Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto Mediappalti
In ogni caso, l’approfondimento del testo 2. Il doppio passaggio: soluzione “Ponte”
riveniente dall’entrata in vigore del decreto legge e “a regime”
77 è comunque opportuno, considerato che, anche
laddove intervenissero modifiche al termine dell’iter Iniziando dalla disciplina “ponte”, con una
di conversione, nei sessanta giorni che vanno dal normativa esterna al Codice viene anzitutto
1° giugno al 30 luglio 2021 l’attuale stesura resterà innalzato il tetto massimo previsto dalla legge per
comunque vincolante per tutte il ricorso al subappalto, che sale
le offerte presentate durante al 50% dell’importo complessivo
tale arco temporale. In sede di conversione del contratto principale, rispetto
potrebbero essere al 40 riveniente, da ultimo,
In questo senso, infatti, le apportate modifiche, dall’articolo 1, comma 18, primo
condizioni fissate dalla legge e ma il testo attuale periodo, del decreto legge
dalla documentazione di gara dispiegherà comunque “sbloccacantieri”, n.32/2019.
(bando o invito), costituendo i suoi effetti Ciò con l’espressa precisazione
elementi essenziali ai fini della che tale rideterminazione opera
determinazione dei contenuti in deroga a quanto disposto
delle offerte, sono rilevanti per dall’articolo 105, commi 2
la scelta del contraente, destinati, quindi, a non e 5, quest’ultimo, come è noto, riguardante
poter essere successivamente modificati anche in l’esecuzione di lavori o componenti di notevole
caso di consenso tra le parti e/o, in via di principio, contenuto tecnologico o di rilevante complessità
di variazioni normative sopravvenute. tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
definizione che in termini di qualificazione riferita
Tanto premesso, le modifiche apportate all’articolo ai lavori identifica le c.d. SIOS per le quali è
105 disegnano una soluzione in due tempi: una contemplato un autonomo limite del 30%.
disciplina “ponte”, valevole dal 1° giugno al prossimo
31 ottobre, ed una “a regime”, destinata ad operare Intervenendo all’interno dell’articolo 105 con
dal 1° novembre 2021 in avanti, che include la disposizioni destinate a valere a regime, il decreto 77
gran parte delle opzioni previste per la soluzione introduce, poi, al comma 1, una norma di chiusura
ponte, disvelando così una logica di pragmatica che stabilisce espressamente il divieto di affidare
progressività temporizzata che a terzi l’integrale esecuzione
accompagna l’intero percorso delle prestazioni o lavorazioni
di necessaria transizione della Dal 1° novembre oggetto del contratto, divieto
normativa sui contratti pubblici che viene esteso alla prevalente
verso un contesto più vicino 2021 saranno le esecuzione delle lavorazioni
a quello europeo, rispetto al stazioni appaltanti relative al complesso delle
quale dovrebbe porre la parola a dover indicare ciò categorie prevalenti e dei
finale l’attuazione dell’apposito che non può essere contratti ad alta intensità di
disegno di legge delega subappaltato manodopera; modifica, inoltre,
approvato in Consiglio dei il primo periodo del comma
Ministri lo scorso 30 giugno, con 14, sopprimendo il limite
prevedibile traguardo attuativo massimo di sconto praticabile
3
nella prima parte del 2023 . nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore,
pari al 20% dei prezzi contrattuali, anch’esso
oggetto di censura comunitaria, stabilendo
che, per le prestazioni affidate in subappalto, il
subappaltatore debba garantire gli stessi standard
3. Il ddl prevede, infatti, l’adozione di entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto
europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
interne e sovranazionali.
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