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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. III, 02/08/2021, n. 5659
Casellario ANAC.: L’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo
l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti
“il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato da valutazioni
dell’ANAC rese nell’ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario
informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, per di più successive rispetto al provvedimento
di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd “notizie
utili”, l’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l’utilità
dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia
rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali,
come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. 4.2.), che dalla consolidata giurisprudenza. Come
di recente statuito dalla V Sezione in merito alla ratio dell’annotazione nel casellario informatico delle
notizie utili ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all’Anac
traspare dalla stessa formulazione dell’enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati
integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica
del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno
2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola
procedura di gara.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 6/8/2021, n. 5792
In una gara telematica costituisce causa di esclusione la mancata osservanza del manuale d’uso
“Procedendo ora alla disamina dei motivi “di merito” riproposti, con il primo si lamenta l’inesistenza di una
clausola della lex specialis impositiva del limite di peso dei file di 13 MB per ciascun file, atteso che il capitolato
d’oneri, alle pagine 5-6, si sarebbe limitato a consigliare tale limite dimensionale; analogamente, in nessun
punto del “manuale d’uso” per la “partecipazione a una gara in Accordo quadro” di “Acquistinretepa”
era specificato che se il concorrente avesse dichiarato di voler presentare offerta in più lotti, il sistema
avrebbe consentito l’invio dell’offerta solo ad ultimazione del caricamento integrale della documentazione
(od offerta) relativa a tutti i lotti indicati, sì da non essere possibile un invio parziale (per i lotti già presenti
sul portale telematico) ... Il motivo è infondato ... la mancata ammissione per non avere inserito entro
il termine prescritto la documentazione inerente l’offerta completa è dettata dal rispetto, melius dalla
corrispondenza con i contenuti propri della dichiarazione negoziale, e non è comunque una causa occulta
di esclusione, atteso che se ne rinviene il fondamento, quanto meno, nel manuale d’uso.
Si tratta dunque di un ordo productionis del procedimento telematico legittimo e non già di una causa di
esclusione occulta od a sorpresa.”
TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 22/7/2021, n. 967
E’ legittima la commissione giudicatrice nominata in assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure
di gara rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la commissione di gara risulti oggettivamente
costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni
“Il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016, per quanto qui rileva, dispone che “Fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
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