Page 10 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti In Evidenza
2. Le proroghe delle disposizioni del - lavori di importo compreso tra 150.000,00 €.
Decreto Semplificazioni fino al 30 e 1.000.000,00 €., con procedura negoziata
giugno 2023 senza bando invitando almeno 5 operatori;
- lavori sopra 1.000.000,00 €. e fino alla soglia
Come anticipato, l’articolo 51 in commento comunitaria (attualmente 5.350.000,00
ha previsto la proroga di molte disposizioni €.) con procedura negoziata senza bando
del “vecchio” Decreto Semplificazioni, così invitando almeno 10 operatori.
consolidando il regime di affidamento “speciale”
-avviato appena un anno fa- fino al 30 giugno La proroga ha inciso anche – senza apportare
2023 e quindi per ulteriori due anni. modifiche- anche su altre disposizioni.
In particolare, per quanto riguarda le regole di
In particolare, l’ambito di applicazione del DL n. pubblicazione, per gli appalti sotto soglia, resta
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 è stato necessario pubblicare un avviso relativo all’avvio
esteso –dal punto di vista temporale- alle procedure della procedura negoziata sul sito della stazione
di affidamento la cui determina a contrarre o altro appaltante; nonché un avviso sui risultati della
atto di avvio del procedimento equivalente sia selezione che contenga l’indicazione dei “soggetti
adottato entro il 30 giugno 2023 (anziché entro invitati” alla procedura negoziata, avviso che però
il 31 dicembre 2021). non è mai necessario nel caso di affidamento
diretto inferiore ai 40.000,00 €.
Tale modifica implica che, per i contratti sotto
soglia comunitaria di cui all’articolo 1 del DL n. Inoltre gli affidamenti diretti possono essere
76/2020, restano in vigore le seguenti disposizioni. realizzati tramite un unico provvedimento e cioè
“determina a contrarre, o atto equivalente”.
(i) Affidamento diretto
In caso di procedura negoziata senza bando,
L’affidamento diretto per i lavori è previsto fino è possibile applicare sia il criterio dell’offerta
a 150.000,00 €. e per i servizi e le forniture economicamente più vantaggiosa, sia il criterio
(anche servizi di ingegneria e architettura del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di
compresa la progettazione) fino a 139.000,00 €. trasparenza, di non discriminazione e di parità di
Sul punto, Il legislatore, poi, ha chiarito che “in tali trattamento”.
casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori Tuttavia, laddove il criterio di aggiudicazione
economici, fermo restando il rispetto dei principi di prescelto sia quello del prezzo più basso, nel
cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici”. caso in cui siano ammesse in gara più di 5 offerte
L’affidamento diretto contemplato dal DL 76/2020, opererà l’esclusione automatica delle offerte
di tipo straordinario e giustificato dall’emergenza anomale.
della pandemia, è un affidamento diretto “puro”, Parimenti applicabile continua ad essere la
che consente quindi alle Stazioni Appaltanti disposizione che prevede che non sarà richiesta la
di procedere anche senza il confronto tra più garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti e
preventivi. le procedure senza bando.
(ii) Procedura negoziata Si rammenta tuttavia che la stazione appaltante
può decidere di chiedere comunque la garanzia
Come visto al paragrafo 2, l’articolo 51 ha abrogato provvisoria se “in considerazione della tipologia
la fascia intermedia prevista per i lavori compresi e specificità della singola procedura, ricorrano
tra 150.000,00 e 350.000,00 €. particolari esigenze che giustifichino tale richiesta,
Pertanto alla luce di tali modifiche, sarà possibile che la stazione appaltante indica nell’avviso di
procedere con l’affidamento di: indizione della gara o in altro atto equivalente”;
- servizi e forniture di importo compreso in tal caso “il relativo ammontare è dimezzato”
tra 139.000,00 €. e la soglia comunitaria rispetto a quanto già previsto dal medesimo art.
(attualmente 214.000,00 €.) con procedura 93.
negoziata senza bando invitando almeno 5 Anche per i contratti sopra soglia comunitaria di
operatori; cui all’articolo 2 del DL n. 76/2020, in virtù della
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