Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
P. 57
Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Calabria, Reggio Calabria, 29/6/2021, n. 573
Il mancato pagamento del contributo Anac per malfunzionamento della piattaforma telematica comporta
l’esclusione dell’operatore economico
“...in linea con l’insegnamento della prevalente giurisprudenza, ha già evidenziato (sentenze nn. 543 e 544
del 15 settembre 2020) che “fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria
di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione
dalla gara...di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di
adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica
e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa
partecipante”,(in termini Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386) …. Quanto alla dedotta causa di
forza maggiore che avrebbe impedito alla ricorrente di effettuare il versamento nei termini previsti, appare
tranciante la considerazione che unitamente al pagamento on line, il disciplinare di gara prevedeva al punto
2.1.16 (come detto erroneamente indicato come 2.1.6), la possibilità di effettuare il pagamento mediante
avviso, “utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP)
abilitato a pagoPA (---)”... In sostanza parte ricorrente non ha offerto alla valutazione del Collegio né prove
di ulteriori tentativi di pagamento online effettuati tra le ore 9.31 e le ore 12.00 del 19 aprile 2021, né
attestazioni relative a malfunzionamenti del sito dell’ANAC nella giornata in questione, idonee a corroborare
la prospettata causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, né tantomeno la prova di aver tentato di
pagare il contributo tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato a pagoPA.”
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 23/6/2021, n. 4302
La disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti privilegia forme di gara più
snelle e modalità di gestione “meccanica” di alcuni passaggi
“Giova rilevare a riguardo che l’art. 1 del d.l. n. 76/2020 intitolato “procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, oltre ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l’applicazione della procedura negoziata
senza bando, e previa consultazione di almeno cinque operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia
comunitaria, al co. 3 ha precisato che, in tali ipotesi: “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione
dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo
più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
Sulla valenza delle richiamate previsioni si è già pronunciata la giurisprudenza da cui il Collegio non ravvisa
ragioni per discostarsi, chiarendo che (T.A.R. Torino, sez. I, sent. 736 del 17.11.2020) “Il legislatore,
assumendo che l’efficacia della spesa pubblica - declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità
della sua erogazione - possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di
volano dell’economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei
contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione
“meccanica” di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione
automatica delle offerte anomale)”.”
57