Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 243 del 23 marzo 2021
                 PREC 56/2021/L

                 “La lex specialis di gara nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione
                 dell’offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi
                 con un massimo di due cifre decimali, non determina l’estensione di tale criterio anche al procedimento di
                 determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente.”


                 “su questione analoga, l’Autorità si è recentemente espressa con la delibera n. 1139 del 22 dicembre 2020
                 nella  quale  ha  espresso  l’avviso  che  si  possa  procedere  ad  effettuare  troncamenti  e/o  arrotondamenti
                 sulla  determinazione  delle  medie  e  sul  calcolo  della  soglia  di  anomalia  soltanto  nel  caso  in  cui  la  lex
                 specialis di gara contenga specifiche previsioni al riguardo, disponendo il numero di decimali che devono
                 essere tenuti in considerazione e le modalità di arrotondamento (in tal senso: Consiglio di Stato,sez. IV,
                 n. 1277/2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 6561/2006; AVCP, deliberazioni nn. 114/2002, 244/2007; AVCP
                 pareri nn. 79/2013; parere n. 113/2011; ANAC, delibera n. 243/2017); il TAR Lombardia, sez. IV, nella
                 sentenza del 02/12/2020, n. 2358 ha così sintetizzato l’orientamento della giurisprudenza sulla questione
                 dei decimali e delle operazioni di arrotondamento consentite alla commissione di gara: «giurisprudenza
                 consolidata (da ultimo, TAR Calabria, I, 27/10/2020 n. 1699), anche di secondo grado (C.G.A. 13 giugno
                 2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n.
                 268) precisa che, in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di
                 anomalia deve considerarsi tutta l’offerta. Difatti, “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle
                 regole matematiche da applicare invia automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti
                 siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre
                 2009, n. 7042)” (…); ...il MIT, nella Circolare del 29/10/2019 avente ad oggetto le modalità operative per
                 l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio
                 del prezzo più basso a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, d.l. n. 32/20219,
                 convertito dalla l. n. 55/2019, ha indicato: «E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito
                 ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle
                 offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in
                 considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si
                 procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima
                 cifra decimale considerata»;”



























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