esclusione di un RTI per difetto di sottoscrizione dell’offerta
tecnica, qualora il file compresso in formato zip, all’interno del quale è stata inserita la relazione tecnica
suddivisa in singoli files, è stato firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e la
procedura preveda un meccanismo di accesso alla piattaforma che garantisce l’attribuzione di paternità
di documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”. Non ponendosi, infatti, un problema
di riconoscibilità della provenienza dell’offerta, la mancata sottoscrizione dei singoli files della relazione
tecnica è da considerarsi quale vizio sanabile mediante soccorso istruttorio.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 354 del 5 maggio 2021
PREC 89/2021/L
“Individuazione dell’oggetto del contratto – Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di lavori”
“E’ configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si
intenda conseguire una prestazione avente per oggetto beni o prodotti che per loro stessa natura soddisfano
autonomamente l’interesse del committente. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del
bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso; mentre si è in presenza
di una prestazione configurabile come lavoro qualora vi sia una modificazione strutturale o funzionale di
un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di
esplicare autonome funzioni economiche e tecniche.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 390 del 12 maggio 2021
PREC 95/2021/S
“Non sono applicabili alle concessioni di servizi le norme dettate dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50/2016
in tema di offerte anormalmente basse ed esclusioni automatiche, soggette all’applicazione dell’art. 97,
comma 8, d.lgs. n. 50/2016.”
“RITENUTO, in linea con alcune considerazioni espresse dall’ANAC nel documento pubblicato in data 4 agosto
2020, concernente l’esame e il commento degli articoli del decreto legge n. 76/2020, che le previsioni relative
alle semplificazioni in materia di contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 riguardino i contratti
di appalto e non le concessioni, come risulta comprovato dalla formulazione delle norme che richiamano
espressamente il termine “appalti” … Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero
del prezzo più basso»; d’altra parte, la stessa amministrazione aggiudicatrice sceglieva di indire la procedura
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 non richiamando negli atti di gara la disciplinata sulle
procedure dettata all’art. 1, comma 2, d.l. n. 76/2020; RITENUTO, pertanto, non conforme alla normativa di
settore il richiamo all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 contenuto all’art. 12 del disciplinare di gara, dovendo
trovare invece applicazione alla procedura l’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che
«l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci»;”
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