Page 13 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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                 simile approccio appare  certamente  orientato  ad
                 una maggiore della tutela della concorrenza.



                    3. Entrata in vigore e applicabilità

                 A  conclusione  del  presente  contributo  si intende
                 precisare  l’ambito di applicazione delle norme
                 sopra indicate.

                 Per  quanto  riguarda  le  proroghe  si  tratta
                 esclusivamente  di  una  estensione  temporale  che
                 probabilmente non causerà particolari problemi di
                 individuazione della disposizione applicabile.

                 Per  quanto  riguarda  le  modifiche  apportate
                 dal  nuovo  DL  Semplificazioni-bis  al  vecchio  DL
                 Semplificazioni si precisa che, come specificato dal
                 comma 3 dell’articolo 51, le modifiche apportate al
                 D.L. n. 76/2020 si applicano alle procedure di gara
                 avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

                 In altri termini, in virtù del principio “tempus regit
                 actum”, tali modifiche si applicano alle procedure
                 i  cui  bandi  o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano
                 pubblicati dopo del 1° giugno 2021, ovvero i cui
                 inviti  a  presentare  le  offerte  o  i  preventivi  siano
                 inviati dopo  la  medesima  data;  mentre  per  le
                 pubblicazioni  avvenute  in data  antecedente
                 continua  ad  applicarsi il  citato articolo 1  del
                 decreto-legge  n.  76  del  2020  nella  formulazione
                 originaria,  antecedente  alle  modifiche  apportate
                 con il nuovo Decreto Semplificazioni-bis.
































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