Page 20 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
Tra gli obiettivi posti dal ddl si legge infatti: gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia
- il divieto di proroga dei contratti di di intervento, in particolare ove riguardi beni
concessione, fatti salvi i principi europei culturali, e nel rispetto dei principi dell’Unione
in materia di affidamento in house, e europea, specifiche clausole sociali, con cui
razionalizzazione della disciplina sul controllo possono essere indicati, come requisiti necessari
degli investimenti dei concessionari e o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro
sullo stato delle opere realizzate, fermi a: promuovere la stabilità occupazionale del
restando gli obblighi dei concessionari personale impiegato; garantire l’applicazione dei
sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,
contratti, prevedendo sanzioni proporzionate tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto
all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati
decadenza in caso di inadempimento grave dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
(lett. r)); lavoro comparativamente più rappresentative sul
- la razionalizzazione della disciplina piano nazionale; promuovere le pari opportunità
concernente le modalità di affidamento dei generazionali e di genere e di inclusione lavorativa
contratti da parte dei concessionari, anche al per le persone con disabilità>>.
fine di introdurre una disciplina specifica per
i rapporti concessori riguardanti la gestione
di servizi e, in particolare, dei servizi di 7. Il favor verso l’impiego di procedure
interesse economico generale (lett. s)). innovative
La volontà del legislatore sembra essere quella Un‘ultima linea direttrice del disegno di legge delega
di improntare il regime delle concessioni ad una di riforma del Codice dei contratti va individuata nel
maggiore trasparenza e concorrenzialità, limitando forte stimolo all’utilizzo di procedure di affidamento
per quanto possibile le proroghe dei contratti in innovative e flessibili, quali il dialogo competitivo,
essere, favorendo l’efficienza e l’economicità delle il partenariato per l’innovazione e le procedure
concessioni mediante una più puntuale e rigorosa negoziate con bando per la stipula di contratti
verifica della corretta esecuzione delle prestazioni pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei
da parte dei concessionari e, soprattutto, attraverso principi di trasparenza e di concorrenzialità, per cui
un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento il legislatore delegato dovrà trovare un adeguato
ben più efficace di quello attuale. sistema di incentivazione al loro impiego (lett.
m)), nella convinzione che la collaborazione con gli
operatori del settore privato, pur nel pieno rispetto
6. Il potenziamento della tutela dei dei principi di trasparenza e concorrenza, sia fonte
lavoratori e delle fasce deboli di arricchimento e miglioramento dell’efficienza
dell’azione della pubblica amministrazione.
Il disegno di legge delega in esame si pone poi
l’importante obiettivo di promuovere nel settore Sulla stessa scorta vi è la previsione della necessaria
dei contratti pubblici la stabilità del personale <<razionalizzazione, semplificazione ed estensione
impiegato e di garantire pari opportunità di genere, delle forme di partenariato pubblico-privato, con
generazionali (con una particolare attenzione verso particolare riguardo alla finanza di progetto, anche
i giovani che con sempre maggiori difficoltà trovano al fine di rendere tali procedure effettivamente
un impiego stabile) e di inclusione lavorativa dei attrattive per gli investitori professionali, oltre che
soggetti con disabilità, mediante l’introduzione di per gli operatori del mercato delle opere pubbliche,
clausole di gara che impongano obblighi in tal senso garantendo la trasparenza e la pubblicità degli
per l’ammissione in gara o, quanto meno, punteggi atti>> (lett. n)).
premiali a favore dei concorrenti più virtuosi sotto
il profilo della tutela delle fasce lavorative deboli.
8. I tempi dell’attuazione della delega
Nella lett. e) del ddl è infatti previsto che il
legislatore delegato si debba preoccupare di Si rammenta infine che il decreto o i decreti legislativi
disciplinare la <<facoltà ovvero dell’obbligo per che saranno approvati per l’attuazione della delega
le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di dovranno essere adottati, entro sei mesi dalla data
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