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proroga del termine di applicazione, l’articolo 51 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
conferma il regime di affidamento “semplificato” di dispone che, nel fissare i termini per la ricezione
seguito indicato. delle offerte e delle domande di partecipazione,
le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere
(i) Procedure applicabili conto della complessità della prestazione oggetto
del contratto e del tempo ordinariamente
Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture necessario per preparare le offerte (“fatti salvi i
per importi superiori alle soglie comunitarie termini minimi”); la stazione appaltante deve
avvengono mediante procedura aperta, ristretta dunque operare secondo canoni di proporzionalità
o, previa motivazione sulla sussistenza di ragioni (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18
di estrema urgenza legate al Covid-19, tramite aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la
procedura competitiva con negoziazione o il presentazione delle proposte deve essere idoneo
dialogo competitivo. alla loro corretta e ponderata predisposizione (arg.
ex T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1 luglio 2019,
(ii) Termini di gara n. 613)” (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 giugno
2021 n. 1930).
In relazione alle procedure ordinarie, si applicano
le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni In tale caso, in particolare il TAR ha ritenuto
di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, illegittimo, con conseguente illegittimità
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del dell’aggiudicazione disposta, il termine di appena
decreto legislativo n. 50 del 2016. 8 giorni (termine addirittura inferiore a quello
Ed in particolare: minimo, secondo l’attuale regime) indicato dalla
- per le procedure aperte le amministrazioni pubblicazione del bando per la presentazione delle
aggiudicatrici possono fissare un termine offerte.
non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara per la ricezione
delle offerte (anziché 35 giorni); Termine di conclusione
- per le procedure ristrette (e per le
procedure competitive con negoziazione) Con riferimento sia ai contratti sotto soglia che
le amministrazioni aggiudicatrici possono a quelli sopra soglia, in virtù delle proroghe
fissare per la ricezione delle domande di disposte dall’art. 51, restano in vigore i termini
partecipazione, un termine non inferiore entro cui la procedura di affidamento dovrà essere
a 15 giorni (anziché 30 giorni) dalla data di conclusa.
trasmissione del bando di gara; un termine Tali termini sono individuati rispettivamente in:
di ricezione delle offerte non inferiore a 10 - 2 mesi per quanto riguarda gli affidamenti
giorni (anziché 30 giorni) a decorrere dalla diretti e di 4 mesi per le procedure negoziate
data di invio dell’invito a presentare offerte. senza bando, per gli affidamenti di importo
sotto la soglia comunitaria;
Laddove la procedura di affidamento sia indetta - 6 mesi per quanto riguarda gli affidamenti di
ai sensi del D.L. n.76/2021, nella motivazione importo superiore alle soglie comunitarie.
del provvedimento che dispone la riduzione dei Si rammenta che la violazione del termine darà
termini non è necessario dar conto delle ragioni luogo ad una ipotesi di responsabilità erariale
di urgenza, in quanto tali ragioni si considerano per il RUP.
comunque sussistenti.
A tal proposito si evidenzia che l’art. 51, comma 1,
Sul punto, con riferimento ad una procedura lett. h) ha prorogato fino al giugno 2023 anche la
aperta, è stato recentemente giudicato che “i previsione secondo la quale “la responsabilità dei
termini stabiliti per presentare una manifestazione soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti conti in materia di contabilità pubblica per l’azione
per consentire alle imprese di procedere a una di responsabilità” rimane limitata ai casi in cui la
valutazione pertinente e di elaborare la loro produzione del danno sia la conseguenza di una
offerta, e l’art. 79 del decreto legislativo 18 condotta del soggetto “da lui dolosamente voluta”.
aprile 2016, n. 50 – come già il previgente art. Con la conseguenza che fino al 30 giugno 2023
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