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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22/06/2021 n. 7416
Solo l’offerente può essere chiamato a rettificare un errore dell’offerta economica
“….già l’Adunanza Plenaria, nella ben più limitata evenienza della discordanza tra l’offerta espressa in
cifre e quella espressa in lettere componendo la risalente vexata quaestio esistente in giurisprudenza
(si ricorda che prevaleva la tesi della prevalenza del offerta come espressa in lettere) ha chiarito che “
(…) la rettifica, pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e
di massima partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente riconoscibile
attraverso elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile
dalla commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee
all’offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente, non essendo consentito alle
commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta con sostituzione, anche solo
parziale, alla volontà dell’offerente” (Consiglio di Stato, Ad.Plen., 13 novembre 2015, n. 10, su rimessione
da parte di Cons. Giust. Amm. 11/5/2015, n.390). ….stante la marcata divergenza tra le predette voci
dell’offerta economica, solo l’offerente sarebbe stato titolato a svolgere una “interpretazione autentica”
necessaria a chiarire il macroscopico errore;”
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