Page 17 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Sotto la lente Mediappalti
illustrativa al documento di consultazione, <<si la trasmissione dell’offerta in caso di assenza di
deve rilevare che l’utilizzo di sistemi telematici documenti da inserire in una sezione di allegati
evoluti dovrebbe consentire di superare almeno classificati come facoltativi.
una delle cause di ricorso all’istituto del soccorso Al di là di tali aspetti tecnici, la procedura
istruttorio, ovvero la mancanza delle dichiarazioni telematica probabilmente ha il pregio di garantire
o della documentazione richiesta nel Disciplinare di meglio la provenienza e la paternità dell’offerta.
gara. Tali sistemi, infatti, dovrebbero impedire la Ciò può rivelarsi utile ad esempio in caso di offerte
presentazione dell’offerta se non sono rese tutte le tecniche o economiche non firmate digitalmente,
dichiarazioni previste o se non è presentata tutta la o firmate solo da alcuni componenti del RTI e non
documentazione richiesta. Sono evidenti i risparmi da tutti.
in termini di tempo necessario per l’esame della Infatti, il fatto che, per accedere alla piattaforma
documentazione amministrativa e di riduzione occorra registrarsi preventivamente e l’accesso
del contenzioso consentiti da una tale modalità di propedeutico alla compilazione e trasmissione
funzionamento dei sistemi telematici>>. dell’offerta sia effettuato mediante credenziali
In realtà, molte piattaforme telematiche di univoche ed identificative del concorrente, è
negoziazione non sono così evolute: spesso quando già una importante traccia della provenienza
è richiesto il caricamento di dell’offerta da quell’operatore
una serie di allegati, è possibile economico. Molte piattaforme
che la piattaforma invii un alert Secondo l’ANAC, l’utilizzo inoltre richiedono una firma
o attivi un sistema bloccante di sistemi telematici digitale sulla “busta”, ovvero
laddove un certo allegato sia evoluti dovrebbe la cartella che racchiude i vari
previsto come obbligatorio, consentire di superare files caricati. Se la “busta”
ma, nella maggior parte parte delle cause di è firmata digitalmente,
dei casi, la stessa non è in seppure non lo siano gli
grado di entrare nel merito ricorso all’istituto del allegati in essa contenuti, si
del contenuto dell’allegato soccorso istruttorio. potrebbe sostenere che la
caricato. Inoltre, laddove L’eventuale mancanza provenienza dei documenti
sia stata creata una sezione delle dichiarazioni o da quell’operatore economico
per gli allegati facoltativi della documentazione non possa comunque essere
(o meglio, per i documenti richiesta nel Disciplinare messa in discussione.
che sono obbligatori per di gara potrebbe essere
alcuni concorrenti e per altri impedita sul nascere da Vi sono già pronunce
no, quali, ad esempio, la giurisprudenziali in tal senso,
documentazione da allegare un sistema telematico ad esempio una recente
in caso di partecipazione in “bloccante” in caso di sentenza del Consiglio di
RTI), è difficile ipotizzare omissioni in tal senso. Stato che, in presenza di
che la piattaforma blocchi un’offerta economica non
3. Cons. Stato n. 1963 del 19 marzo 2020: secondo il Supremo Collegio vi sono una serie di elementi che
garantiscono la provenienza certa e inequivocabile dell’offerta economica dal concorrente:
1) l’impresa si era accreditata sul portale di gara, designando il proprio legale rappresentante, il quale
aveva firmato digitalmente tale passaggio;
2) lo stesso legale rappresentante, qualificandosi con l’accredito ricevuto, aveva caricato il modulo
dell’offerta economica, compilandolo e restituendolo corredato dalla marca elettronica che soltanto lui
poteva utilizzare e al quale era associata sulla base della sua propria firma digitale;
3) l’offerta economica, essendo munita della marcatura elettronica, non solo era “inviolabile, integra e
certa quanto a provenienza” ma anche, ed univocamente, associata alla manifestazione di volontà del
legale rappresentante;
4) la piattaforma telematica utilizzata, al momento del caricamento dell’offerta economica (pur priva di
firma digitale), generava una PEC di risposta, a conferma che l’offerta era stata regolarmente caricata; se
il sistema dunque non avesse permesso l’invio in assenza di firma digitale, il concorrente avrebbe potuto
rendersi conto dell’errore commesso porvi tempestivamente rimedio.
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