Page 18 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti Sotto la lente
firmata digitalmente nonostante la prescrizione servizi analoghi: nel Disciplinare, tra le clausole
a pena di esclusione in tal senso del disciplinare facoltative, è prevista la possibilità di ricorrere a
di gara, ha affermato che il fatto che la stessa tale opzione mediante attivazione di una procedura
fosse integra, inviolabile e di provenienza certa negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 5, con
poteva dirsi provato da altri elementi ed ha un congruo preavviso, prima della scadenza del
consentito il soccorso istruttorio, pur se avente termine originario.
ad oggetto l’offerta economica e non la domanda
di partecipazione, a dispetto del dettato letterale In merito a tale ultima precisazione, l’ANAC
dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti. ribadisce nella Nota illustrativa che <<l’esercizio
di tale facoltà postula, infatti, che il contratto
Si ritiene pertanto che l’utilizzo delle piattaforme originario non sia ancora scaduto, disciplinando
telematiche, unito ad una loro sempre maggiore la norma in esame il caso di affidamenti paralleli e
evoluzione tecnologica, consentirà nel tempo di non in sequenza tra di loro. Ciò è reso evidente
far venir meno tutti i rischi di esclusione dalla dal termine entro il quale i servizi aggiuntivi
procedura per ragioni di mancata sottoscrizione dei possono essere affidati, ossia il triennio decorrente
documenti e, in futuro, una riduzione dell’impiego dal momento di stipulazione del contratto
dell’istituto stesso del soccorso istruttorio per iniziale, termine che implica fisiologicamente una
sanare l’incompletezza della documentazione concomitanza dei rapporti contrattuali piuttosto
allegata. che una successione dei medesimi>>. Al fine
di garantire che tale facoltà sia correttamente
Si rammenta che l’ANAC, con riferimento al esercitata dalle stazioni appaltanti, la clausola
soccorso istruttorio, raccomanda l’invio delle del Disciplinare prevede l’affidamento dei servizi
relative richieste, non soltanto tramite piattaforma analoghi entro il termine di scadenza del contratto,
telematica, ma anche via PEC, in linea con quanto se inferiore a tre anni, oppure entro il termine di
affermato anche da recente giurisprudenza di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, se di
merito. durata superiore.
In tema di requisiti di partecipazione, poi, non
3. (Segue) Le novità rispetto al Bando- sono riscontrabili novità di particolare rilievo, se
tipo n. 1. Opzioni e rinnovi. I requisiti non, con riferimento ai requisiti speciali di capacità
di partecipazione economico-finanziaria, il venir meno, tra i mezzi
di prova richiedibili per comprovare l’eventuale
Il nuovo Disciplinare tipo prevede, come anche il requisito di fatturato richiesto, le “idonee referenze
primo Bando-tipo, che la stazione appaltante indichi bancarie” contemplate dall’allegato XVII, parte I,
la durata dell’appalto prendendo in considerazione del Codice.
a tal fine eventuali proroghe, opzioni di revisione
dei prezzi, prestazioni straordinarie, affidamento L’ANAC, in merito, spiega che, spesso, la richiesta
dei servizi analoghi, rinnovi, secondo le specifiche delle referenze bancarie non veniva interpretata
esigenze di ciascuna gara. dagli istituti bancari nel senso che essi dovessero
Vi è però una novità in materia di ripetizione di riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le
4. TAR Lazio, sentenza del 16 ottobre 2020, n. 10550: nel caso di specie la richiesta di soccorso istruttorio
non era stata trasmessa all’indirizzo PEC del concorrente, ma caricata nella “Area Comunicazioni” della
piattaforma telematica della gara. La stazione appaltante aveva poi inviato una mail all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria del concorrente, indicato nella domanda di partecipazione alla gara, con cui questi
veniva informato della presenza della predetta richiesta nella “Area Comunicazioni”. Tale mail ordinaria
è finita nello spam, e ciò ha determinato la mancata regolarizzazione da parte dell’impresa e la sua
conseguente esclusione. Il TAR ha annullato l’esclusione affermando che la richiesta di soccorso istruttorio
avrebbe dovuto essere comunicata con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza che la
comunicazione fosse giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che
questi ne avesse potuto avere avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria. Soltanto l’invio della
PEC risponde alle suddette esigenze di certezza.
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