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Pareri & Sentenze Mediappalti
normativo della fattispecie, ovvero al carattere “dovuto” dell’informazione, al fine di “individuare con
precisione le condizioni per considerare giuridicamente dovuta l’informazione”, dovendosi tenere distinte le
due fattispecie: a) dell’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione, che comprende anche la reticenza, cioè l’incompletezza della dichiarazione resa; e b) della falsità
delle dichiarazioni, per tale intendendosi la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni
non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero (cfr. ordinanza Cons. Stato, V, 9
aprile 2020, n. 2332). Nelle omissioni dichiarative certamente non può essere insito alcun automatismo
escludente, in quanto essa postula sempre un “apprezzamento di rilevanza della stazione appaltante, a fini
della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del concorrente” (Consiglio di Stato,
ordinanza V, 9 aprile 2020, n. 2332; IV, n. 4937/2020 cit.)....Del resto, nemmeno nelle Linee Guida ANAC
n. 6, richiamate nel provvedimento impugnato, si fa alcun riferimento all’esclusione automatica per omessa
dichiarazione di circostanze non tipizzate: al punto 4.1, anzi, tali Linee Guida precisano che a dover essere
comunicata dall’operatore economico, mediante autocertificazione nel D.G.U.E., è soltanto la sussistenza
delle «cause di esclusione individuate dall’art. 80», fra le quali non rientrano quelle oggetto di causa.”
TAR Venezia, Sez. II, 09/06/2021, n. 779
L’incremento del “quinto” di cui all’art. 61, comma 2, DPR 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei
“La giurisprudenziale ha, invero, chiarito che per beneficiare dell’incremento virtuale di cui all’art. 61, comma
2, DPR 207/2010 occorre la qualificazione pari a un quinto con riferimento non alla singola categoria, ma
all’importo totale dei lavori di gara (Cons. St. n. 3040/2021 secondo cui “…nel caso di imprese raggruppate
o consorziate “la medesima disposizione” si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata: ciò significa che, anche nel caso di raggruppamento, ciascuna singola impresa è abilitata a
partecipare ed eseguire i lavori in riferimento alla propria qualificazione in una categoria e nei limiti della
classifica col beneficio dell’incremento del quinto, ma subordinatamente alla ulteriore condizione che essa
sia qualificata per un importo pari ad almeno un quinto “dell’importo dei lavori a base di gara”): circostanza
che nella specie non si verifica.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 344 del 27 aprile 2021
PREC 81/2021/S-PB
“Solo la chiara individuazione fra prestazioni “principali” e “secondarie” può consentire la costituzione di
raggruppamenti verticali di concorrenti…”
“... l’art. 48, co. 2 del d.lgs. 50/2016 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) prevede
che “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali
anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”, e che “le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”. Ne consegue la possibilità di dar
vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) solo laddove
la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni
“principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato Sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772);”
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