Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 ciascuna stazione appaltante (…)”. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’assenza
                 di criteri approvati a “monte” delle procedure di gara da parte della stazione appaltante non determina
                 “ex se” l’illegittimità dell’operato “per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole”,
                 atteso che il succitato comma 12 non deve essere interpretato letteralmente come necessità di un vero
                 e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti
                 oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di
                 componenti interni; in buona sostanza, occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di
                 trasparenza e competenza (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2020, n. 6818; id., 10
                 luglio 2019, n. 4865).”


                 Consiglio di Stato, Sez. III, 13/07/2021, n. 5286


                 L’accesso agli atti segreti tecnici o commerciali è consentito a seguito dell’avvenuta instaurazione di un
                 giudizio inerente agli atti della gara cui l’istanza di accesso si riferisce

                 “ ... al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici
                 o commerciali, è  essenziale  dimostrare  non  già un  generico  interesse  alla tutela  dei propri interessi
                 giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta
                 indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. In particolare, contrariamente a
                 quanto ritenuto dalla sentenza appellata, la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità
                 di  proporre  ricorso  giurisdizionale  (anche  da  parte  di  chi  vi  abbia,  come  l’impresa  seconda  graduata,
                 concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate,
                 perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” (tale indirizzo
                 interpretativo è stato ribadito, più di recente, con la sentenza della medesima Sezione n. 6463 del 26 ottobre
                 2020, con la quale è stato chiarito che “la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di
                 proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima
                 un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica
                 e concreta indispensabilità a fini di  giustizia.  Ciò  posto, nel  caso di  specie non è revocabile un dubbio
                 che l’appellante avesse un interesse concreto e qualificato a verificare il tenore dell’offerta tecnica della
                 controinteressata,  proprio in considerazione  della pendenza  dei giudizi  reciprocamente  attivati avverso
                 l’aggiudicazione e la successiva revoca”). Dalle sentenze citate si evince quindi il principio secondo cui,
                 nella specifica materia de qua, il discrimine tra interesse emulativo/esplorativo, insufficiente a giustificare
                 la deroga all’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali della concorrente incorporati nella
                 documentazione relativa all’offerta tecnica, ed interesse genuinamente difensivo, atto secundum legem a
                 superare la suddetta barriera opposta dal legislatore al soddisfacimento dell’interesse ostensivo, coincide
                 con l’avvenuta (o meno) instaurazione di un giudizio inerente agli atti della gara cui l’istanza di accesso si
                 riferisce: conclusione che, ad avviso della Sezione, è coerente con la formulazione testuale della clausola
                 derogatrice (art. 53, comma 6, d.lvo n. 50/2016: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a),
                 è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
                 procedura di affidamento del contratto”), la quale subordina l’interesse ostensivo prevalente alla sussistenza
                 di una correlazione strumentale tra l’accesso e la difesa in giudizio degli interessi che innervano la posizione
                 di concorrente nell’ambito di una procedura di affidamento, quale non può non trovare concreta ed attuale
                 dimostrazione nella avvenuta instaurazione di un giudizio avverso gli atti lesivi di quella procedura.”












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