Page 66 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti In Pillole
Forme aggregate di partecipazione,
raggruppamenti e sostituzione degli
operatori, recenti approdi giurisprudenziali
di Giuseppe Croce IN
PIL
LOLE
In occasione dell’entrata in vigore dell’intero di “eccezione” rispetto al principio generale della
assetto normativo del d.lgs. n. 14/2016 (1° tendenziale immodificabilità soggettiva, non è
settembre 2021), operante in tema di procedure consentita un’interpretazione analogica che possa
concorsuali e relative modifiche intervenute tra portare l’interpretare ad applicarla, sia in senso
le altre cose sull’art. 48 commi 17, 18 e 19 del ampliativo che restrittivo, “oltre i casi e i tempi” in
d.lgs. 50/2016, è interessante dare un’occhiata essa considerati (art. 14 delle preleggi).”
al panorama giurisprudenziale recente. Gli ultimi
due mesi hanno concesso molti spunti in tema di Ancora.
sostituibilità dei componenti il raggruppamento, Il Consiglio di Stato, sez. III, con pronuncia n.
sia in fase di esecuzione del contratto che in fase 5852 del 11.08.2021, si affretta a statuire che: “Ad
di gara, delineando comunque una sostanziale avviso del Collegio, l’interpretazione della norma
linea comune fondata su principi europei di pari proposta dall’appellante non è corretta alla luce
opportunità e salvaguardia delle posizioni dei della più recente giurisprudenza dell’Adunanza
singoli operatori. Plenaria (nn. 9 e 10 del 27.5.2021).
Si riporta in disamina un estratto della pronuncia 2.1. – I commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 dispongono che,
del Tar Lazio-Roma, Sez. II, 1 luglio 2021, n. 7805, in deroga alla regola generale dell’immodificabilità
la quale evidenzia che: “E’ vero che il comma 19- del raggruppamento temporaneo rispetto alla
ter dell’art. 48 contempla ora la possibilità per la composizione risultante dall’impegno presentato
mandataria di sostituire la mandante anche “in in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita
fase di gara” qualora si verifichino le “modifiche al raggruppamento la possibilità di modificare la
soggettive” del raggruppamento tassativamente propria composizione in conseguenza di un evento,
indicate nei commi 17 e 18 (oltre che nel comma occorso in fase di esecuzione, che privi uno dei
19) dell’art. 48. Tuttavia, in caso di “perdita” dei suoi partecipanti della capacità di contrattare
requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e nei con la pubblica amministrazione (in caso di
“casi previsti dalla normativa antimafia” i commi fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
17 e 18 limitano la possibilità di sostituire la amministrazione controllata, amministrazione
mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino straordinaria, concordato preventivo ovvero
“in corso di esecuzione” del contratto. procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora
Il comma 19-ter, nel richiamare i commi 17 e 18 si tratti di imprenditore individuale in caso di
(oltre che del comma 19), limita quindi la disciplina morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
ivi prevista unicamente alle “modifiche soggettive medesimo).
ivi contemplate” con ciò escludendo l’estensione La possibilità di modifica soggettiva del
del richiamo alla diversa fattispecie della “perdita” raggruppamento è consentita anche nei casi
dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e previsti dalla normativa antimafia e in caso di
dei “casi previsti dalla normativa antimafia”. perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di
Poiché la disciplina di cui all’art. 48, commi 17, cui all’art. 80 da parte della mandante o della
18, 19, 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 ha natura mandataria (così espressamente dispongono i
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