Page 13 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 La legge 108/2021 conferma, invece, la previsione   6. L’entrata in vigore
                 sulle procedure  negoziate  come  riscritta  con
                 il  D.L.  77/2021  prevedendo,  nel  sottosoglia,   La  legge  108/2021  conferma  anche  la  disciplina
                 sostanzialmente tre procedure: una specifica per   dell’entrata  in  vigore  sulle  nuove  norme.  E’
                 i  servizi  e  forniture  (compresi  i  servizi  tecnici)   interessante richiamare la norma in parola – ultimo
                 per  importi  compresi  tra  i  139mila  euro  ed  il   comma  dell’articolo  51  del  DL  77/2021  come
                 sotto  soglia  (214mila  euro),  mentre  per  i  servizi   convertito con legge 108/2021 - per sottolineare
                 sociali  la  soglia  è  di  750mila  euro  con  invito   il  fatto  che  il  legislatore  dell’emergenza  ha
                 rivolto ad almeno 5 operatori economici scelti con   ben  presente  la distinzione  tra  procedimento  e
                 avviso  pubblico  o  dall’albo  interno  se  la  stazione   procedura  (anche  ai  fini  del  calcolo  dei  termini
                 appaltante ne disponesse.                                         entro  cui  il  RUP  deve
                                                                                   giungere  ad  aggiudicazione
                 Per   i  lavori,  secondo    La legge 108/2021 conferma           almeno  non  efficace)  visto
                 le    dinamiche    appena         anche la disciplina             che – a differenza di quanto
                 prospettate, già il legislatore   dell’entrata in vigore sulle    accade  negli artt.  1  e  2
                 del  D.L.  77/2021  –  e  ciò                                     della legge 120/2020  in cui
                 risulta  confermato  con  la          nuove norme.                si parla  di procedimento  –,
                 legge 108/2021  –  individua                                      per  l’entrata  in vigore  delle
                 una  prima  fascia  per  la                                       nuove  norme  il legislatore
                 procedura  negoziata  compresa  tra  importi   si  esprime  con  riferimento  alle  procedure  che
                 superiori ai 150mila euro ed inferiori al milione di   prendono avvio dal bando o dalla lettera di invito
                 euro con almeno 5 inviti. Infine una seconda – ed   (a differenza del procedimento amministrativo che
                 ultima procedura negoziata per l’intero sottosoglia   prende avvio dalla determina a contrarre).
                 (art. 35 del codice) per importi pari o superiori al
                 milione di euro con n. 10 operatori economici.  In  questo  senso,  nella  parte  finale  del  comma  3
                                                                dell’articolo 51 si legge che le nuove norme (della
                 Tra  le  norme  confermate,  già  previste  nel  D.L.   legge  108/2021)  “si applicano  alle  procedure
                 76/2000  non  si  può  non  ricordare  la  possibilità   avviate  dopo  l’entrata  in  vigore  del  presente
                 di  utilizzare  il  c.d.  atto  unico  (determina  di   decreto.  Per  le  procedure  i cui bandi  o  avvisi
                 affidamento) per l’affidamento diretto e la possibilità   di indizione  della gara  siano pubblicati  prima
                 dell’esclusione  automatica  (da  ritenersi,  secondo   dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero
                 la  giurisprudenza,  obbligatoria  se  si utilizzano   i cui inviti a  presentare  le offerte  o  i preventivi
                 le  procedure  emergenziali)  a  soli 5  partecipanti   siano inviati entro la medesima data continua ad
                 alla procedura negoziata disapplicando, invece la   applicarsi il  citato articolo 1 del decreto-legge n.
                 norma più rigorosa contenuta nell’articolo 97 del   76  del  2020  nella  formulazione  antecedente  alle
                 codice.                                        modifiche apportate con il presente decreto”.




























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