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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 03/08/2021, n. 5709
Il bid bond può essere assimilato alla garanzia provvisoria
“La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il bid bond è una garanzia bancaria a “prima domanda”,
costituente un contratto da cui deriva un impegno autonomo a garanzia della serietà dell’offerta, con il
quale la stessa banca emittente si impegna nei confronti della stazione appaltante in caso di inadempimento
della ditta concorrente (in termini Cons. Stato, V, 28 giugno 2019, n. 4463; V, 12 giugno 2017, n. 2851).
Si tratta di una figura che presenta tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia (quali
individuate dalla giurisprudenza civile : cfr. Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 394) e che corrisponde
alle caratteristiche ed ai criteri individuati nella pubblicazione n. 758 del 2010 della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi “Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), tale da renderlo forma di garanzia
alternativa al deposito cauzionale ammessa quanto meno quale alla stregua di uso negoziale. Inoltre il
bid bond comprende in sé anche l’impegno a prestare la garanzia a copertura della cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione del contratto, implicando la garanzia complessiva del “buon fine dell’operazione
sottostante”, cioè l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto (Cons. Stato, V, 17 giugno 2017, n. 2851).
Appare dunque evidente l’inapplicabilità dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto il bid
bond è differente, per le caratteristiche sue proprie, dalla fideiussione.
Il bid bond, come già osservato, è conforme ai criteri delle URDG del 2010, secondo quanto emerge dalla
stessa lettura del testo, ed eventualmente può essere assimilato al deposito cauzionale presso l’istituto
bancario, inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.”
TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 2/8/2021, n. 9140
Il possesso dei requisiti integranti il rispetto dei CAM deve essere dimostrato in sede di offerta con le
modalità stabilite
“Emerge da quanto riportato che effettivamente l’offerta di Calzaturificio OMISSIS non presentava gli
elementi prescritti dalla lex specialis di gara, in conformità al decreto ministeriale 17 maggio 2018, che ha
determinato i CAM relativi alla specifica categoria merceologica. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto
comportare l’esclusione dell’operatore dalla gara.
Del resto, che tale conseguenza possa derivare dalla mancata produzione della documentazione attestante
il rispetto dei CAM è stato già affermato dalla giurisprudenza (cfr. TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 14
maggio 2020, n. 66; Id. 18 dicembre 2019, n. 168; TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225)....Al
riguardo, deve anzitutto osservarsi che l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione
è espressamente stabilita dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972) e che, nel caso in
esame, tale obbligo è stato effettivamente osservato, posto che i CAM sono stati espressamente recepiti
nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.
10.4.2. Quanto al momento in cui deve essere verificato il rispetto dei suddetti criteri, deve osservarsi
che, con specifico riferimento ai CAM relativi alla categoria merceologica oggetto del presente giudizio, la
suddetta valutazione è stata già compiuta dal decreto ministeriale 17 maggio 2018, il quale – come sopra
detto – ha distintamente indicato le “Specifiche Tecniche”, il cui possesso deve essere dimostrato in sede
di offerta con le modalità stabilite, rispetto ai “Criteri premianti”, che l’Amministrazione può prendere in
considerazione ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, e alle “Condizioni di esecuzione/clausole
contrattuali”, il cui rispetto va quindi accertato soltanto in fase esecutiva.”
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