Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 123 del 10 febbraio 2021
PREC 21/2021/S
“L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge
n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro.”
“… nel primo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione,
il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia «si
applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021». Conseguentemente, le
disposizioni derogatorie si applicano alle procedure la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata
adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e non anche alle procedure di gara pendenti alla data di
entrata in vigore del Decreto. Il legislatore ha, infatti, individuato un preciso dies a quo come momento che
cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia,
definendolo nella adozione della determina a contrarre (cfr. ANAC, delibera n. 840 del 21 ottobre 2020;
delibera n. 31 del 20 gennaio 2021); … RISCONTRATO che il combinato disposto delle disposizioni sopra
richiamate determina l’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 95, comma 10, relativa alla indicazione
in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle procedure di cui all’articolo 36, comma
2, lettera a), secondo le soglie temporaneamente modificate per effetto dell’articolo 1, comma 2, del D.L.
n. 76/2020, come modificato dalla legge n. 120/2020, ovvero per il caso di affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;…”
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