Page 12 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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resta esclusa l’ipotesi di “colpa grave” del RUP, - l’autorizzazione alla consegna dei lavori in via
tuttavia tale limitazione della responsabilità “non si di urgenza;
applica per i danni cagionati da omissione o inerzia - la possibilità per le stazioni appaltanti di
del soggetto agente” (cfr. art. 21 comma 2 del DL prevedere l’obbligo di eseguire il sopralluogo
76/2020). a pena di esclusione (in caso di affidamenti di
particolare complessità);
Altre proroghe del DL Semplificazioni - e la riduzione di termini di gara come indicato
nel paragrafo precedente.
Le ulteriori proroghe riguardano disposte
dall’articolo 51 riguardano in particolar modo il Così delineato il quadro delle proroghe disposte
mondo delle opere pubbliche. dall’articolo 51 del nuovo D.L. n. 77/2021, pare
E’ stata infatti prorogata anche l’efficacia opportuno precisare che il comma 2 del medesimo
dell’articolo 5 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. articolo ha espressamente previsto che la proroga
120/2020, fino al 30 giugno 2023 (anziché fino al al 30 giugno 2023 non si applica al comma 4
31 luglio 2021). dell’articolo 2 del D.L. n. 76/2020.
Tale disposizione consente, in deroga all’articolo In altri termini, la disposizione secondo cui le
107 del Codice dei Contratti Pubblici, di sospendere stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività
volontariamente o coattivamente l’esecuzione dei di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche dei servizi di ingegneria e architettura concernenti
di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, l’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria,
esclusivamente per le seguenti ragioni: giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture
a) cause previste da disposizioni di legge penale, per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza
dal codice delle leggi antimafia e delle misure pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
di prevenzione di cui al decreto legislativo ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche,
6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione
inderogabili derivanti dall’appartenenza dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
all’Unione europea; disposizione di legge diversa
b) gravi ragioni di ordine da quella penale, fatto salvo
pubblico, salute pubblica Il Comma del DL il rispetto delle disposizioni del
o dei soggetti coinvolti Semplificazioni che codice delle leggi antimafia e
nella realizzazione delle prevedeva procedure delle misure di prevenzione,
opere, ivi incluse le misure di cui al decreto legislativo
adottate per contrastare totalmente derogatorie 6 settembre 2011, n. 159,
l’emergenza sanitaria al Codice, ad eccezione nonché dei vincoli inderogabili
globale da COVID-19; delle leggi penali, non è derivanti dall’appartenenza
c) gravi ragioni di ordine stata prorogata e resta all’Unione europea, ivi inclusi
tecnico, idonee a incidere valida solamente fino al quelli derivanti dalle direttive
sulla realizzazione a 31.12.2021 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
regola d’arte dell’opera, in principi di cui agli articoli 30,
relazione alle modalità di 34 e 42 del decreto legislativo
superamento delle quali 18 aprile 2016, n. 50 e delle
non vi è accordo tra le parti; disposizioni in materia di subappalto, non è stata
d) gravi ragioni di pubblico interesse. prorogata per ulteriori due anni.
Tali sospensioni devono essere disposte per il Pertanto, resterà in vigore solamente per le
tempo strettamente necessario al superamento procedure avviate fino al 31 dicembre 2021,
delle ragioni sopra elencate. dopodiché non sarà più applicabile.
Anche l’articolo 8 D.L. n. 76/2020 conv. in legge Tale espressa esclusione risulta coerente con
n. 120/2020 è stato prorogato dal 31 luglio 2021, l’intento del legislatore di consolidare un regime
al 30 giugno 2023. Restano quindi applicabili per semplificato, ma non totalmente derogatorio,
ulteriori due anni: come invece optato per il c.d. Modello-Genova, un
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