Page 66 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 Forme aggregate di partecipazione,

                 raggruppamenti e sostituzione degli

                 operatori, recenti approdi giurisprudenziali





                 di Giuseppe Croce                                                     IN
                                                                                     PIL
                                                                                   LOLE




                 In  occasione  dell’entrata  in  vigore  dell’intero   di “eccezione” rispetto al principio generale della
                 assetto  normativo  del  d.lgs.  n.  14/2016  (1°   tendenziale  immodificabilità  soggettiva,  non  è
                 settembre 2021), operante in tema di procedure   consentita un’interpretazione analogica che possa
                 concorsuali  e  relative  modifiche  intervenute  tra   portare  l’interpretare  ad  applicarla,  sia  in senso
                 le  altre  cose  sull’art.  48  commi  17,  18  e  19  del   ampliativo che restrittivo, “oltre i casi e i tempi” in
                 d.lgs.  50/2016,  è  interessante  dare  un’occhiata   essa considerati (art. 14 delle preleggi).”
                 al panorama  giurisprudenziale recente.  Gli  ultimi
                 due mesi hanno concesso molti spunti in tema di   Ancora.
                 sostituibilità  dei componenti  il raggruppamento,   Il  Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  con  pronuncia  n.
                 sia in fase di esecuzione del contratto che in fase   5852 del 11.08.2021, si affretta a statuire che: “Ad
                 di  gara,  delineando  comunque  una  sostanziale   avviso  del  Collegio,  l’interpretazione  della  norma
                 linea  comune  fondata  su  principi  europei  di  pari   proposta  dall’appellante  non  è corretta  alla luce
                 opportunità  e  salvaguardia  delle posizioni  dei   della  più  recente  giurisprudenza  dell’Adunanza
                 singoli operatori.                             Plenaria (nn. 9 e 10 del 27.5.2021).

                 Si riporta in disamina un estratto della pronuncia   2.1. – I commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 dispongono che,
                 del Tar Lazio-Roma, Sez. II, 1 luglio 2021, n. 7805,   in deroga alla regola generale dell’immodificabilità
                 la quale evidenzia che: “E’ vero che il comma 19-  del raggruppamento  temporaneo  rispetto alla
                 ter dell’art. 48 contempla ora la possibilità per la   composizione risultante  dall’impegno  presentato
                 mandataria  di sostituire la mandante  anche  “in   in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita
                 fase  di  gara”  qualora  si  verifichino  le  “modifiche   al  raggruppamento  la  possibilità  di  modificare  la
                 soggettive”  del  raggruppamento  tassativamente   propria composizione in conseguenza di un evento,
                 indicate nei commi 17 e 18 (oltre che nel comma   occorso  in fase  di esecuzione,  che  privi uno  dei
                 19) dell’art. 48. Tuttavia, in caso di “perdita” dei   suoi  partecipanti  della  capacità  di  contrattare
                 requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e nei   con  la  pubblica  amministrazione  (in  caso  di
                 “casi  previsti  dalla  normativa antimafia” i  commi   fallimento, liquidazione  coatta  amministrativa,
                 17  e  18  limitano  la  possibilità  di  sostituire  la   amministrazione  controllata,  amministrazione
                 mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino   straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero
                 “in corso di esecuzione” del contratto.        procedura  di insolvenza  concorsuale  o  di
                                                                liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora
                 Il comma 19-ter, nel richiamare i commi 17 e 18   si tratti di imprenditore  individuale in caso  di
                 (oltre che del comma 19), limita quindi la disciplina   morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
                 ivi prevista unicamente alle “modifiche soggettive   medesimo).
                 ivi contemplate”  con  ciò escludendo  l’estensione   La   possibilità   di   modifica   soggettiva   del
                 del richiamo alla diversa fattispecie della “perdita”   raggruppamento  è  consentita  anche  nei casi
                 dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e   previsti  dalla  normativa  antimafia  e  in  caso  di
                 dei “casi previsti dalla normativa antimafia”.  perdita,  in  corso  di esecuzione,  dei  requisiti di
                 Poiché  la  disciplina  di  cui  all’art.  48,  commi  17,   cui  all’art.  80  da  parte  della  mandante  o  della
                 18,  19,  19-ter,  del  d.lgs.  n.  50/2016  ha  natura   mandataria  (così  espressamente  dispongono  i

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