Page 12 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti






                 resta  esclusa  l’ipotesi  di “colpa  grave”  del RUP,     -  l’autorizzazione alla consegna dei lavori in via
                 tuttavia tale limitazione della responsabilità “non si   di urgenza;
                 applica per i danni cagionati da omissione o inerzia     -  la possibilità  per  le stazioni appaltanti  di
                 del soggetto agente” (cfr. art. 21 comma 2 del DL   prevedere l’obbligo di eseguire il sopralluogo
                 76/2020).                                          a pena di esclusione (in caso di affidamenti di
                                                                    particolare complessità);
                    Altre proroghe del DL Semplificazioni          -  e la riduzione di termini di gara come indicato
                                                                    nel paragrafo precedente.
                 Le   ulteriori   proroghe   riguardano   disposte
                 dall’articolo  51  riguardano  in  particolar  modo  il   Così  delineato  il  quadro  delle  proroghe  disposte
                 mondo delle opere pubbliche.                   dall’articolo  51  del  nuovo  D.L.  n.  77/2021,  pare
                 E’  stata  infatti  prorogata  anche  l’efficacia   opportuno precisare che il comma 2 del medesimo
                 dell’articolo  5  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  legge  n.   articolo ha espressamente previsto che la proroga
                 120/2020, fino al 30 giugno 2023 (anziché fino al   al 30  giugno 2023  non  si applica al comma  4
                 31 luglio 2021).                               dell’articolo 2 del D.L. n. 76/2020.

                 Tale  disposizione  consente,  in  deroga  all’articolo   In  altri termini,  la  disposizione secondo  cui  le
                 107 del Codice dei Contratti Pubblici, di sospendere   stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività
                 volontariamente o coattivamente l’esecuzione dei   di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché
                 lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche   dei servizi di ingegneria e architettura concernenti
                 di importo pari o superiore alle soglie comunitarie,   l’edilizia  scolastica,  universitaria,  sanitaria,
                 esclusivamente per le seguenti ragioni:        giudiziaria  e  penitenziaria,  delle  infrastrutture
                 a) cause previste da disposizioni di legge penale,   per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza
                    dal codice delle leggi antimafia e delle misure   pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
                    di prevenzione di cui al decreto  legislativo   ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche,
                    6  settembre  2011,  n.  159,  nonché  da  vincoli   inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione
                    inderogabili  derivanti  dall’appartenenza  dei relativi contratti,  operano in deroga  ad  ogni
                    all’Unione europea;                                          disposizione di legge  diversa
                 b)  gravi  ragioni  di ordine                                   da quella  penale, fatto salvo
                    pubblico, salute pubblica        Il Comma del DL             il rispetto delle disposizioni del
                    o dei soggetti coinvolti       Semplificazioni che           codice  delle  leggi  antimafia  e
                    nella  realizzazione  delle   prevedeva procedure            delle misure  di prevenzione,
                    opere, ivi incluse le misure                                 di cui al  decreto  legislativo
                    adottate  per  contrastare   totalmente derogatorie          6  settembre  2011,  n.  159,
                    l’emergenza     sanitaria    al Codice, ad eccezione         nonché dei vincoli inderogabili
                    globale da COVID-19;         delle leggi penali, non è       derivanti  dall’appartenenza
                 c) gravi ragioni di ordine      stata prorogata e resta         all’Unione  europea,  ivi inclusi
                    tecnico,  idonee  a  incidere   valida solamente fino al     quelli  derivanti  dalle  direttive
                    sulla  realizzazione  a              31.12.2021              2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
                    regola d’arte dell’opera, in                                 principi di cui agli articoli 30,
                    relazione  alle modalità  di                                 34 e 42 del decreto legislativo
                    superamento  delle  quali                                    18  aprile  2016,  n.  50  e  delle
                    non vi è accordo tra le parti;              disposizioni in materia di subappalto, non è stata
                 d) gravi ragioni di pubblico interesse.        prorogata per ulteriori due anni.

                 Tali sospensioni devono  essere  disposte per  il   Pertanto,  resterà  in vigore  solamente  per  le
                 tempo  strettamente  necessario  al  superamento   procedure  avviate  fino  al  31  dicembre  2021,
                 delle ragioni sopra elencate.                  dopodiché non sarà più applicabile.

                 Anche l’articolo 8 D.L. n. 76/2020 conv. in legge   Tale  espressa  esclusione  risulta  coerente  con
                 n. 120/2020 è stato prorogato dal 31 luglio 2021,   l’intento  del legislatore di consolidare  un  regime
                 al 30 giugno 2023. Restano quindi applicabili per   semplificato,  ma  non  totalmente  derogatorio,
                 ulteriori due anni:                            come invece optato per il c.d. Modello-Genova, un

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