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Il medesimo comma 1 dell’articolo 51 ha apportato Per quanto riguarda i costi del Collegio, l’articolo
modifiche anche alla disciplina del Collegio 6, comma 7, del DL n. 76/2020 prevedeva già “un
Consultivo Tecnico prevista dall’articolo 6 del DL compenso a carico delle parti e proporzionato al
n. 76/2020. valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla
tempestività delle determinazioni assunte” in
Sul punto è stata disposta la proroga fino al 30 favore dei componenti.
giugno 2023 dell’obbligo
di costituzione del Collegio La norma, inoltre, prevedeva il
Consultivo Tecnico per la Collegio Consultivo riconoscimento di un “gettone
risoluzione delle controversie Tecnico: l’obbligo di unico” qualora al Collegio non
nel corso dell’esecuzione costituzione è prorogato fossero richiesti né pareri, né
dei contratti di lavori per al 20 giugno 2023, viene determinazioni.
la realizzazione di opere ampliata la possibilità
pubbliche di importo pari di scelta dei membri Tale previsione è stata però
o superiore alla soglia del Collegio e viene abrogata dal nuovo decreto.
comunitaria. A fronte di tale abrogazione
rafforzate il valore delle ne discende che, qualora
determinazioni del
L’istituto inoltre ha subito la costituzione del Collegio
alcune modifiche, in particolare Collegio. rimanga solo “formale”, in
è stata oggetto di ampliamento quanto il Collegio non viene
la possibilità di scelta dei chiamato a svolgere alcuna
membri del Collegio, i quali possono ora essere attività, i componenti non potranno percepire
individuati (fatta eccezione per il Presidente) anche alcun compenso.
tra il personale dipendente e tra professionisti
legati al committente o all’appaltatore da rapporti Infine, il legislatore ha aggiunto il comma 8-bis,
di lavoro autonomo o di collaborazione anche all’art. 6 del DL 76/2020, con il quale ha stabilito
continuativa. che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
Un’altra importante modifica concerne il sostenibili entro 60 giorni dall’emanazione del
rafforzamento del valore delle determinazioni del decreto dovrà approvare apposite “Linee guida”
Collegio Consultivo Tecnico. volte alla definizione del funzionamento del
Collegio ed in particolare all’individuazione:
Al comma 3 dell’articolo 6 del DL n. 76/2020 viene
infatti aggiunto il seguente periodo “quando il - dei requisiti professionali e i casi di
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde incompatibilità dei componenti e del presidente
interamente al contenuto della determinazione del del CCT;
collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione - dei criteri preferenziali per la loro scelta;
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non - dei parametri per “la determinazione
ha osservato la determinazione, riferibili al periodo dei compensi rapportati al valore e alla
successivo alla formulazione della stessa, e la complessità dell’opera, nonché all’entità e alla
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla durata dell’impegno richiesto ed al numero e
parte soccombente relative allo stesso periodo, alla qualità delle determinazioni assunte”;
nonché al versamento all’entrata del bilancio - delle modalità di costituzione e funzionamento
dello Stato di un’ulteriore somma di importo del collegio e il coordinamento con gli altri
corrispondente al contributo unificato dovuto. istituti consultivi, deflattivi e contenziosi
Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 06 del esistenti.
codice di procedura civile”.
Ci si augura che con l’emanazione di suddette Linee
In breve quindi, il legislatore ha posto a carico Guida le Stazioni Appaltanti potranno usufruire
della parte che deliberatamente non rispetti una di un quadro chiaro necessario per adempiere
decisione assunta dal Collegio, poi confermata dal all’obbligo di previsione del Collegio Consultivo
Giudice, le spese processuali nonché il pagamento Tecnico, ormai in vigore da un anno.
allo Stato di “un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato”.
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