Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il suddetto decreto è noto infatti anche come 1. Le modifiche al Decreto Semplificazioni:
Decreto Semplificazioni-bis. sotto soglia e Collegio Consultivo
Tale appellativo è dovuto, in primo luogo, all’intento Tecnico
di “semplificare” (senza tuttavia prediligere un
modello totalmente “derogatorio” come invece Il D.L. n. 77/2021 ha innanzitutto apportato due
previsto dal c.d. “Modello Genova”) le procedure di importanti novità in materia di appalti pubblici.
affidamento concernenti la realizzazione di opere Si precisa però che tali novità investono le
che rientreranno nel PNRR (Piano Nazionale di procedure emergenziali e quindi solamente
Ripresa e Resilienza), al fine di velocizzarne i tempi il regime derogatorio temporaneo (come si
di realizzazione. vedrà, fino al 30 giugno 2023) inaugurato con il
In secondo luogo, al fatto che il nuovo Decreto primo Decreto Semplificazioni. Le novità che si
si colloca sulla scia del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 andranno di seguito ad analizzare non riguardano
convertito in legge n. 120/2021, cioè il “vecchio” modifiche del Codice dei Contratti Pubblici, bensì
Decreto Semplificazioni, dal quale mutua esclusivamente delle disposizioni “emergenziali”
l’appellativo e modifica (tramite, come si vedrà, la del D.L. n. 76/2020 così come convertito in legge.
tecnica delle “proroga”) il testo a distanza di meno L’articolo 51, rubricato “Modifiche al decreto-
di un anno dalla conversione in legge. legge 16 luglio 2020 n. 76” ha infatti modificato
la disciplina degli affidamenti sotto soglia indetti ai
Il nuovo Decreto Legge prevede due tipologie di sensi del DL Semplificazioni.
norme:
- quelle che si applicheranno unicamente agli In particolare, è stata modificata la disciplina
interventi finanziati con le risorse europee dell’affidamento diretto che ora prevede la
derivanti dal c.d. Recovery Plan (cioè dalle possibilità di affidare direttamente servizi e
risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 forniture per un valore fino a €. 139.000,00,
e 2021/241, nonché dal Piano nazionale per anziché €. 75.00,00 come previsto dal primo
gli investimenti complementari di cui all’art. 1 Decreto Semplificazioni.
del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59); Per i servizi e le forniture di importo superiore a
- quelle che, seppure temporanee e derogatorie €. 139.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria
rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, si è invece previsto l’espletamento di una procedura
applicheranno ad ogni tipologia di affidamento negoziata senza bando con l’invito di almeno 5
di lavori, servizi e forniture. operatori.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori invece
Ciò premesso, l’oggetto del presente contributo l’articolo 51 ha eliminato la “fascia intermedia”
sarà quello di analizzare l’articolo 51 che ha in base alla quale era previsto l’affidamento
apportato modifiche al c.d. con procedura negoziata
Decreto Semplificazioni che senza bando con invito di 15
quindi interessano tutti gli Novità. Servizi e forniture: operatori per importi compresi
affidamenti e non solo quelli affidamento diretto fino a tra 350.000,00 e un milione di
finanziati “in tutto o in parte” €. 139.000,00; procedura euro.
con i fondi europei destinati al negoziata senza bando La nuova disciplina prevede
PNRR e al PNC. con invito di 5 operatori quindi che i lavori sotto soglia
fino a soglia comunitaria. potranno essere affidati con
Si delinea quindi di seguito procedura negoziata senza
l’attuale quadro delle Lavori: procedura bando:
procedure di affidamento negoziata senza bando
riguardanti lavori, servizi con invito di 5 operatori - con invito di almeno 5
e forniture applicabile a da €. 150.000,00 € fino ad operatori per importi tra €.
partite dal 1° giugno 2021, un milione di euro; con 150.000,00 e un milione di
specificando che in ogni caso invito di 10 operatori da euro;
tale impianto normativo un milione di euro fino - con invito di almeno 10
potrebbe subire modifiche a operatori per importi di valore
seguito della conversione in alla soglia comunitaria. compreso tra un milione di
legge del Decreto. euro e la soglia comunitaria.
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