Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti Il Punto
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di espressa deroga al comma 5 dell’articolo 105,
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento in attesa della sua diretta soppressione dal 1°
economico e normativo non inferiore a quello che novembre, risulta a questo punto esclusa fin
avrebbe garantito loro il contraente principale. d’ora l’esistenza di un autonomo tetto del 30%
per il subappalto delle cosiddette SIOS e, a
Venendo a considerare l’assetto “a regime”, in vigore maggior ragione, che tale limite possa considerarsi
dal 1° novembre, viene definitivamente eliminato aggiuntivo, oltre che autonomo rispetto al
il comma 5 dell’articolo 105 e riscritto, in parte, limite oggi del 50%, ciò che in passato veniva
il comma 2, sui limiti quantitativi del subappalto, argomentato in base ad una diffusa lettura del DM
ciò che definisce il passaggio ad un’impostazione 10 novembre 2016, n. 367.
concettuale del tutto nuova, in via di principio
ben compatibile con l’ottica comunitaria, che Nel senso del superamento del doppio limite e di
all’opposto di quanto fin qui è stato prevede che conseguenza della loro sommabilità milita, infatti,
spetti alle stazioni appaltanti la considerazione secondo la
indicare nei documenti di gara, quale, mentre il comma 18,
previa adeguata motivazione Cade il divieto di primo periodo, dell’articolo 1 del
da spendere nella determina subappalto per intero decreto legge sbloccacantieri
a contrarre, le prestazioni o di una SIOS non 2019, faceva espressamente
lavorazioni oggetto dell’appalto prevalente salva l’operatività del comma
da eseguirsi necessariamente ad 5, questa eccezione non è più
opera dell’aggiudicatario. Tale contemplata dall’articolo 49,
innovazione è accompagnata comma 1, lett. a), del decreto
da una modifica del comma 8, che introduce un legge 77, che come detto opera in deroga di
regime di responsabilità solidale verso la stazione quanto previsto sia al comma 2 che al comma 5.
appaltante del subappaltatore per le prestazioni
da quest’ultimo realizzate, regime per altro Ne deriva che, sulla base della disciplina attualmente
assolutamente inedito rispetto all’intero quadro vigente, nei limiti del 50% dell’importo complessivo
legislativo vigente. del contratto, una SIOS non prevalente può essere
subappaltata anche per intero; se prevalente, in
Resta fuori dalla ricollocazione sistematica della forza del nuovo comma 1 dell’articolo 105, per non
disciplina del subappalto tutta interna al codice più del relativo 50%.
quanto relativo alla sospensione dell’obbligo, di
cui al comma 6 dell’articolo 105, di indicazione, in A diversa conclusione non può certo giungersi
sede di offerta, dei nominativi dei subappaltatori in argomentando sulla base dei contenuti del comma
numero di tre, la cosiddetta “terna”, sospensione 1, nel passaggio in cui parla ora di complesso
riferita anche alle concessioni ed allocata nel delle categorie prevalenti, sostenendo che le SIOS
comma 18, secondo periodo, dell’articolo 1 del scorporate possono considerarsi come categorie
decreto legge sbloccacantieri, prorogata a tutto prevalenti aggiuntive.
il mese di giugno 2023 ad opera dell’articolo 52,
comma 1, punto 9, del decreto legge 77. Il riferimento alle categorie prevalenti, peraltro
reiterato ad altri fini anche nelle modifiche portate
al comma 14, è del tutto improprio, dato che è la
3. Le questioni interpretative legge (articolo 48, c.1, del Codice) a stabilire che
la categoria prevalente è una ed una sola.
A valle del quadro così ricostruito pare opportuno
svolgere alcune considerazioni conseguenti alle Ancora si potrebbe osservare che, riferendosi alla
prime questioni interpretative già sorte e che, in categoria prevalente, la legge rischia comunque
quanto tali, potrebbero anche fornire argomento di creare un tema interpretativo sulla riferibilità di
per limitati interventi correttivi da adottarsi in sede tale aspetto limitativo anche ai contratti di servizi
di conversione, senza con ciò alterare la struttura ed alle forniture, per le quali la legge parla di
del nuovo impianto normativo. prestazioni principali e secondarie (art. 48, c.2).
Il primo profilo riguarda la disciplina “ponte”, e
muove dal fatto che, essendo ora prevista una In sostanza la correzione da apportare, in sede di
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