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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2/9/2021, n. 1962
Esclusione automatica per omessa dichiarazione di gravi illeciti professionali
“come “affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sentenza 7 gennaio 2020, n. 70: «contrariamente
a quanto dedotto dalle appellanti, nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione,
non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di
cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all’omissione della prescritta
dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di
ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del
reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete
esclusivamente alla stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299; III, 13 giugno
2018, n. 3628; III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 25 febbraio 2016, n. 761; V, 28 settembre 2015, n.
4511; III, 29 novembre 2018, n. 6787)»”. … è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
16 del 28 agosto 2020 ha affermato il principio per cui la condotta reticente, omissiva o mendace tenuta
dal ricorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della
selezione delle offerte e dell’aggiudicazione non determina come conseguenza automatica l’esclusione,
occorrendo piuttosto una valutazione da effettuare in concreto, ad opera della stazione appaltante, circa
l’effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto
di cui si controverte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati;
- purtuttavia, nella fattispecie, la condanna in questione, come già rilevato nella fase cautelare, riguarda
fatti molto gravi (trattandosi di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 29 comma
1, 18 comma 1, lett. l), e 3-bis, 37 del d.lgs. n. 81/2008) e, come tale, è idonea ad incidere, secondo l’id
quod plerumque accidit, sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico, sicché costituisce ragionevole
giustificazione della misura sanzionatoria espulsiva adottata dalla stazione appaltante, potendosi intravedere
nell’esclusione disposta da OMISSIS2 il risultato, sostanzialmente, del globale giudizio di inaffidabilità
dell’operatore (come si desume anche dalle motivazioni poste a base del provvedimento confermativo
dell’esclusione, in data 8.5.2020, sub doc. 3 della ricorrente);”
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