Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE
































                 TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2/9/2021, n. 1962

                 Esclusione automatica per omessa dichiarazione di gravi illeciti professionali

                 “come “affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sentenza 7 gennaio 2020, n. 70: «contrariamente
                 a quanto dedotto dalle appellanti, nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione,
                 non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di
                 cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all’omissione della prescritta
                 dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di
                 ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del
                 reato  e  dalla  sua  connessione  con  il  requisito  della  moralità  professionale,  la  cui  valutazione  compete
                 esclusivamente alla stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299; III, 13 giugno
                 2018, n. 3628; III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 25 febbraio 2016, n. 761; V, 28 settembre 2015, n.
                 4511; III, 29 novembre 2018, n. 6787)»”. … è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
                 16 del 28 agosto 2020 ha affermato il principio per cui la condotta reticente, omissiva o mendace tenuta
                 dal ricorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della
                 selezione  delle  offerte  e  dell’aggiudicazione  non  determina  come  conseguenza  automatica  l’esclusione,
                 occorrendo piuttosto una valutazione da effettuare in concreto, ad opera della stazione appaltante, circa
                 l’effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto
                 di cui si controverte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati;
                 - purtuttavia, nella fattispecie, la condanna in questione, come già rilevato nella fase cautelare, riguarda
                 fatti molto gravi (trattandosi di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 29 comma
                 1, 18 comma 1, lett. l), e 3-bis, 37 del d.lgs. n. 81/2008) e, come tale, è idonea ad incidere, secondo l’id
                 quod plerumque accidit, sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico, sicché costituisce ragionevole
                 giustificazione della misura sanzionatoria espulsiva adottata dalla stazione appaltante, potendosi intravedere
                 nell’esclusione  disposta  da  OMISSIS2  il  risultato,  sostanzialmente,  del  globale  giudizio  di  inaffidabilità
                 dell’operatore  (come  si  desume  anche  dalle  motivazioni  poste  a  base  del  provvedimento  confermativo
                 dell’esclusione, in data 8.5.2020, sub doc. 3 della ricorrente);”

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