Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Consiglio di Stato, Sez. III, 02/08/2021, n. 5659

                 Casellario ANAC.: L’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo
                 l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti

                 “il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato da valutazioni
                 dell’ANAC rese nell’ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario
                 informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, per di più successive rispetto al provvedimento
                 di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd “notizie
                 utili”,  l’Autorità  non  esprime  una  propria  valutazione  sulla  rilevanza  del  fatto,  ma  verifica  solo  l’utilità
                 dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia
                 rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali,
                 come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. 4.2.), che dalla consolidata giurisprudenza. Come
                 di  recente  statuito  dalla  V  Sezione  in  merito  alla  ratio  dell’annotazione  nel  casellario  informatico  delle
                 notizie utili ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all’Anac
                 traspare dalla stessa formulazione dell’enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati
                 integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica
                 del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  degli  operatori  economici  (Cons.  Stato,  Sez.  V,  7  giugno
                 2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola
                 procedura di gara.”


                 Consiglio di Stato, Sez. V, 6/8/2021, n. 5792


                 In una gara telematica costituisce causa di esclusione la mancata osservanza del manuale d’uso

                 “Procedendo ora alla disamina dei motivi “di merito” riproposti, con il primo si lamenta l’inesistenza di una
                 clausola della lex specialis impositiva del limite di peso dei file di 13 MB per ciascun file, atteso che il capitolato
                 d’oneri, alle pagine 5-6, si sarebbe limitato a consigliare tale limite dimensionale; analogamente, in nessun
                 punto  del  “manuale  d’uso”  per  la  “partecipazione  a  una  gara  in  Accordo  quadro”  di  “Acquistinretepa”
                 era specificato che se il concorrente avesse dichiarato di voler presentare offerta in più lotti, il sistema
                 avrebbe consentito l’invio dell’offerta solo ad ultimazione del caricamento integrale della documentazione
                 (od offerta) relativa a tutti i lotti indicati, sì da non essere possibile un invio parziale (per i lotti già presenti
                 sul portale telematico) ... Il motivo è infondato ... la mancata ammissione per non avere inserito entro
                 il  termine  prescritto  la  documentazione  inerente  l’offerta  completa  è  dettata  dal  rispetto,  melius  dalla
                 corrispondenza con i contenuti propri della dichiarazione negoziale, e non è comunque una causa occulta
                 di esclusione, atteso che se ne rinviene il fondamento, quanto meno, nel manuale d’uso.
                 Si tratta dunque di un ordo productionis del procedimento telematico legittimo e non già di una causa di
                 esclusione occulta od a sorpresa.”



                 TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 22/7/2021, n. 967


                 E’ legittima la commissione giudicatrice nominata in assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure
                 di gara rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la commissione di gara risulti oggettivamente
                 costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni

                 “Il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016, per quanto qui rileva, dispone che “Fino alla adozione
                 della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua
                 ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
                 affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da

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