Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Calabria, Reggio Calabria, 29/6/2021, n. 573

                 Il mancato pagamento del contributo Anac per malfunzionamento della piattaforma telematica comporta
                 l’esclusione dell’operatore economico

                 “...in linea con l’insegnamento della prevalente giurisprudenza, ha già evidenziato (sentenze nn. 543 e 544
                 del 15 settembre 2020) che “fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria
                 di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione
                 dalla gara...di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo
                 del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di
                 adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica
                 e  di  quella  tecnica:  di  qui  la  possibile  regolarizzazione  della  connessa  posizione  da  parte  dell’impresa
                 partecipante”,(in termini Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386) …. Quanto alla dedotta causa di
                 forza maggiore che avrebbe impedito alla ricorrente di effettuare il versamento nei termini previsti, appare
                 tranciante la considerazione che unitamente al pagamento on line, il disciplinare di gara prevedeva al punto
                 2.1.16 (come detto erroneamente indicato come 2.1.6), la possibilità di effettuare il pagamento mediante
                 avviso, “utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP)
                 abilitato a pagoPA (---)”... In sostanza parte ricorrente non ha offerto alla valutazione del Collegio né prove
                 di ulteriori tentativi di pagamento online effettuati tra le ore 9.31 e le ore 12.00 del 19 aprile 2021, né
                 attestazioni relative a malfunzionamenti del sito dell’ANAC nella giornata in questione, idonee a corroborare
                 la prospettata causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, né tantomeno la prova di aver tentato di
                 pagare il contributo tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato a pagoPA.”





                 TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 23/6/2021, n. 4302

                 La disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti privilegia forme di gara più
                 snelle e modalità di gestione “meccanica” di alcuni passaggi

                 “Giova  rilevare a  riguardo  che l’art.  1 del d.l. n.  76/2020  intitolato “procedure  per  l’incentivazione
                 degli investimenti pubblici  durante  il  periodo emergenziale  in relazione all’aggiudicazione dei contratti
                 pubblici sotto soglia”, oltre ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l’applicazione della procedura negoziata
                 senza bando, e previa consultazione di almeno cinque operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia
                 comunitaria, al co. 3 ha precisato che, in tali ipotesi: “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
                 trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione
                 dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo
                 più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
                 automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
                 anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del 2016,
                 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
                 Sulla valenza delle richiamate previsioni si è già pronunciata la giurisprudenza da cui il Collegio non ravvisa
                 ragioni per  discostarsi, chiarendo  che  (T.A.R.  Torino, sez. I, sent.  736  del 17.11.2020)  “Il legislatore,
                 assumendo che l’efficacia della spesa pubblica - declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità
                 della sua erogazione - possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di
                 volano dell’economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei
                 contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione
                 “meccanica” di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione
                 automatica delle offerte anomale)”.”

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